CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 21087/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato al Tribunale di Catanzaro con riferimento al periculum in mora.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso l’ordinanza del 16 settembre 2025 con la quale il Tribunale diCatanzaro ha rigettato il riesame avverso il decreto con cui il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in data 25 giugno 2024, hadisposto il sequestro preventivo della somma pari ad euro 101.213,70 in quantopertinenti ai reati di cui agli artt. 483 e 640-bis cod. pen.2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 125,292 e 391 cod. proc. pen. nonché dell’art. 27 Cost., eccependo la conseguentenullità del decreto di sequestro preventivo.2.1. La difesa espone che, con l’istanza di riesame, era stata eccepital’assoluta carenza, nel decreto impugnato, di una concreta indicazionedell’imputazione provvisoria contestata all’indagato. In particolare, ilprovvedimento si limiterebbe a richiamare la “allegata richiesta di sequestropreventivo”, atto che, tuttavia, non risulterebbe materialmente unito al decretomedesimo.Il ricorrente censura, in proposito, la motivazione del Tribunale, il qualeavrebbe escluso la rilevanza della mancata allegazione della richiesta del pubblicoministero, ritenendo che tale atto fosse comunque “agevolmente reperibilemisura”. Tale argomentazione risulterebbe arbitraria e pregiudizievole per laposizione dell’indagato, poiché finirebbe per trasferire su quest’ultimo l’onere direperire un atto che avrebbe dovuto essere obbligatoriamente allegato al decretodi sequestro e notificato contestualmente allo stesso, a garanzia del pienoesercizio del diritto di difesa e del contraddittorio.Infine, la mera possibilità di accesso telematico agli atti non sarebbeidonea a supplire all’obbligo di formale allegazione e notificazione, costituentepresupposto indefettibile per l’efficacia del decreto di sequestro.2.2. La motivazione sarebbe, inoltre, manifestamente illogica econtraddittoria, avendo ritenuto legittimo un provvedimento privo dei necessarirequisiti di intelligibilità e trasparenza. In particolare, il decreto non conterrebbeuna descrizione specifica e puntuale delle risultanze indiziarie e delle condottee spaziale degli episodi contestati nonché di una chiara esposizione del fattostorico rilevante ai fini della misura cautelare e della esatta quantificazione deiprofitti illeciti conseguiti dal ricorrente.Di conseguenza, il reato di cui al capo 9), in relazione al quale è statodisposto il vincolo reale, rimarrebbe connotato da assoluta indeterminatezza,poiché il decreto recherebbe unicamente il riferimento numerico alle disposizionidi legge asseritamente violate. Tale formulazione non avrebbe consentito alladifesa di individuare il fatto storico specificamente contestato ad [OSCURATO:PERSONA] e,conseguentemente, di approntare una difesa effettiva e consapevole rispetto aun’imputazione rimasta del tutto indeterminata nei suoi contenuti sostanziali, conconseguente nullità radicale del provvedimento.3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 125,292 e 321 cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione in ordine allasussistenza del periculum in mora.La difesa sostiene che la motivazione del provvedimento impugnatosarebbe meramente apparente in quanto i giudici del riesame si sarebbero limitatia richiamare il rischio di dispersione e di reinvestimento dei proventi illecitinonché la natura personale dei conti sui quali sarebbero state accreditate lesomme, in tal modo integrando la motivazione del decreto genetico, dagli stessidefinita estremamente sintetica.Secondo il ricorrente, il percorso argomentativo seguito dai giudici dimerito risulterebbe generico e apodittico, poiché fondato su mere presunzioni esu formule stereotipate, non accompagnate da una puntuale e concretavalutazione degli elementi fattuali idonei a dimostrare l’effettiva e attualesussistenza del pericolo di dispersione del patrimonio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è infondato.1.1. Il Tribunale ha correttamente rilevato come il provvedimentosottoposto a riesame, ancorché privo della formale enunciazione del capo diimputazione conseguente alla mancata allegazione della richiesta di sequestropreventivo avanzata dal pubblico ministero, debba ritenersi comunque dotato deinecessari requisiti di completezza e specificità, in quanto reca un’articolata eanalitica esposizione delle risultanze investigative acquisite agli atti, a differenzadi quanto apoditticamente affermato dal ricorrente.In particolare, il provvedimento cautelare reale dedica un puntualeapprofondimento alla posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], individuando con chiarezza le fonti diprova poste a fondamento della misura e delineando in modo dettagliato lecondotte allo stesso ascritte, descritte con precisione e collocate in manieraunivoca sotto il profilo temporale e spaziale nonché accompagnate dallaquantificazione dei profitti illeciti conseguiti negli anni 2020 e 2023.Ne consegue che, pur in assenza della formale indicazione del capo diimputazione, il contenuto sostanziale del