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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11563/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Ricorso definito ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/09/2021 della Corte di appello di Bologna che, in riforma della sentenza del 03/07/2018 del Tribunale di Bologna, da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi B e C della rubrica (limitatamente, quest'ultimo, alla dichiarazione presentata il 28/02/2021) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena nella misura di un anno e due mesi di reclusione per i residui reati di cui al capo C e confermando nel resto. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge (in particolare, degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 18, d.lgs. n. 74 del 2000, 8, comma 1, 12, lett. b e c, e 16 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione mancante (o comunque apparente) in relazione alla eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna a favore di quello di Rovigo. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 81, cpv., cod. pen., 533, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla omessa applicazione della continuazione interna ai residui reati di cui al capo C della rubrica. 1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie fissata in misura superiore alla pena principale come rideterminata in appello. 2.La non manifesta infondatezza del ricorso giova alla valida instaurazione del rapporto processuale di impugnazione e alla rilevazione, d'ufficio, della prescrizione maturata prima della odierna sentenza. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il ricorrente, imputato dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo B, commesso negli anni 2009-2011) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (capo C, commesso dal 31/03/2010 al 30/03/2012), è stato assolto in primo grado dal reato di cui al capo A perché il fatto non sussiste, prosciolto dal reato di cui al capo B, limitatamente ai fatti commessi negli anni 2009 e 2010, e da quello di cui al capo C, limitatamente alle dichiarazioni presentate dal 31/03/2010 al 28/09/2010, perché estinti per prescrizione, e condannato alla pena principale di un anno e otto mesi di reclusione per i residui reati di cui ai capi B (anno 2011) e C (dichiarazioni presentate il 28/02/2011, il 19/09/2011 ed il 30/03/2012), oltre pene accessorie di cui all'art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000, determinate, quanto a quelle temporanee, nella misura di un anno e otto mesi di reclusione corrispondente alla durata della pena principale; 3.2.1a Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per l'intero reato di cui al capo B e, per quanto riguarda quello di cui al capo C, per la sola dichiarazione presentata il 28/02/2011, in quanto la prescrizione medio tempore maturata ne aveva determinato l'estinzione, mantenendo, come detto, la condanna per il solo reato (continuato) di cui al capo C limitatamente alle dichiarazioni presentate il 19/09/2011 e il 30/03/2012; ha quindi rimodulato la pena (principale) commisurandola nella misura definitiva di un anno e due mesi di reclusione al netto delle circostanze attenuanti generiche già applicate in primo grado; 3.3.nulla la Corte territoriale ha statuito sulle pene accessorie di cui all'art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000, immotivatamente confermate nella durata, quanto a quelle temporanee, nonostante la riduzione di pena; 3.4.come affermato da Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01, la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.; 3.5.non necessariamente, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto ridurre la durata delle pene accessorie temporanee adeguandola a quella della pena principale ma tale decisione andava spiegata dovendo il giudice dell'impugnazione dar conto delle ragioni per le quali, a fronte di una diminuita gravità del fatto, ciò nondimeno la durata delle pene accessorie applicate in primo grado fosse rimasta immutata; 3.6.una pena (anche accessoria) non più proporzionata alla diminuita gravità del fatto si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (...) e affinché la pena inflitta al singolo condannato non risulti sproporzionata in relazione alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del fatto da lui commesso, il legislatore stabilisce normalmente che la pena debba essere commisurata dal giudice tra un minimo e un massimo, tenendo conto in particolare della vasta gamma di circostanze indicate negli artt. 133 e 133-bis cod. pen., in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta - oltre che non sproporzionata - il più possibile "individualizzata", e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di "personalità" della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost. (così, Corte cost., sent. n. 112 del 2018); 3.7.vero è che, nel caso di specie, la durata delle pene accessorie temporanee era inferiore alle medie edittali previste dall'art. 12, comma 1, lett.a), b) e c), e comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ma il punto non è questo: la Corte di appello non ha spiegato perché le pene accessorie temporanee sono rimaste impermeabili, nella loro durata, agli indicatori positivi favorevoli alla attenuazione della pena principale; 3.8.il che, come anticipato, rende non manifestamente infondato il ricorso con conseguente rilevabilità d'ufficio della prescrizione maturata, al più tardi, il 30/03/2022; 3.9.1a sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ricorso definito ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/09/2021 della Corte di appello di Bologna che, in riforma della sentenza del 03/07/2018 del Tribunale di Bologna, da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi B e C della rubrica (limitatamente, quest'ultimo, alla dichiarazione presentata il 28/02/2021) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena nella misura di un anno e due mesi di reclusione per i residui reati di cui al capo C e confermando nel resto. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge (in particolare, degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 18, d.lgs. n. 74 del 2000, 8, comma 1, 12, lett. b e c, e 16 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione mancante (o comunque apparente) in relazione alla eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna a favore di quello di Rovigo. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 81, cpv., cod. pen., 533, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla omessa applicazione della continuazione interna ai residui reati di cui al capo C della rubrica. 1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie fissata in misura superiore alla pena principale come rideterminata in appello. 2.La non manifesta infondatezza del ricorso giova alla valida instaurazione del rapporto processuale di impugnazione e alla rilevazione, d'ufficio, della prescrizione maturata prima della odierna sentenza. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il ricorrente, imputato dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo B, commesso negli anni 2009-2011) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (capo C, commesso dal 31/03/2010 al 30/03/2012), è stato assolto in primo grado dal reato di cui al capo A perché il fatto non sussiste, prosciolto dal reato di cui al capo B, limitatamente ai fatti commessi negli anni 2009 e 2010, e da quello di cui al capo C, limitatamente alle dichiarazioni presentate dal 31/03/2010 al 28/09/2010, perché estinti per prescrizione, e condannato alla pena principale di un anno e otto mesi di reclusione per i residui reati di cui ai capi B (anno 2011) e C (dichiarazioni presentate il 28/02/2011, il 19/09/2011 ed il 30/03/2012), oltre pene accessorie di cui all'art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000, determinate, quanto a quelle temporanee, nella misura di un anno e otto mesi di reclusione corrispondente alla durata della pena principale; 3.2.1a Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per l'intero reato di cui al capo B e, per quanto riguarda quello di cui al capo C, per la sola dichiarazione presentata il 28/02/2011, in quanto la prescrizione medio tempore maturata ne aveva determinato l'estinzione, mantenendo, come detto, la condanna per il solo reato (continuato) di cui al capo C limitatamente alle dichiarazioni presentate il 19/09/2011 e il 30/03/2012; ha quindi rimodulato la pena (principale) commisurandola nella misura definitiva di un anno e due mesi di reclusione al netto delle circostanze attenuanti generiche già applicate in primo grado; 3.3.nulla la Corte territoriale ha statuito sulle pene accessorie di cui all'art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000, immotivatamente confermate nella durata, quanto a quelle temporanee, nonostante la riduzione di pena; 3.4.come affermato da Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01, la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.; 3.5.non necessariamente, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto ridurre la durata delle pene accessorie temporanee adeguandola a quella della pena principale ma tale decisione andava spiegata dovendo il giudice dell'impugnazione dar conto delle ragioni per le quali, a fronte di una diminuita gravità del fatto, ciò nondimeno la durata delle pene accessorie applicate in primo grado fosse rimasta immutata; 3.6.una pena (anche accessoria) non più proporzionata alla diminuita gravità del fatto si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (...) e affinché la pena inflitta al singolo condannato non risulti sproporzionata in relazione alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del fatto da lui commesso, il legislatore stabilisce normalmente che la pena debba essere commisurata dal giudice tra un minimo e un massimo, tenendo conto in particolare della vasta gamma di circostanze indicate negli artt. 133 e 133-bis cod. pen., in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta - oltre che non sproporzionata - il più possibile "individualizzata", e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di "personalità" della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost. (così, Corte cost., sent. n. 112 del 2018); 3.7.vero è che, nel caso di specie, la durata delle pene accessorie temporanee era inferiore alle medie edittali previste dall'art. 12, comma 1, lett.a), b) e c), e comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ma il punto non è questo: la Corte di appello non ha spiegato perché le pene accessorie temporanee sono rimaste impermeabili, nella loro durata, agli indicatori positivi favorevoli alla attenuazione della pena principale; 3.8.il che, come anticipato, rende non manifestamente infondato il ricorso con conseguente rilevabilità d'ufficio della prescrizione maturata, al più tardi, il 30/03/2022; 3.9.1a sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono est
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