CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09650/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata della quale è domiciliata per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in attiindicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giàelettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocatoALESSANDRO COLUZZI ed attualmente domiciliata per legge presso lostudio legale del nominato difensore di fiducia;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-Numero registro generale 5572/2024Numero sezionale 1269/2026Numero di raccolta generale 9650/2026Data pubblicazione 15/04/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1678/2023depositata il 24/10/2023;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];Rilevato cheMarcella [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione eagli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Trani, in relazione allaprocedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 366/1998 R.G.Es.,promossa su istanza della Prelios (poi rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] FinanceS.r.l.);nel corso della fase sommaria, il Giudice dell’esecuzione, conordinanza del 21 febbraio 2022, rigettava l’istanza cautelare econcedeva termine per l’introduzione del giudizio di merito;avverso tale ordinanza la Cantatore proponeva reclamo ai sensidegli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c., insistendo nelle medesimedoglianze;il Tribunale di Trani, con ordinanza del 17 gennaio 2023, rigettavail reclamo;avverso tale ordinanza la Cantatore proponeva appello ai sensidell’art. 130 disp. att. c.p.c., ma l’impugnazione veniva rigettata dallaCorte d’appello di Bari, con sentenza n. 1678/2023;avverso tale sentenza la Cantatore ha proposto ricorso percassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato Falsaapplicazione dell’art. 630.3 e 130 disp. att. cpc, in relazione all’art.360.1, n. 3 cpc. ; mentre con il secondo ha denunciato Violazionedell’art. 75, 81, 83, 91, 112 del cpc, in relazione all’art. 360.1, n.3cpc. ;ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;gli altri intimati non hanno svolto difese;Numero registro generale 5572/2024Numero sezionale 1269/2026Numero di raccolta generale 9650/2026Data pubblicazione 15/04/2026la Cantatore ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscrittoaltresì dal difensore di parte controricorrente, munito di procura conogni più ampia facoltà di legge;Considerato che:in esito alla rinuncia del ricorso deve essere dichiarata l’estinzionedel giudizio: sia perché, come precisato da questa Corte (cfr. Cass. n.28675/2005), la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattereaccettizio (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte peressere produttivo di effetti processuali); sia perché, come pureprecisato da questa Corte (cfr., SU n. 1923/1990, nonché, tra le tante,Cass. n. 4446/1986 e n. 23840/2008), la rinuncia stessa,determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione,rimanendo, comunque, salva ogni decisione sulle spese del giudizio;nulla è dato disporre sulla regolamentazione delle speseprocessuali relative al presente giudizio, tenuta presente ognicircostanza del caso e - pur non essendo tale indicazione vincolante perquesta Corte - che le parti deducono di avere già concordato sul punto;versando in un caso di estinzione del giudizio, non si applica l’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 19560/2015e successive);è riservato il deposito della motivazione entro i sessanta giornidalla decisione;p. q. m.la Corte dichiara estinto il presente giudizio.Così deciso in Roma, in data 9 aprile 2026, nella camera diconsiglio della Terza Sezione Civile.Il Presidente