CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03150/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge, rispettivamente, in ordine alla mancata assoluzione per i reati di danneggiamento ascritti all'odierno ricorrente nei capi di imputazioni a), c), e), il primo, nonché in relazione alla mancata applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen., il secondo, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto non risultano connotati dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, cod. proc. pen., essendo riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si vedano le pagg. 7-13, con riferimento alla sussistenza dei reati di danneggiamento aggravato, e le pagg. 13-17 con riferimento alla non configurabilità della desistenza volontaria), cosicché gli stessi non risultano connotati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata; che, inoltre, a fronte delle doglianze avanzate della difesa, volte a prefigurare un diverso apprezzamento delle risultanze processuali (e in particolar modo delle dichiarazioni rese dalle persone offese) con criteri diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito, deve anche ribadirsi come tali censure fuoriescano dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte, alla quale è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle emergenze probatorie da contrapporre a quella effettuata nei precedenti gradi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre