CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01666/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1246-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 187, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CATANIA, depositata il 11/11/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - i l giudizio trae origine dall’opposizione avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il pagamento della provvigione che si assumeva dovuta per l’attività di intermediazione svolta per conto dell'opponente; - all’esito dei giudizi di merito, la Corte di appello di Catania rigettò l’opposizione; - avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo; - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente comunicato in Cancelleria, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte vi ha aderito; Ritenutoche: - a i sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - n el giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, non richiesta dall'art. 390 c.p.c.; - t rattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l'estinzione del processo senza che occorra l'accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un.1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008) - gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. civ. pro c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc. (cfr. Cass. n. 2317/2016); - a i sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altreparti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - n ella specie, l’atto di rinuncia è stato sottoscritto per adesione dal procuratore del controricorrente; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio. Così deci