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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04630/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Patti del 23 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04M-Pl'OC) per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'illogicità della motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità, è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Patti del 23 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04M-Pl'OC) per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'illogicità della motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità, è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1