CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05POLU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/08/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che il Tribunale di Brescia, con la sentenza in epigrafe ha applicato a BIJAR Youness la pena concordata, ex articolo 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'articolo 73 D.P.R. n. 309/1990 ordinando la confisca e distruzione, tra l'altro, di 4 telefoni cellulari perché utilizzati nell'attività di spaccio per il contatto "a distanza" con i clienti; -- che il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato relativamente alla confisca dei telefoni, che assume non adeguatamente motivata; -- che, nella fattispecie, il giudice ha giustificato la confisca valorizzando il dato fattuale, evidentemente emergente dagli atti del processo, dell'utilizzazione dei telefoni per l'attività di spaccio e, segnatamente, per le comunicazioni con gli acquirenti; -- che il ricorso è articolato in fatto, in quanto oppone una circostanza (la mancata analisi delle schede SIM dei cellulari) che no può essere presa in considerazione nel giudizio di legittimità e non si confronta compiutamente con la motivazione del giudice del merito; -- che quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 I