CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00800/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed intesa all'ammissione, in relazione alla pena detentiva indicata nel provvedimento di cumulo del 3 giugno 2020, alla misura alternativa della detenzione domiciliare ed ha, al contempo, dichiarato l'inammissibilità della richiesta di ammissione alla semilibertà. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione imperniato su un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, specificamente, al formulato giudizio di pericolosità sociale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il 6 ottobre 2022 è pervenuta in Cancelleria la dichiarazione con cui il ricorrente — il quale aveva, in precedenza, depositato memoria con la quale aveva insistito nelle ragioni addotte con l'impugnazione — ha ritualmente rinunziato al ricorso. 5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinunzia. 6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte /1( costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così dec