CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2025
Cassazione n. 25847/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 29 settembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 18 giugno 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada; rilevato, quanto all'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la pessima biografia penale e le caratteristiche del fatto: pp. 5 - 7 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); considerato, inoltre, che al fine di concedere le generiche nessun rilievo assume la scelta di procedere con il rito abbreviato in quanto la valutazione premiale di tale scelta è già posta a fondamento del riconoscimento della diminuzione di pena prevista per il rito alternativo (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 - 01; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012 - 01; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, Lanza, Rv. 242861 - 01); considerato, pertanto, che viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.MFt-4it'L :- [OSCURATO:PERSONA] SAZIOre 1 O LUG 2026 L'ASSISTENTE WDTZIAR1O Dott.ssa Kat temente 3