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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12849/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia perché non sono scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente, senza dedurre nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati dal giudice di appello, ripropone in questa sede le censure relative alla sussistenza di sufficienti elementi di colpevolezza; al giudizio di comparazione fra le circostanze; alla sospensione condizionale della pena); Considerato, inoltre, che gli ultimi due motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, anche perché afferenti al trattamento punitivo, in realtà sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (il decidente ha negato sia il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in presenza di recidiva reiterata, stante l'espresso divieto normativo di cui all'art. 69 ultimo comma cod. pen., sia la sospensione condizionale della pena, in considerazione dei precedenti penali e del superamento, in ragione delle condanne già subite, del limite di legge di due anni; in ordine, poi, alla critica per asserita eccessività del trattamento sanzionatorio, deve notarsi che è stata irrogata una pena pari al minimo edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia perché non sono scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente, senza dedurre nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati dal giudice di appello, ripropone in questa sede le censure relative alla sussistenza di sufficienti elementi di colpevolezza; al giudizio di comparazione fra le circostanze; alla sospensione condizionale della pena); Considerato, inoltre, che gli ultimi due motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, anche perché afferenti al trattamento punitivo, in realtà sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (il decidente ha negato sia il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in presenza di recidiva reiterata, stante l'espresso divieto normativo di cui all'art. 69 ultimo comma cod. pen., sia la sospensione condizionale della pena, in considerazione dei precedenti penali e del superamento, in ragione delle condanne già subite, del limite di legge di due anni; in ordine, poi, alla critica per asserita eccessività del trattamento sanzionatorio, deve notarsi che è stata irrogata una pena pari al minimo edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembr