CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15434/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dei difensori del ricorrente, avvocata [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento del 2 agosto 2022 con il quale il giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 110-416-bis, commi 1,2,3, 4, 5 e 6 cod. pen. Il Tribunale ha ritenuto acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico del Satiro per la sua partecipazione, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., alla confederazione ndranghetista operante sul territorio di Cosenza e città limitrofe. in particolare, gli viene ascritto il ruolo di concorrente esterno perché, risiedendo in Germania dove gestiva un ristorante, si era occupato di favorire il riciclaggio di autovettura in favore di associati calabresi del clan facente capo agli Abbruzzese promuovendo, altresì, la movimentazione di capitali illeciti per finanziare acquisto di sostanze stupefacenti. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore denuncia: 2.1 violazione di legge e carenza di motivazione sulla mancanza di autonoma valutazione, nell'ordinanza genetica, dei gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari ed elementi allegati dalla difesa; 2.2 violazione di legge, in relazione agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 110-416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza della condotta. Il ricorrente deduce che l'ordinanza impugnata non ha compiuto una verifica sulla convergenza degli elementi indiziari tratti dalle dichiarazioni dei collaboratori, riscontro che deve avere ad oggetto la prova della esistenza di un patto sinallagmatico tra il singolo e l'associazione. Nel caso in esame difetta, sul nucleo essenziale del fatto attribuito all'indagato, la convergenza tra il racconto dell'Impieri — peraltro generico — e quello di [OSCURATO:PERSONA], convergenza che neppure può rinvenirsi nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Questi riferisce una circostanza -il viaggio in Germania, presso l'indagato, per farsi consegnare la somma di trentamila euro per un acquisto di droga- che non è assistita da alcun riscontro esterno e rispetto alla quale non può fingere da riscontro il dichiarato della Palmieri in quanto mutuato da quello dell'Abbruzzese. Né è dotato di maggior significato indiziario il collegamento dell'indagato con [OSCURATO:PERSONA], valorizzato per i collegamenti con le attività connesse alla realizzazione delle truffe assicurative realizzate attraverso le auto incidentate procurate dal ricorrente in Germania, poiché, con riferimento a tale specifica vicenda, non risulta che [OSCURATO:PERSONA] sia sottoposto ad indagini per i reati connessi alle cd. frodi assicurative, settore nel quale, secondo la ricostruzione accusatoria, era implicato il clan Abbruzzese. Difetta altresì, la motivazione sul consapevole contributo del ricorrente alle attività del clan e, quindi, sull'elemento psicologico del reato; 2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e carenza di motivazione sulla sussistenza di esigenze cautelari, erroneamente configurata sui requisiti della condotta di partecipazione al reato associativo laddove, per il concorrente esterno, gli elementi sufficienti a superare il giudizio presuntivo sono diversi. Il Tribunale, a tal riguardo, non ha valorizzato la distanza temporale dei fatti, collocati dall'Abbruzzese all'anno 2013, e la risalenza nel tempo (anno 2018) delle dichiarazioni dell'Impieri ed ha invece, sottolineato il legame di parentela dell'indagato con il Greco che non risulta indagato. 3.Con i motivi nuovi il difensore del ricorrente ha rilevato che le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono affatto coincidenti nella ricostruzione delle attività illecite che avrebbero visto la collaborazione dell'indagato (truffe o riciclaggio delle autovetture). Tali dichiarazioni coincidono solo nella individuazione del ruolo dell'indagato, cioè punto di riferimento, in Germania, per il procacciamento delle autovetture incidentate, una condotta che non è idonea a denotare l'elemento psicologico del reato consistente nel dolo trattandosi di condotta lecita e dal quale, attraverso il meccanismo del dolus in re ipsa, è stata fatta discendere la prova dell'elemento psicologico del reato. Quanto alle dichiarazioni della Palmieri e di Abbruzzese, è erronea la conclusione del Tribunale secondo cui tali dichiarazioni si riscontrano dal momento che la fonte di conoscenza della Palmieri è lo stesso Abbruzzese. Si è, pertanto, in presenza di circolarità del dichiarato e inidoneità delle dichiarazioni a costituire l'una riscontro dell'altra. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono fondati, con rilievo assorbente, i motivi di ricorso che contestano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (artt. 110-416-bis cod. pen.) la cui configurabilità presuppone l'accertamento di un contributo dell'extraneus - per definizione una persona sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare - che sia stato contattato per tenere condotte agevolative del programma associativo, concordate sulla base di autonome determinazioni. Elemento indefettibile del reato, sotto il profilo psicologico, è il dolo diretto. Occorre, cioè, che la volontà dell'agente investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. A carico del ricorrente sono state valorizzate le risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica e ambientale - in merito alla esistenza di una confederazione ndranghetista operante sul territorio di Cosenza e città limitrofe facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e nella quale erano associati i componenti della famiglia Abbruzzese - e, quanto al contributo partecipativo, le dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], marito della Impieri. Questi, in particolare, aveva riferito della richiesta all'indagato per il finanziamento della somma di trentacinquemila euro per l'acquisto di una partita di cocaina nell'occasione in cui lo stesso Abbruzzese ed altri componenti del clan si erano recati in Germania, nell'anno 2013, ottenendo dal Satiro la somma poi restituitagli con un guadagno di circa sei/settemila euro. Orbene le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], apparentemente convergenti, si riscontrano su un elemento estraneo rispetto alla condotta illecita nella quale il ricorrente sarebbe coinvolto e, cioè, che questi procurava in Germania auto incidentate poi avviate, per il tramite del cognato del ricorrente, che non risulta indagato, a Cosenza dove, su iniziativa di soggetti legati al mondo della criminalità organizzata - gli Abbruzzese, cognati della Palmieri - le auto venivano utilizzate o per commettere truffe alle assicurazioni - attraverso la simulazione di incidenti, anche con il coinvolgimento di persone che sarebbero state ferite - o per il successivo riciclaggio. Del tutto generico è il contributo di [OSCURATO:PERSONA] che riferisce di un'attività di riciclaggio svolta dai cognati, che si procuravano in Germania auto incidentate attraverso il ricorrente, senza altri particolari idonei a ricostruire la stessa condotta materiale del cd. riciclaggio. E' erronea la conclusione del Tribunale, che ha ritenuto acquisiti i gravi indizi del reato di concorso esterno, individuando il contributo del ricorrente nelle attività illecite della cosca strutturato non solo su una condotta che non presenta connotati di illiceità (si tratta, infatti, di un aspetto per così dire neutro, ai fini della configurabilità del reato) ma, soprattutto, valorizzando la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori su segmenti di condotte preliminari alle attività illecite che costituivano l'oggetto del programma criminoso degli associati. La ricostruzione del Tribunale non è connotata da sequenzialità logica poiché l'intervento di terzi che si inserivano nelle operazioni di procacciamento delle auto non è compatibile con la indefettibilità della prova, sia pure a livello gravemente indiziario, della consapevolezza del ricorrente di fornire un contributo all'attività del gruppo contributo che, nel caso in esame, si sarebbe realizzato attraverso operazioni con persone estranee all'associazione e alla realizzazione delle successive attività il!ecite, oggetto del programma associativo. Risulta, infatti, dalle stesse dichiarazioni dell'Impieri che soggetti estranei al sodalizio si inserivano sia nel procacciamento delle autovetture (il Greco, stando al racconto dell'Impieri, non indagato per la partecipazione al clan) che nell'organizzazione delle truffe (società assicurative e studi legali).2.[OSCURATO:PERSONA] ha riferito, inoltre, per averlo appreso dal marito [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la circostanza, che questi si era recato in Germania per avere in prestito una somma, investita nell'acquisto di una partita di droga, prestito che aveva fruttato al Satiro il guadagno di oltre settemila euro. La mancanza di autonomia genetica delle dichiarazioni, che si risolvono nella chiamata in correità da parte di [OSCURATO:PERSONA], non riscontrata da elementi esterni, non consente di ritenere acquisti elementi indiziari gravi tenuto conto che la partecipazione del ricorrente all'affare propostogli da [OSCURATO:PERSONA] non appare univocamente rivelatrice del contributo causale recato alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione piuttosto che adesiva alla proposta di facilitare un redditizio affare propostogli dall'Abbruzzese e nell'interesse di questi. 3.L'ordinanza impugnata, puntuale nella disamina degli elementi indiziari a carico del ricorrente mutuata dall'ordinanza genetica, che aveva qualificato il fatto ascritto all'indagato ai sensi dell'art. 110, 416-bis cod. pen., non è suscettibile di ulteriore arricchimento del compendio indiziario e deve essere annullata senza rinvio unitamente all'ordinanza di applicazione della misura, con conseguente liberazione del ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza applicativa della misura cautelare del 2 agosto 2022 e dispone la immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per