Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 44915/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.u.p. del Tribunale di Napoli il 23 maggio 2023 ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. La ragione della decisione del G.u.p. sta (pp. 1-2) in plurime ritenute imprecisioni e lacune nella formulazione dell'istanza rispetto ai requisiti prescritti dalla legge; si evidenzia anche la illeggibilità della copia di un valido documento di identità in allegato all'istanza.

3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza la signora [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (artt. 4 e 24 Cost., art. 4, comma 1, della direttiva n. 2016.19 del Parlamento e del Consiglio di Europa, artt. 74, 76, 79, 93, 96 e 97 della legge 30 luglio 1990, n. 217) e vizio di motivazione, che sarebbe illogica.

Il provvedimento che si impugna sarebbe guidato da una visione "riduttiva" dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, istituto che invece ha - si sottolinea nel ricorso - implicazioni costituzionali evidentissime.

Le dichiarazioni concretamente rese dalla richiedente sia in ordine al reddito, proprio e dei familiari, sia in ordine alla consapevolezza soggettiva circa la pendenza di procedimenti penali sarebbero, a ben vedere, chiare, congrue e comprensibili, a differenza di quanto è stato - ma, si stima, erroneamente - valutato dal Decidente.

Infine, il Giudice avrebbe individuato una causa di invalidità dell'istanza (la allegazione di una copia leggibile di un documento di identità) che non è prevista dalla legge.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Il P.M. della S.C. il 21 settembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile l'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. L'impugnazione non solo è costruita parzialmente in fatto e, nella parte in diritto, richiama disposizioni della legge n. 217 del 1990, abrogata dall'art. 299 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma si risolve in prospettazioni meramente avversative rispetto al contenuto del provvedimento impugnato, con il quale non si confronta, risultando, in definitiva, i motivi di doglianza non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

3. Consegue la statuizione in dispositivo.

Essendo inammissibile il ricorso e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.u.p. del Tribunale di Napoli il 23 maggio 2023 ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La ragione della decisione del G.u.p. sta (pp. 1-2) in plurime ritenute imprecisioni e lacune nella formulazione dell'istanza rispetto ai requisiti prescritti dalla legge; si evidenzia anche la illeggibilità della copia di un valido documento di identità in allegato all'istanza. 3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza la signora [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (artt. 4 e 24 Cost., art. 4, comma 1, della direttiva n. 2016.19 del Parlamento e del Consiglio di Europa, artt. 74, 76, 79, 93, 96 e 97 della legge 30 luglio 1990, n. 217) e vizio di motivazione, che sarebbe illogica. Il provvedimento che si impugna sarebbe guidato da una visione "riduttiva" dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, istituto che invece ha - si sottolinea nel ricorso - implicazioni costituzionali evidentissime. Le dichiarazioni concretamente rese dalla richiedente sia in ordine al reddito, proprio e dei familiari, sia in ordine alla consapevolezza soggettiva circa la pendenza di procedimenti penali sarebbero, a ben vedere, chiare, congrue e comprensibili, a differenza di quanto è stato - ma, si stima, erroneamente - valutato dal Decidente. Infine, il Giudice avrebbe individuato una causa di invalidità dell'istanza (la allegazione di una copia leggibile di un documento di identità) che non è prevista dalla legge. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il P.M. della S.C. il 21 settembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile l'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. L'impugnazione non solo è costruita parzialmente in fatto e, nella parte in diritto, richiama disposizioni della legge n. 217 del 1990, abrogata dall'art. 299 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma si risolve in prospettazioni meramente avversative rispetto al contenuto del provvedimento impugnato, con il quale non si confronta, risultando, in definitiva, i motivi di doglianza non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 3. Consegue la statuizione in dispositivo. Essendo inammissibile il ricorso e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
Sentenza Cassazione n. 44915/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris