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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34293/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11859/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 14, presso il suo studio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura capitolina; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6375/09/14, depositata il 27 ottobre 2014.

RG N 11859/2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] impugnava due avvisi di accertamento con cui [OSCURATO:PERSONA] recuperava una maggiore ICI in relazione agli anni di imposta 2005 e 2006.

Il contribuente asseriva di essere proprietario di due immobili in relazione ai quali, nel dicembre 2004, aveva presentato domanda di condono edilizio avente ad oggetto talune opere ultimate nel marzo 2003.

Successivamente, il 16 febbraio 2006 aveva espletato un'autonoma procedura tecnica di accorpamento e presentato due distinte denunce DOCFA al fine di sostituire i precedenti subalterni relativi agli immobili e di attribuire agli stessi una rendita effettiva, in luogo di quella presunta di cui all'art. 5, comma 4 del d.lgs. n. 504 del 1992.

Quindi aveva provveduto a versare l'IC dovuta per intero in relazione all'anno 2005 e, per l'anno 2006, limitatamente al periodo dal 10 gennaio al 16 febbraio, applicando la rendita cd. presunta.

Per il periodo successivo a tale data aveva versato l'imposta sulla base della rendita catastale proposta tramite DOCFA.

Il 6 dicembre 2010 [OSCURATO:PERSONA] notificava due avvisi con cui accertava una maggiore ICI in relazione ad entrambi gli anni di imposta. [OSCURATO:PERSONA] censurava tali atti denunciandone il difetto di motivazione e l'illegittima applicazione retroattiva della rendita catastale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione affidato a tre motivi e assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RGN 11859/2015 Considerato che Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, legge n. 212 del 2000 e dell'art. 1, comma 162 della legge n. 296 del 2006, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Gli atti impugnati indicherebbero unicamente gli importi versati dal contribuente e quelli che secondo l'Amministrazione sarebbero dovuti sulla base della rendita proposta dal contribuente con procedura DOCFA senza alcuna motivazione.

Solo nel corso del giudizio di primo grado, nell'atto recante le controdeduzioni, il Comune avrebbe integrato la motivazione chiarendo che la maggiore somma richiesta era dovuta all'applicazione retroattiva della rendita operata sulla base dell'art. 2, comma 41, legge n. 350 del 2003 in forza della quale, per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, l'IC è dovuta con decorrenza dal 10 gennaio 2003 sulla base della rendita attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione.

Tuttavia, secondo il ricorrente la motivazione dell'atto impositivo non avrebbe potuto integrata in giudizio.

Pertanto, avendo fatto malgoverno di tali principi, la sentenza impugnata sarebbe illegittima.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

La sentenza della CTR, dichiarando applicabile retroattivamente la rendita proposta dal contribuente in data 16 febbraio 2006, sarebbe illegittima per violazione delle disposizioni richiamate in quanto la procedura DOCFA attivata dal contribuente sarebbe conseguita alla procedura di accorpamento ed attribuzione della rendita catastale effettuata dal medesimo e non già al condono edilizio con il quale non avrebbe alcun legame.

In forza dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992 fino alla variazione della rendita catastale, avvenuta il 16 febbraio 2006, l'imposta avrebbe dovuto essere determinata sulla base della rendita presunta.RGN 11859/2015 Con il terzo motivo, si lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

Il giudice d'appello avrebbe omesso del tutto di considerare la dedotta assenza di ogni legame tra il condono edilizio e la procedura di accorpamento e attribuzione rendita catastale, nonostante che il contribuente avesse prodotto in giudizio la documentazione relativa alle pratiche di condono edilizio.

In sostanza, la CTR non avrebbe esaminato gli elementi di fatto prodotti dal ricorrente al fine di provare l'assenza di collegamento tra condono e procedura di accorpamento cui sarebbe conseguita l'impossibilità di applicare retroattivamente la rendita catastale proposta in tale ultima occasione.

Il primo motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte - cui il Collegio intende dare seguito - «l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], in vista di un immediato controllo della stessa» (Sez. 5, n. 30039 del 21/11/2018, Rv. 651552-01).

In tema di ICI si è inoltre affermato che l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta.

In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale RGN 11859/2015 successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. (Sez. 5, n. 26431 del 08/11/2017, Rv. 646218-01).

Si è altresì precisato che la motivazione dell'atto di accertamento non può limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma, ai sensi dell'art. 7 della

I. n. 212 del 2000, deve specificare, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica del valore dell'immobile debba essere associata, così delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'Amministrazione finanziaria nell'eventuale fase contenziosa e consentendo al contribuente di valutare l'opportunità dell'impugnazione. (Sez. 5, n. 25709 del 14/12/2016, Rv. 641948-01).

Questa Corte ha inoltre affermato che l'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della

I. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere "integrata" in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario. (Sez. 6-5, n. 12400 del 21/05/2018, Rv. 648519-01).

Nella specie, gli avvisi di accertamento (il cui contenuto, nel rispetto del principio di autosufficienza, è stato riprodotto nel ricorso) recavano l'indicazione della rendita catastale degli immobili del contribuente e il diverso ammontare che secondo l'Amministrazione era dovuto.

Per spiegare le ragioni della maggiore pretesa essi contenevano, oltre al richiamo della normativa in tema di ICI, un riferimento agli archivi e alle banche dati dell'amministrazione del tutto generico e operato mediante formule di stile, senza alcun riferimento alla concreta vicenda che aveva riguardato gli immobili del contribuente e l'eventuale condono edilizio cui egli aveva aderito, e né alla normativa ad esso relativa, e, specificamente, alla disposizione recata dall'art. 2, comma 41,

I. n. 350 del 2003.

In sostanza, l'avviso di accertamento si limitava a "comunicare" la diversa entità RGN 11859/2015 dell'imposta richiesta dall'Ufficio in difformità rispetto a quanto versatO dal contribuente, senza però specificare quali fossero in concreto le ragioni dello scostamento e dunque senza rendere comprensibili gli elementi costitutivi della Maggiore pretesa tributaria.

Solo nel giudizio di primo grado l'Amministrazione ha spiegato le ragioni di tale pretesa, affermando di aver fatto applicazione della disciplina di cui all'art. 2, comma 41 della legge n. 350 del 2003, ritenendo che la DOCFA presentata dal contribuente fosse conseguente alla sanatoria edilizia.

Tuttavia, tale integrazione in sede giudiziale di un atto impositivo lacunoso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non si è fatta carico di questi elementi, benché denunciati dal contribuente, affermando apoditticamente che «gli atti impugnati erano motivati in modo idoneo e sufficiente a far sì che il contribuente avesse piena cognizione della pretesa tributaria, dei presupposti di fatto e di diritto che la giustificavano».

Il primo motivo di ricorso è perciò meritevole di accoglimento con conseguente assorbimento degli altri due motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente.

Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.100 per compensi, oltre spese forfetarie, accessori di legge e oltre euro 200 per esborsi.RGN 11859/2015 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2021 e del 5 ottobre 2021.

Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11859/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 14, presso il suo studio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura capitolina; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6375/09/14, depositata il 27 ottobre 2014. RG N 11859/2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] impugnava due avvisi di accertamento con cui [OSCURATO:PERSONA] recuperava una maggiore ICI in relazione agli anni di imposta 2005 e 2006. Il contribuente asseriva di essere proprietario di due immobili in relazione ai quali, nel dicembre 2004, aveva presentato domanda di condono edilizio avente ad oggetto talune opere ultimate nel marzo 2003. Successivamente, il 16 febbraio 2006 aveva espletato un'autonoma procedura tecnica di accorpamento e presentato due distinte denunce DOCFA al fine di sostituire i precedenti subalterni relativi agli immobili e di attribuire agli stessi una rendita effettiva, in luogo di quella presunta di cui all'art. 5, comma 4 del d.lgs. n. 504 del 1992. Quindi aveva provveduto a versare l'IC dovuta per intero in relazione all'anno 2005 e, per l'anno 2006, limitatamente al periodo dal 10 gennaio al 16 febbraio, applicando la rendita cd. presunta. Per il periodo successivo a tale data aveva versato l'imposta sulla base della rendita catastale proposta tramite DOCFA. Il 6 dicembre 2010 [OSCURATO:PERSONA] notificava due avvisi con cui accertava una maggiore ICI in relazione ad entrambi gli anni di imposta. [OSCURATO:PERSONA] censurava tali atti denunciandone il difetto di motivazione e l'illegittima applicazione retroattiva della rendita catastale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione affidato a tre motivi e assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RGN 11859/2015 Considerato che Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, legge n. 212 del 2000 e dell'art. 1, comma 162 della legge n. 296 del 2006, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Gli atti impugnati indicherebbero unicamente gli importi versati dal contribuente e quelli che secondo l'Amministrazione sarebbero dovuti sulla base della rendita proposta dal contribuente con procedura DOCFA senza alcuna motivazione. Solo nel corso del giudizio di primo grado, nell'atto recante le controdeduzioni, il Comune avrebbe integrato la motivazione chiarendo che la maggiore somma richiesta era dovuta all'applicazione retroattiva della rendita operata sulla base dell'art. 2, comma 41, legge n. 350 del 2003 in forza della quale, per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, l'IC è dovuta con decorrenza dal 10 gennaio 2003 sulla base della rendita attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione. Tuttavia, secondo il ricorrente la motivazione dell'atto impositivo non avrebbe potuto integrata in giudizio. Pertanto, avendo fatto malgoverno di tali principi, la sentenza impugnata sarebbe illegittima. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. La sentenza della CTR, dichiarando applicabile retroattivamente la rendita proposta dal contribuente in data 16 febbraio 2006, sarebbe illegittima per violazione delle disposizioni richiamate in quanto la procedura DOCFA attivata dal contribuente sarebbe conseguita alla procedura di accorpamento ed attribuzione della rendita catastale effettuata dal medesimo e non già al condono edilizio con il quale non avrebbe alcun legame. In forza dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992 fino alla variazione della rendita catastale, avvenuta il 16 febbraio 2006, l'imposta avrebbe dovuto essere determinata sulla base della rendita presunta.RGN 11859/2015 Con il terzo motivo, si lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Il giudice d'appello avrebbe omesso del tutto di considerare la dedotta assenza di ogni legame tra il condono edilizio e la procedura di accorpamento e attribuzione rendita catastale, nonostante che il contribuente avesse prodotto in giudizio la documentazione relativa alle pratiche di condono edilizio. In sostanza, la CTR non avrebbe esaminato gli elementi di fatto prodotti dal ricorrente al fine di provare l'assenza di collegamento tra condono e procedura di accorpamento cui sarebbe conseguita l'impossibilità di applicare retroattivamente la rendita catastale proposta in tale ultima occasione. Il primo motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte - cui il Collegio intende dare seguito - «l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], in vista di un immediato controllo della stessa» (Sez. 5, n. 30039 del 21/11/2018, Rv. 651552-01). In tema di ICI si è inoltre affermato che l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale RGN 11859/2015 successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. (Sez. 5, n. 26431 del 08/11/2017, Rv. 646218-01). Si è altresì precisato che la motivazione dell'atto di accertamento non può limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma, ai sensi dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, deve specificare, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica del valore dell'immobile debba essere associata, così delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'Amministrazione finanziaria nell'eventuale fase contenziosa e consentendo al contribuente di valutare l'opportunità dell'impugnazione. (Sez. 5, n. 25709 del 14/12/2016, Rv. 641948-01). Questa Corte ha inoltre affermato che l'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere "integrata" in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario. (Sez. 6-5, n. 12400 del 21/05/2018, Rv. 648519-01). Nella specie, gli avvisi di accertamento (il cui contenuto, nel rispetto del principio di autosufficienza, è stato riprodotto nel ricorso) recavano l'indicazione della rendita catastale degli immobili del contribuente e il diverso ammontare che secondo l'Amministrazione era dovuto. Per spiegare le ragioni della maggiore pretesa essi contenevano, oltre al richiamo della normativa in tema di ICI, un riferimento agli archivi e alle banche dati dell'amministrazione del tutto generico e operato mediante formule di stile, senza alcun riferimento alla concreta vicenda che aveva riguardato gli immobili del contribuente e l'eventuale condono edilizio cui egli aveva aderito, e né alla normativa ad esso relativa, e, specificamente, alla disposizione recata dall'art. 2, comma 41, I. n. 350 del 2003. In sostanza, l'avviso di accertamento si limitava a "comunicare" la diversa entità RGN 11859/2015 dell'imposta richiesta dall'Ufficio in difformità rispetto a quanto versatO dal contribuente, senza però specificare quali fossero in concreto le ragioni dello scostamento e dunque senza rendere comprensibili gli elementi costitutivi della Maggiore pretesa tributaria. Solo nel giudizio di primo grado l'Amministrazione ha spiegato le ragioni di tale pretesa, affermando di aver fatto applicazione della disciplina di cui all'art. 2, comma 41 della legge n. 350 del 2003, ritenendo che la DOCFA presentata dal contribuente fosse conseguente alla sanatoria edilizia. Tuttavia, tale integrazione in sede giudiziale di un atto impositivo lacunoso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non si è fatta carico di questi elementi, benché denunciati dal contribuente, affermando apoditticamente che «gli atti impugnati erano motivati in modo idoneo e sufficiente a far sì che il contribuente avesse piena cognizione della pretesa tributaria, dei presupposti di fatto e di diritto che la giustificavano». Il primo motivo di ricorso è perciò meritevole di accoglimento con conseguente assorbimento degli altri due motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente. Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.100 per compensi, oltre spese forfetarie, accessori di legge e oltre euro 200 per esborsi.RGN 11859/2015 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2021 e del 5 ottobre 2021. Il P
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