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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02222/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte dì appello di Sassari, con la sentenza emessa il 16 settembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale sassarese, quanto alla responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], per quel che qui rileva, in ordine al delitto di furto aggravato commesso il 19 dicembre 2012, revocando la sospensione condizionale della pena riconosciuta al predetto con quattro sentenze di condanna.

2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale di Cagliari consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 164 cod. pen., lamentando che la Corte sassarese aveva correttamente revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta con quattro sentenze pregresse, senza però annullare la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il beneficio per la sesta volta.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, di. 127 del 2020 — in data 4 ottobre 2022, con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso, in quanto illegittimamente riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena oltre i limiti previsti dall'art. 164 cod. pen. 5.

Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai :sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari nella parte in cui, seppur a seguito di una ordinanza emessa ex art. 131) cod. proc. pen., aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Nel caso in esame, nonostante si tratti di conseguenza della condanna, obbligatoria e predeterminata "ex lege", va riconosciuto al pubblico ministero l'interesse all'impugnazione.

Non può trovare applicazione il principio elaborato in passato dalla Corte di legittimità secondo cui sarebbe inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale che lamenti la mancata revoca della sentenza nella parte in cui tiene ferma la sospensione condizionale della pena, giacché, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., detta revoca può essere richiesta al giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 45316 del 12/11/2009, Lancianese, Rv. 245665 - 01; Sez. 4, n. 3496 del 01/02/1996, Mastro, Rv. 204186 - 01).

Difatti, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite Longo (sentenza n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381), in questo caso la parte pubblica non si sarebbe potuta rivolgere fruttuosamente al giudice dell'eseuzione, dato che quest'ultimo non avrebbe potuto revocare il beneficio, poiché le cause ostative di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen. erano note al giudice della cognizione (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Tondini, Rv. 276128 - 01).

4. Infatti i giudici di merito hanno concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena, nonostante la presenza di una causa ostativa, ai sensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., costituita dall'aver l'imputato già usufruito in passato per altre due volte del beneficio (Sez. 1, n. 906 del 09/10/2019, dep. 2020, Longo, Rv. 277971 - 01; Sez. 1, n. 12817 del 31/01/2017, Oliveri, Rv. 269516 - 01; Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, dep. 2009, Ingenito, Rv. 242506 - 01), secondo quanto risultante dal certificato del casellario giudiziale, versato negli atti del fascicolo a disposizione del giudice.

Dallo stesso emerge come [OSCURATO:PERSONA], alla data della sentenza impugnata, fosse già stato raggiunto da cinque condanne, in relazione alle quali era stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

5. Pertanto deve ribadirsi il principio per cui sussiste l'interesse del Procuratore Generale al ricorso per cassazione, nel caso in cui la Corte di appello non abbia riformato, revocando la relativa statuizione ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. proc. pen., anche in assenza di impugnazione o di richiesta da parte del pubblico ministero, la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la sospensione condizionale della pena, nel caso in cui le cause ostative dell'art. 164, comma 4, cod. proc. pen. fossero già note al giudice della cognizione e dunque non proponibili in sede di esecuzione.

6. Per altro la revoca della sospensione condizionale nel caso in cui il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art.164 cod. pen., ha natura dichiarativa.

Invero i relativi effetti, di diritto sostanziale, si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento dal giudice della cognizione e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (tra le ultime Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429 - 01; massime conformi: rt 40466 del 2002 rv. 225699 - 01, n. 40824 del 2005 rv. 232895 - 01, n. 7199 del 2007 rv. 236113 - 01).

7. È pertanto errata la sentenza di appello nella parte in cui non annulla la statuizione del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, disposta dal Tribunale di Sassari in violazione del limite di cui all'art. 164 cod. proc. pen.

Pertanto, spetta alla Corte di cassazione annullare il riconoscimento del beneficio, in conseguenza dell'accertamento della violazione di legge per sussistenza di cause ostative, allorchè non siano richieste valutazioni discrezionali o in fatto, come nel caso in esame, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10742 del 05/02/2009, Erra, Rv. 242885 - 01; Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008, Sciabica, Rv. 239069 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limita

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte dì appello di Sassari, con la sentenza emessa il 16 settembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale sassarese, quanto alla responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], per quel che qui rileva, in ordine al delitto di furto aggravato commesso il 19 dicembre 2012, revocando la sospensione condizionale della pena riconosciuta al predetto con quattro sentenze di condanna. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale di Cagliari consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 164 cod. pen., lamentando che la Corte sassarese aveva correttamente revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta con quattro sentenze pregresse, senza però annullare la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il beneficio per la sesta volta. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, di. 127 del 2020 — in data 4 ottobre 2022, con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso, in quanto illegittimamente riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena oltre i limiti previsti dall'art. 164 cod. pen. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai :sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari nella parte in cui, seppur a seguito di una ordinanza emessa ex art. 131) cod. proc. pen., aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Nel caso in esame, nonostante si tratti di conseguenza della condanna, obbligatoria e predeterminata "ex lege", va riconosciuto al pubblico ministero l'interesse all'impugnazione. Non può trovare applicazione il principio elaborato in passato dalla Corte di legittimità secondo cui sarebbe inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale che lamenti la mancata revoca della sentenza nella parte in cui tiene ferma la sospensione condizionale della pena, giacché, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., detta revoca può essere richiesta al giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 45316 del 12/11/2009, Lancianese, Rv. 245665 - 01; Sez. 4, n. 3496 del 01/02/1996, Mastro, Rv. 204186 - 01). Difatti, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite Longo (sentenza n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381), in questo caso la parte pubblica non si sarebbe potuta rivolgere fruttuosamente al giudice dell'eseuzione, dato che quest'ultimo non avrebbe potuto revocare il beneficio, poiché le cause ostative di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen. erano note al giudice della cognizione (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Tondini, Rv. 276128 - 01). 4. Infatti i giudici di merito hanno concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena, nonostante la presenza di una causa ostativa, ai sensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., costituita dall'aver l'imputato già usufruito in passato per altre due volte del beneficio (Sez. 1, n. 906 del 09/10/2019, dep. 2020, Longo, Rv. 277971 - 01; Sez. 1, n. 12817 del 31/01/2017, Oliveri, Rv. 269516 - 01; Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, dep. 2009, Ingenito, Rv. 242506 - 01), secondo quanto risultante dal certificato del casellario giudiziale, versato negli atti del fascicolo a disposizione del giudice. Dallo stesso emerge come [OSCURATO:PERSONA], alla data della sentenza impugnata, fosse già stato raggiunto da cinque condanne, in relazione alle quali era stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. 5. Pertanto deve ribadirsi il principio per cui sussiste l'interesse del Procuratore Generale al ricorso per cassazione, nel caso in cui la Corte di appello non abbia riformato, revocando la relativa statuizione ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. proc. pen., anche in assenza di impugnazione o di richiesta da parte del pubblico ministero, la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la sospensione condizionale della pena, nel caso in cui le cause ostative dell'art. 164, comma 4, cod. proc. pen. fossero già note al giudice della cognizione e dunque non proponibili in sede di esecuzione. 6. Per altro la revoca della sospensione condizionale nel caso in cui il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art.164 cod. pen., ha natura dichiarativa. Invero i relativi effetti, di diritto sostanziale, si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento dal giudice della cognizione e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (tra le ultime Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429 - 01; massime conformi: rt 40466 del 2002 rv. 225699 - 01, n. 40824 del 2005 rv. 232895 - 01, n. 7199 del 2007 rv. 236113 - 01). 7. È pertanto errata la sentenza di appello nella parte in cui non annulla la statuizione del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, disposta dal Tribunale di Sassari in violazione del limite di cui all'art. 164 cod. proc. pen. Pertanto, spetta alla Corte di cassazione annullare il riconoscimento del beneficio, in conseguenza dell'accertamento della violazione di legge per sussistenza di cause ostative, allorchè non siano richieste valutazioni discrezionali o in fatto, come nel caso in esame, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10742 del 05/02/2009, Erra, Rv. 242885 - 01; Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008, Sciabica, Rv. 239069 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limita
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