decreto risulta idoneo a garantire lapiena conoscibilità dell’accusa, ponendo il ricorrente nella condizione dicomprendere compiutamente gli addebiti formulati nei suoi confronti e diapprontare un’adeguata strategia difensiva, con conseguente salvaguardiadell’effettivo esercizio dei diritti di difesa.Tale ricostruzione si pone in conformità con il principio di diritto -affermato in tema di misure cautelari personali ma sicuramente valido anche intema di misure reali - secondo cui il requisito della descrizione sommaria del fattocon la indicazione delle norme di legge che si assumono violate può esseresoddisfatto dal pubblico ministero con una enunciazione anche riassuntiva delleaccuse, purché vengano precisati tutti gli elementi necessari per consentireall'indagato di difendersi adeguatamente in ordine agli addebiti contestati (vediin proposito Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, Gigliotti, Rv. 279898 – 01).1.2. Tanto premesso, occorre rilevare che i giudici del riesame hannofatto corretta applicazione dell’orientamento giurisprudenziale - ormaiconsolidato di questa Corte di legittimità - secondo cui gli atti processuali inseritinel sistema ministeriale Tiap, accessibili secondo modalità disciplinate da appositiprotocolli d’intesa stipulati tra gli uffici giudiziari e gli organismi rappresentatividell’avvocatura, sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione.In presenza di tali condizioni, infatti, detti atti devono ritenersi parteintegrante del compendio processuale e, come tali, legalmente conosciuti dalleparti, atteso che il sistema Tiap costituisce un supporto informativo ministerialemesso a disposizione delle stesse, del tutto equiparabile, sotto il profilo funzionalee giuridico, al tradizionale fascicolo cartaceo, in conformità a quanto previstodall’art. 22 del d.lgs. n. 82/2005 (Sez. 3 n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv.276677 – 02; Sez. 3, n. 5018 del 29/10/2024, Galasso, non mass.; Sez. 3, n.34191 del 16/09/2025, Avolio, non mass.). Ne consegue l’infondatezza dellacensura difensiva.2. Il secondo motivo non è consentito.Nel caso oggetto di scrutinio non è dato ravvisare un vizio dimotivazione in termini di omissione ovvero di apparenza con riferimento alpercorso argomentativo sviluppato dal Tribunale sia in ordine ai dati fattualivalorizzati sia con riguardo alle inferenze logico-giuridiche da essi tratte. Invero,i giudici del riesame, pur nell’ambito delle peculiarità proprie della faseprocedimentale, hanno desunto il periculum in mora dalla reiterazione dellecondotte illecite oggetto di esame, dalla pluralità di episodi di truffa aggravataaccertati nel corso degli anni nonché dalla circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] ha fattoaccreditare i rimborsi sui conti correnti personali anziché su quelli intestati allasocietà di capitali di cui era titolare (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata),elementi che sono stati ritenuti, con apprezzamento immune da censure in questasede, idonei a evidenziare il concreto rischio di dispersione delle sommesottoposte a vincolo reale.La motivazione sul periculum in mora, quindi, lungi dall'esseremeramente apparente o di stile, risulta circostanziata e coerente con gli atti adisposizione dell'autorità procedente. Si tratta, infatti, di una motivazione chespiega le ragioni che rendono necessarie l'anticipazione dell'effetto ablativorispetto alla definizione del giudizio per l’esistenza di elementi concreti che fannoritenere sussistente il pericolo che, nelle more del giudizio, quanto sottoposto asequestro venga modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.A fronte di tale apparato argomentativo, che certamente non può dirsimancante o apparente, il motivo in esame, laddove censura la capacitàdimostrativa degli elementi addotti a sostegno della sussistenza del periculum, sirisolve, a ben vedere, in una critica alla congruità della motivazione, che esuladal perimetro segnato dall'art. 325 cod. proc. pen.Appare necessario, in proposito, ricordare che avverso le ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammessosolo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores inprocedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenzaradicalmente viziata.Peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difettodi motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quandol'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi deltutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità delcaso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 11320 del13/12/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).Nel caso di specie, il riferimento alla violazione di legge ed all’apparenzadella motivazione è chiaramente strumentale ad una non consentita rivalutazionedella vicenda nel merito, avendo il Tribunale adeguatamente motivato sulleragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive proposte nell'attodi riesame e fondato la propria decisione sugli elementi indiziari attestanti lasussistenza di un concreto pericolo di dispersione dei beni sottoposti a sequestro.3. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]