CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 48844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Bari il 14 giugno 2016 in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo l'intervenuto decorso del termine di prescrizione nonché vizio di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la previsione del nuovo art. 613 cod. proc. pen. trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza di «assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001). Nella specie, il ricorso reca in calce la delega ad un avvocato del foro di Bari per il deposito del ricorso, la quale è del tutto irrilevante, mancando la nomina del medesimo quale difensore di fiducia: il ricorso è dunque atto personale dell'imputato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.