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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21587/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 93 D.P.

OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (con rinunzia al motivo sulle attenuanti generiche e richiesta di riduzione della pena) e nel ricorso si contesta la omessa motivazione sul pronunciamento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 mag 022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] . oggi, O 3 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 93 D.P. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (con rinunzia al motivo sulle attenuanti generiche e richiesta di riduzione della pena) e nel ricorso si contesta la omessa motivazione sul pronunciamento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 mag 022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] . oggi, O 3 22
Sentenza Cassazione n. 21587/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris