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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 41464/2024

Testo disponibile della fonte

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etto del ricorso? [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza del 15 maggio 2024 che, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e la diminuente del rito abbreviato, ha confermato la condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, commesso il 23 luglio 2023 quando veniva colto in possesso di ca. 181 gr. di sostanza stupefacente tipo crack e 2.8 gr. di cocaina, sostanze detenute sulla persona. /1\2)

2. Con unico motivo di ricorso denuncia vizio di violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata esclusione della recidiva reiterata, tenuto conto che tutte le sentenze di condanna a carico dell'imputato, come si evince dal certificato penale del casellario, erano state unificate, in sede di esecuzione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen..

Richiama, in particolare, il precedente di questa Corte (Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, dep. 2011, Melfitano, Rv. 249255), secondo cui, in tale evenienza, non vi è compatibilità tra recidiva e continuazione, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo.

Tra i due istituti esiste, infatti, assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi.

La motivazione espressa sul punto dalla sentenza impugnata è del tutto carente e si limita a segnalare il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato per effetto del dato quantitativo della reiterazione di reati.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Vale rilevare, in primo luogo, che la denuncia del vizio di violazione di legge, così come prospettata con il ricorso, non era stato proposta in appello, poiché l'appellante si era limitato a chiedere la esclusione della recidiva reiterata "non ravvisandosi nel fatto commesso elementi espressivi di particolare pericolosità sociale".

Ciò rende il motivo di ricorso non deducibile poiché, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n, 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631).

3. Si tratta, inoltre, dì motivo manifestamente infondato poiché il principio richiamato dal ricorrente (Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, del). 2011, Melfitano, Rv. 249255), fa riferimento ad una situazione di fatto in cui il reato oggetto di giudizio era stato posto in continuazione con quello oggetto di precedente sentenza di condanna, passata in giudicato, e ritenuto fatto più grave, e che aveva fondato la conclusione sul rilievo che la continuazione elide la valutazione negativa formulabile per la recidiva reiterata in quanto espressiva di maggiore proclività a delinquere, trattandosi di unico reato: situazione del tutto diversa dal caso in esame in cui si è in presenza di giudizio autonomo e le precedenti condanne costituiscono il presupposto della contestazione della recidiva reiterata.

I rilievi difensivi si incentrano, infine, su un unico precedente che risulta espressione di un orientamento del tutto minoritario poiché, invece, si ritiene che non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (Sez.

U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv, 205543). 4.La sentenza impugnata ha espresso una motivazione ineccepibile sulla pericolosità sociale dell'imputato, rilevante ai fini della recidiva contestata sviluppando una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen,, che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza.

E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede, valorizzando la condotta criminosa come indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). 5.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, dì tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] è incaricata degli adempimenti in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
etto del ricorso? [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza del 15 maggio 2024 che, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e la diminuente del rito abbreviato, ha confermato la condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, commesso il 23 luglio 2023 quando veniva colto in possesso di ca. 181 gr. di sostanza stupefacente tipo crack e 2.8 gr. di cocaina, sostanze detenute sulla persona. /1\2) 2. Con unico motivo di ricorso denuncia vizio di violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata esclusione della recidiva reiterata, tenuto conto che tutte le sentenze di condanna a carico dell'imputato, come si evince dal certificato penale del casellario, erano state unificate, in sede di esecuzione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen.. Richiama, in particolare, il precedente di questa Corte (Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, dep. 2011, Melfitano, Rv. 249255), secondo cui, in tale evenienza, non vi è compatibilità tra recidiva e continuazione, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo. Tra i due istituti esiste, infatti, assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi. La motivazione espressa sul punto dalla sentenza impugnata è del tutto carente e si limita a segnalare il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato per effetto del dato quantitativo della reiterazione di reati. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Vale rilevare, in primo luogo, che la denuncia del vizio di violazione di legge, così come prospettata con il ricorso, non era stato proposta in appello, poiché l'appellante si era limitato a chiedere la esclusione della recidiva reiterata "non ravvisandosi nel fatto commesso elementi espressivi di particolare pericolosità sociale". Ciò rende il motivo di ricorso non deducibile poiché, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n, 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). 3. Si tratta, inoltre, dì motivo manifestamente infondato poiché il principio richiamato dal ricorrente (Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, del). 2011, Melfitano, Rv. 249255), fa riferimento ad una situazione di fatto in cui il reato oggetto di giudizio era stato posto in continuazione con quello oggetto di precedente sentenza di condanna, passata in giudicato, e ritenuto fatto più grave, e che aveva fondato la conclusione sul rilievo che la continuazione elide la valutazione negativa formulabile per la recidiva reiterata in quanto espressiva di maggiore proclività a delinquere, trattandosi di unico reato: situazione del tutto diversa dal caso in esame in cui si è in presenza di giudizio autonomo e le precedenti condanne costituiscono il presupposto della contestazione della recidiva reiterata. I rilievi difensivi si incentrano, infine, su un unico precedente che risulta espressione di un orientamento del tutto minoritario poiché, invece, si ritiene che non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv, 205543). 4.La sentenza impugnata ha espresso una motivazione ineccepibile sulla pericolosità sociale dell'imputato, rilevante ai fini della recidiva contestata sviluppando una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen,, che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede, valorizzando la condotta criminosa come indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). 5.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, dì tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] è incaricata degli adempimenti in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
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