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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 01666/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1246-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 187, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CATANIA, depositata il 11/11/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - i l giudizio trae origine dall’opposizione avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il pagamento della provvigione che si assumeva dovuta per l’attività di intermediazione svolta per conto dell'opponente; - all’esito dei giudizi di merito, la Corte di appello di Catania rigettò l’opposizione; - avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo; - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente comunicato in Cancelleria, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte vi ha aderito; Ritenutoche: - a i sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - n el giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, non richiesta dall'art. 390 c.p.c.; - t rattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l'estinzione del processo senza che occorra l'accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un.1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008) - gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. civ. pro c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc. (cfr. Cass. n. 2317/2016); - a i sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altreparti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - n ella specie, l’atto di rinuncia è stato sottoscritto per adesione dal procuratore del controricorrente; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1246-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 187, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CATANIA, depositata il 11/11/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - i l giudizio trae origine dall’opposizione avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il pagamento della provvigione che si assumeva dovuta per l’attività di intermediazione svolta per conto dell'opponente; - all’esito dei giudizi di merito, la Corte di appello di Catania rigettò l’opposizione; - avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo; - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente comunicato in Cancelleria, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte vi ha aderito; Ritenutoche: - a i sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - n el giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, non richiesta dall'art. 390 c.p.c.; - t rattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l'estinzione del processo senza che occorra l'accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un.1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008) - gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. civ. pro c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc. (cfr. Cass. n. 2317/2016); - a i sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altreparti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - n ella specie, l’atto di rinuncia è stato sottoscritto per adesione dal procuratore del controricorrente; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio. Così deci
Decreto Cassazione n. 01666/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris