CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in merito alla prescrizione dei reati di cui ai capi AS), BI) e BN), con conseguente rideterminazione della pena, e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso; di dichiarare inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e, in via subordinata, l'annullamento della stessa sentenza per essere «prescritto il reato»; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 17/10/2017 del G.u.p. del Tribunale di Lecce, emessa in esito a giudizio abbreviato: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi AC), AH), AI), BH), BQ), BS) e BU) dell'imputazione per essere gli stessi estinti per prescrizione ed «elimina[va] i relativi aumenti di pena», confermando la condanna dello stesso Tarantini per gli ulteriori reati a lui contestati e rideterminando, conseguentemente, la pena; b) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi AH) e CM) dell'imputazione ed «elimina[va] i relativi aumenti di pena», confermando la condanna dello stesso Pagano per gli ulteriori reati a lui contestati e rideterminando, conseguentemente, la pena; c) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi CC), CE), CT), DM) e DN) dell'imputazione ed «elimina[va] i relativi aumenti di pena», confermando la condanna dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore reato a lui contestato di cui al capo CS) dell'imputazione e rideterminando, conseguentemente, la pena; d) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi N) e Q) dell'imputazione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Lecce, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., «[m]ancanza della motivazione con riferimento ai capi AS), BI) e BN) in materia di armi - Mancata declaratoria di n.d.p. per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai predetti capi, alla stessa stregua dei reati in materia di armi contestati ai capi BQ), BS) e BU) dell'imputazione». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce non abbia dichiarato l'intervenuta prescrizione dei reati di illegale detenzione di armi comuni da sparo (artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497) di cui ai capi AS), BI) e BN) dell'imputazione, nonostante gli stessi reati fossero stati accertati (rispettivamente: «in epoca anteriore e prossima al 23.7.2011»; «il 20 agosto 2011»; «sino al 24.8.2011») nel medesimo arco temporale degli altri reati in materia di armi - segnatamente, quelli di cui ai capi BQ), BS) e BU) dell'imputazione - in ordine ai quali la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato non doversi procedere per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.Il ricorrente lamenta altresì che la Corte d'appello di Lecce non avrebbe considerato il motivo di appello (di cui al punto 9 del proprio atto di appello) con il quale aveva dedotto che gli stessi reati di illegale detenzione di armi comuni da sparo di cui ai capi AS), BI) e BN) - oltre che quelli di cui ai capi AI), BQ), BS) e BU) dell'imputazione, in ordine ai quali la Corte d'appello di Lecce ha peraltro dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione - si dovevano ritenere assorbiti nel reato di illegale detenzione di armi comuni da sparo cui al capo BH) dell'imputazione, dichiarato prescritto dalla Corte d'appello di Lecce, in quanto «trattasi del medesimo ristrettissimo arco temporale di un mese e mezzo (11/07/2011-27/08/2011) e [d]el medesimo contesto (intercettazione dei colloqui nell'auto del [OSCURATO:PERSONA])». Il ricorrente lamenta ancora che la Corte d'appello di Lecce non avrebbe motivato in ordine al motivo di appello (di cui sempre al punto 9 del proprio atto di appello) con il quale aveva dedotto l'insussistenza dei già menzionati reati di illegale detenzione di armi comuni da sparo di cui ai capi AS), BI) e BN) dell'imputazione. Il ricorrente conclude ribadendo che, alla data di emissione della sentenza della Corte d'appello di Lecce, era già maturata la prescrizione dei predetti reati di cui ai capi AS), BI) e BN) dell'imputazione, anche «a prescindere dall'assorbimento» nel reato di cui al capo BH). 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «[v]iolazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 comma 1 c.p.; nonché mancanza della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, in relazione ai reati sub capi G), H), R), AF ed AN), con riferimento all'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 co. 2 c.p.». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce avrebbe omesso di motivare in ordine al motivo di appello (di cui al punto 16 del proprio atto di appello) con il quale aveva chiesto che, con riguardo ai reati di ricettazione di cui ai menzionati capi G), H), R), AF) e AN) dell'imputazione, fosse ritenuto il fatto di particolare tenuità, ai sensi del secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., in quanto, come ribadito col motivo di ricorso, i predetti reati riguardavano la ricettazione, rispettivamente, di «tre giare», asseritamente usate (capo G), «una motozappa», asseritamente usata (capo H), un «decespugliatore», asseritamente usato (capo R), una «carcassa del [OSCURATO:PERSONA] 50 cc» (capo AF) e «una motozappa», asseritamente usata (capo AN). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 4.1. Con i primi due motivi - i quali sono argomentati unitariamente - il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc.pen., l'erronea applicazione degli artt. 81 e 648 cod. pen., e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al reato di ricettazione di «una motosega di colore rosso Castelgarden» e di un «decespugliatore» (capo BD dell'imputazione). Il ricorrente lamenta che tale affermazione di responsabilità sarebbe stata fondata, senza, peraltro, «adeguatamente confrontarsi con l'atto d'impugnazione», «esclusivamente sulle conversazioni estrapolate da un contesto più ampio e complesso», le quali «non sono state suffragate da alcun riscontro concreto», e, quindi, «su meri elementi congetturali non idonei a vanificare sul piano logico la tesi difensiva» e, ancora, senza che «la provenienza furtiva dei beni in questione [fosse] mai stata provata né tantomeno [si fosse] mai rilevata alcuna denuncia di furto da parte dell'eventuale legittimo proprietario». Il ricorrente censura la sentenza impugnata anche là dove ha escluso la sussistenza della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, di cui al secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., e rappresenta in proposito che «[u]na valutazione approfondita sul temperamento del Pagano avrebbe certamente escluso la sussistenza in capo allo stesso della capacità a delinquere», che «gli episodi in questione sono risalenti nel tempo» e che egli «si è completamente allontanato dalla logiche criminose e svolge regolarmente attività lavorativa». Il ricorrente rappresenta ancora che, nonostante l'esclusione della circostanza attenuante di cui al secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., la Corte d'appello di Lecce «avrebbe ben potuto [...] riconoscere la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.». 4.2. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al «trattamento sanzionatorio». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce gli abbia negato, solo «facendo ricorso a clausole di stile, senza nessun riferimento ai parametri previsti dall'articolo 133 c.p.», le circostanze attenuanti generiche e che, nella sentenza impugnata, non vi sarebbe «traccia degli elementi oggetto della valutazione della Corte di merito e dei criteri adottati per pervenire alla conclusione sanzionatoria». 4.3. Il ricorrente chiede poi che «si proceda alla dichiarazione di estinzione del reato per maturata prescrizione, essendo il fatto verificatosi in data antecedente e prossima all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]». 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio della motivazione, in relazione agli artt. 648 cod. pen., agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e all'art. 111 Cost. Il ricorrente deduce l'insussistenza di «elementi certi e idonei a sostenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia posto in essere il reato contestatogli» di ricettazione di gioielli in oro (che, secondo la contestazione di cui al capo CS dell'imputazione, egli avrebbe ceduto a [OSCURATO:PERSONA], gestore di un compro oro in Copertino) e rappresenta in proposito che: a) «dagli atti di indagine non sono emersi elementi utili dai quali poter desumere, in modo certo e indefettibile, che il piccolo sacchetto di carta consegnato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA] potesse contenere gioielli in oro», non essendo stata effettuata, a seguito del servizio di OCP svolto dalla polizia giudiziaria, «ulteriore indagine (fermo, perquisizione, sequestro, riscontro fotografico) in grado di fornire supporto alla tesi accusatoria circa la presunta ricettazione di monili in oro»; b) «manca una denuncia di furto o di smarrimento, pertanto, non è dato sapere se tali gioielli siano oggettivamente di provenienza furtiva», con la conseguenza che «l'impossibilità di configurare il reato di furto, presupposto alla ricettazione, escluderebbe di per sé l'origine delittuosa della merce rinvenuta determinando l'insussistenza del reato di ricettazione contestato»; c) «non si comprende né quali o quanti oggetti in oro l'imputato abbia presuntivamente consegnato al titolare del [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno il valore patrimoniale del preziosi». 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo al diniego della concessione delle richieste circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente rappresenta in proposito: a) come «il trattamento sanzionatorio applicato non sia esente da errori per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della scarsa offensività della condotta posta in essere e della concreta estrinsecazione del fatto di reato»; b) che «[n]on può [...] considerarsi impedimento al riconoscimento delle attenuanti generiche la semplice valutazione dei precedenti penali o dei carichi pendenti, dovendosi necessariamente fare riferimento al fatto nella sua concreta estrinsecazione ed alla personalità del reo»; c) come «ci trovi di fronte a precedenti datati nel tempo e ciò esclude certamente la presenza di uno spessore criminologico del prevenuto»; d) «la scarsa offensività della condotta e [...] l'incerto valore economico dei monili in oro». 5.3. Con il terzo motivo (che è indicato con il numero «4»), il ricorrente chiede che venga dichiarata la prescrizione del reato, in quanto contestato come consumato «sino al mese di novembre 2011».6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali di cui al combinato disposto degli artt. 192 e 266 dello stesso codice, e la mancanza o la contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità per i due reati di ricettazione di cui ai capi N) e Q) dell'imputazione (per avere «ricevuto», rispettivamente, «da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la "pila"» - cioè un lavabo in pietra locale leccese - e «da [OSCURATO:PERSONA] un decespugliatore di marca Echo», entrambi provenienti da delitto), nonché l'«[i]ndecifrabilità delle intercettazioni ambientali» effettuate all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], sul cui contenuto sarebbe stata basata, in via esclusiva, la predetta affermazione di responsabilità. 6.1. In particolare, quanto alla ricettazione della "pila" di cui al capo N) dell'imputazione, il ricorrente deduce «la assoluta frammentarietà della conversazione avvenuta tra terze persone» (cioè tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e che residuerebbero «ampi margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione», in quanto «il [OSCURATO:PERSONA] riferisce de relato, fa riferimento a più beni che si asserisce essere stati illecitamente asportati dal cugino Federico ("... una ozza ... una pila ..."), di modo che non è dato sapere oltre ogni ragionevole dubbio che sia stata consegnata al Vadacca una grande giara ovvero una pila in pietra leccese» e che la scarsa chiarezza del significato della conversazione intercettata sarebbe comprovata anche dall'incomprensione tra gli stessi interlocutori di essa in quanto «[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad una pila rotonda mentre il Tarantini ad una pila rettangolare». 6.2. Quanto alla ricettazione del decespugliatore di cui al capo Q) dell'imputazione, il ricorrente deduce che: a) contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, «non si evince da alcuna parte che il decespugliatore fosse di provenienza furtiva (né tantomeno la 'pila'), né che fossero giunti da poco nella disponibilità degli stessi»; b) l'erroneità dell'affermazione dei giudici di merito secondo cui il decespugliatore di marca Echo sarebbe stato rinvenuto nella propria disponibilità in occasione della perquisizione effettuata il 22 luglio 2011, atteso che «dal [...] verbale di sequestro del 22/07/2011 [...] risulta solo un decespugliatore di marca Styler; l'unico attrezzo agricolo di marca Echo indicato nel verbale è la moto sega a scoppio di colore rosso». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].1.1. Il primo motivo è fondato con riguardo al reato di cui al capo AS) dell'imputazione mentre non è fondato con riguardo ai reati di cui ai capi BI) e BN) dell'imputazione. Con riguardo a questi ultimi due reati di cui ai capi BI) e BN) dell'imputazione, si deve infatti rilevare che gli stessi erano stati ritenuti dal G.u.p. del Tribunale di Lecce assorbiti nel reato di cui al capo BH) dell'imputazione (si veda la pag. 257 della sentenza di primo grado), per il quale ultimo reato di cui al capo BH) dell'imputazione la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato non doversi procedere per essere lo stesso estinto per prescrizione, eliminando il relativo aumento di pena (si veda la pag. 10 dell'impugnata sentenza di secondo grado). Il motivo è invece fondato con riguardo al reato di cui al capo AS) dell'imputazione, in ordine al quale si deve osservare quanto segue. Ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e, comunque, per i delitti, a sei anni, con la conseguenza che, poiché il reato di illegale detenzione di armi comuni da sparo è punito con la pena della reclusione da otto mesi a cinque anni e quattro mesi (oltre che della multa), il tempo necessario a prescrivere tale reato è di sei anni. Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi. Poiché il reato di illegale detenzione di armi comuni da sparo di cui al capo AS) dell'imputazione è stato contestato come consumato in epoca anteriore e prossima al 23 luglio 2011, considerato che il corso della prescrizione era rimasto sospeso per 126 giorni (dal 3 luglio 2019 al 6 novembre 2019) e per ulteriori 64 giorni per la cosiddetta "sospensione covid", e, pertanto, per complessivi 190 giorni, lo stesso reato si era quindi prescritto il 10 agosto 2019, cioè prima della deliberazione, il 08/09/2021, dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Lecce. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo AS) dell'imputazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per la conseguente rideterminazione della misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] non è infatti nella condizione di rideterminare esso stesso la pena in quanto la sentenza impugnata ha irrogato un complessivo aumento di pena per tutti i reati in continuazione e per la recidiva, senza indicare distintamente l'aumento di pena che ha irrogato con riguardo al reato-satellite di cui al capo AS) dell'imputazione. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile, attesa l'inammissibilità, per difetto di specificità, del motivo di appello del ricorrente relativo alla richiesta che i reati di ricettazione di cui ai capi G), H), R), AF) e AN) dell'imputazione fossero ritenuti di particolare tenuità ai sensi del secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. Si deve infatti ribadire il principio, che il Collegio condivide, secondo cui l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799-01; Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193-01). Posto tale principio, si deve osservare che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto prevista dal secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., non ci si può riferire esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché, fra gli elementi da prendere in considerazione, vanno compresi tutti quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., inclusa, quindi, la capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime: Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Marfé, Rv. 249226). Peraltro, nel quadro di tale giurisprudenza, questa Corte ha altresì precisato - esprimendo un orientamento parimenti consolidato - che, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, si deve sempre escludere la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, si può procedere alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante de qua, la quale va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286- 01; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214-01). In altre parole, la particolare esiguità del valore del bene ricettato è un requisito necessario, ma non sufficiente, per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 28689 del 2010, cit.). Ciò rammentato, nel caso di specie, il Tarantini, nel proprio atto di appello (alla pag. 18, punto 16), al fine di sostenere la particolare tenuità dei fatti di ricettazione di cui ai capi G), H), R), AF) e AN) dell'imputazione, si era limitato a indicare gli oggetti di tali reati («tre giure usate», per la ricettazione di cui al capo G; «una motozappa usata» per le ricettazioni di cui ai capi H e AN; «un decespugliatore usato» per la ricettazione di cui al capo R; «una carcassa di motoape 50, anch'essa usata» per la ricettazione di cui al capo AF), con ciò intendendo evidenziare, verosimilmente, il valore particolarmente lieve dei beni da lui ricettati, senza tuttavia indicare la sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dall'art. 133 cod. pen. che, anche ad ammettere la lieve consistenza economica dei menzionati beni, potevano, sulla base di una considerazione necessariamente complessiva dei fatti, eventualmente consentire di configurare l'ipotesi attenuata in questione. La mancata indicazione dei menzionati elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e, comunque, la mancata considerazione complessiva degli attribuiti fatti di ricettazione, in tutte le loro componenti oggettive e soggettive, integra un difetto di specificità del motivo di appello, il quale, come si è detto, è rilevabile anche nel giudizio di cassazione. Dalla dichiarata inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità discende la conseguente inammissibilità del corrispondente motivo di ricorso per cassazione. 1.3. È opportuno precisare che la fondatezza del ricorso quanto al capo d'imputazione AS) non consente di rilevare la prescrizione dei reati in ordine ai quali il ricorso è risultato inammissibile (segnatamente, quelli di cui ai capi G, H, R, AF e AN dell'imputazione). Questo alla luce del consolidato principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi d'imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che, per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione (Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Komarov, Rv. 283269-01; in motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del reato continuato ha valenza unificante esclusivamente sul piano sanzionatorio. In senso analogo: Sez. 4, n. 51744 del 13/11/2014, Campagnaro, Rv. 261576-01). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è inammissibile sotto tutti e tre i profili in cui è articolato.2.1.1. Quanto all'affermazione di responsabilità, si deve rilevare che le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del Pagano per il reato di ricettazione della motosega marca Castelgarden e del decespugliatore di cui al capo BD) dell'imputazione sulla scorta del contenuto di due intercettate conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e il Pagano (la n. 534 e la n. 2873, entrambe del 1° agosto 2011), dalle quali era emerso che il Pagano deteneva i predetti beni, circostanza della quale faceva menzione al Tarantini per ben tre volte - e anche ammessa dallo stesso Pagano nel corso del proprio interrogatorio di garanzia, ancorché sostenendo di averli regolarmente acquistati senza, tuttavia, fornirne prova alcuna - e che, considerato anche il linguaggio criptico inizialmente utilizzato dai due interlocutori per alludere alla merce in possesso del Pagano, gli stessi beni si dovevano logicamente ritenere di sicura provenienza furtiva. Ciò evidenziato, si deve rammentare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389- 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). Nel motivo, il ricorrente non ha evidenziato alcuna specifica illogicità o irragionevolezza della motivazione con cui il contenuto delle due menzionate conversazioni è stato recepito dai giudici di merito, essendosi limitato a una contestazione meramente generica, con la conseguenza che l'apprezzamento dello stesso contenuto, come compiuto dai giudici di merito, non può essere sindacato in questa sede di legittimità. Si deve aggiungere che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028- 01; Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Longo, Rv. 243305-01; Sez. 4, n. 11303 del 07/11/1997, Bernasconi, Rv. 209393-01); come ha fatto, nel caso in esame, la Corte d'appello di Lecce, alla luce del linguaggio criptico inizialmente utilizzato dal Tarantini e dal Pagano per alludere alla merce in possesso di quest'ultimo. 2.1.2. Quanto all'esclusione dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, si deve rilevare, richiamati i principi affermati in materia dalla Corte di cassazione che si sono esposti al punto 1.2, che la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto la predetta esclusione avendo reputato, con una motivazione del tutto esente da contraddizioni o illogicità, come pure da errori in diritto, che già il valore non lieve della motosega e del decespugliatore, essendo tali beni «di ultima generazione» (dei "gioiellini", come li aveva definiti lo stesso imputato nelle due conversazioni intercettate) - elemento, questo del valore non lieve del bene, che, come si è detto, è di per sé sufficiente a escludere la configurabilità dell'attenuante de quo - induceva a negare che il fatto si potesse considerare di particolare tenuità. 2.1.3. Quanto all'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., è sufficiente osservare che la motivazione dell'esclusione dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, di cui al secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., in ragione della componente oggettiva del reato, cioè del valore non lieve dei beni ricettati, è evidentemente idonea a motivare anche l'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Quanto all'asserita mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, le menzionate attenuanti gli erano state già concesse dal G.u.p. del Tribunale di Lecce (vedi la pag. 254 della sentenza di primo grado). Quanto alla «conclusione sanzionatoria» (così il motivo di ricorso), si deve osservare che il G.u.p. del Tribunale di Lecce, la cui motivazione è stata richiamata dalla Corte d'appello di Lecce a fronte della ritenuta inammissibilità del motivo di appello del Pagano sul punto della pena, ha dato conto del perché dell'irrogazione di una pena base per il più grave reato di ricettazione superiore al minimo edittale (due anni e sei mesi di reclusione ed € 700,00 di multa, a fronte del minimo edittale di due anni di reclusione ed € 516,00 di multa) - pur se, comunque, ben al di sotto della media edittale -, esplicitando che la predetta pena base era stata irrogata in ragione dell'elevata intensità del dolo, dell'allarmante perpetuarsi di più condotte delittuose e della negativa personalità del Pagano, alla luce anche dei suoi precedenti penali. In tale modo, i giudici di merito hanno adeguatamente dato conto dell'impiego, nell'irrogazione della menzionata pena, dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., con una valutazione che, rientrando nel potere discrezionale degli stessi giudici, non è sindacabile in questa sede di legittimità, ancor più a fronte di una doglianza del ricorrente del tutto generica, in quanto priva di qualsiasi riferimento alla motivazione resa dai giudici di merito. Si deve altresì evidenziare la misura estremamente contenuta dell'aumento di pena (tre mesi ed € 100,00) irrogato per ciascuno dei due delitti di furto attribuiti all'imputato. 2.3. Quanto alla richiesta di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione in quanto consumatosi «in data antecedente e prossima all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]» - la richiesta si deve intendere, perciò, riferita al reato di ricettazione di cui al capo BD) dell'imputazione, in quanto contestato come consumato nella predetta data - si deve osservare che l'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, perciò, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463-01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349-01). Infatti: a) ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il reato di ricettazione è di otto anni; b) risultando l'esistenza di atti interruttivi, con il conseguente aumento di un quarto del tempo necessario a prescrivere, ne consegue che, nel caso di specie, tale tempo è pari a dieci anni; c) poiché il reato dì ricettazione di cui al capo BD) dell'imputazione è stato contestato come consumato «in data antecedente e prossima all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]», considerato che il corso della prescrizione era rimasto sospeso per 126 giorni (dal 3 luglio 2019 al 6 novembre 2019) e per ulteriori 64 giorni per la cosiddetta "sospensione covid", e, pertanto, per complessivi 190 giorni, lo stesso reato si è quindi prescritto il 7 febbraio 2022 e, quindi, dopo la deliberazione, il 08/09/2021, dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Lecce. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo non è consentito. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di gioielli in oro di cui al capo CS) dell'imputazione sulla scorta: a) del contenuto di numerose intercettazioni tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra cui quella del 12 agosto 2011, nel corso della quale, allo [OSCURATO:PERSONA] che gli diceva di avere delle belle cose da mostrargli, il [OSCURATO:PERSONA] risponde «pure io, pure io oggi», e quella del 16 luglio 2011, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] inviava un sms allo [OSCURATO:PERSONA] rinviando un appuntamento già preso con lo stesso esprimendosi con la frase «tesoro ci vediamo lunedì che questi hanno fatto solo briciole»; b) di quanto era stato percepito direttamente, nel corso di un servizio di OCP del 30 settembre 2011, dagli operanti della polizia giudiziaria, i quali, appostati, assistevano all'incontro, nel parcheggio di un supermercato, tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e alla consegna, da parte di quest'ultimo allo [OSCURATO:PERSONA], di un piccolo sacchetto di carta che lo [OSCURATO:PERSONA] riponeva nella cintola dei propri pantaloni. Tale motivazione appare priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste e, a fronte di essa, il ricorrente: da un lato, omette di confrontarsi compiutamente con la stessa, trascurando completamente di considerare il contenuto delle menzionate intercettazioni; dall'altro lato, sollecita una diversa valutazione della valenza probatoria dell'elemento di prova costituito dagli esiti del menzionato servizio di OCP, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità. Quanto alla lamentata «manca[nza di] una denuncia di furto o di smarrimento», come si è già evidenziato al punto 2.1.1., secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche e, quindi, anche senza disporre, perciò - contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente - della denuncia di furto dei beni che, sulla base di dette prove logiche, ritenga comunque di provenienza delittuosa. 3.2. Il secondo motivo non è consentito. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Lecce ha confermato il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi, attinenti all'entità del reato e alla capacità a delinquere del [OSCURATO:PERSONA], del «non esiguo valore economico dei beni», «dell'elevatissima intensità del dolo» e della «più che negativa personalità del [OSCURATO:PERSONA]», anche alla stregua dei suoi precedenti penali.Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 3.3. Analogamente a quanto si è osservato al punto 2.3, anche in questo caso, l'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, perciò, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata. Infatti: a) ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il reato di ricettazione è di otto anni; b) risultando l'esistenza di atti interruttivi, con il conseguente aumento di un quarto del tempo necessario a prescrivere, ne consegue che, nel caso di specie, tale tempo è pari a dieci anni; c) poiché il reato di ricettazione di cui al capo CS) dell'imputazione è stato contestato come consumato «sino al mese di novembre 2011», anche senza considerare le sospensioni del corso della prescrizione, lo stesso reato si è prescritto nel novembre del 2021, e, quindi, dopo la deliberazione, il 08/09/2021, dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Lecce. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in relazione al reato di cui al capo N) dell'imputazione mentre, in relazione al reato di cui al capo Q) dell'imputazione, non essendo il motivo manifestamente infondato, si deve rilevare l'estinzione di quest'ultimo reato per prescrizione. 4.1. Quanto al primo reato di cui al capo N) dell'imputazione, si è già rammentato (al punto 2.1.1) che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite». Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno evidenziato come, nelle intercettate conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si facesse riferimento a una "pila", che era stata rubata da Mattia (da identificare in [OSCURATO:PERSONA]) e da Federico (da identificare in [OSCURATO:PERSONA]), e che era stata consegnata, perché la vendesse, al Vadacca, che l'aveva quindi ricevuta. Tale apprezzamento del contenuto delle menzionate conversazioni non appare né manifestamente illogico né irragionevole, sicché non può essere sindacato in questa sede di legittimità. Si deve, peraltro, ancora una volta evidenziare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (che si è richiamata al punto 2.1.1), l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. 4.2. Quanto al secondo reato di cui al capo Q) dell'imputazione, il motivo, come si è anticipato, non è manifestamente infondato. In proposito, si deve osservare che, nelle intercettate conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo afferma di essere in possesso di un decespugliatore di marca Echo, che, secondo la Corte d'appello di Lecce, sarebbe stato rinvenuto nella disponibilità del Vadacca in occasione della perquisizione effettuata il 22 luglio 2011, il quale l'avrebbe, perciò, ricevuto dal Tarantini. Tuttavia, dall'esame del verbale di perquisizione e contestuale sequestro del 22 luglio 2011, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello di Lecce, non risulta il rinvenimento di un decespugliatore di marca Echo ma soltanto di un, evidentemente diverso, decespugliatore di marca Styler. Poiché, pertanto, il motivo, in relazione al reato di cui al capo Q) dell'imputazione, non si può ritenere manifestamente infondato, si deve rilevare l'estinzione di tale reato per prescrizione. Ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e, comunque, per i delitti, a sei anni, con la conseguenza che, poiché il reato di ricettazione è punito con la pena della reclusione da due a otto anni (oltre che della multa), il tempo necessario a prescrivere tale reato è di otto anni. Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a dieci anni. Poiché il reato di ricettazione al capo Q) dell'imputazione è stato contestato come consumato in epoca antecedente e prossima al 22 giugno 2011, considerato che il corso della prescrizione era rimasto sospeso per 126 giorni (dal 3 luglio 2019 al 6 novembre 2019) e per ulteriori 64 giorni per la cosiddetta "sospensione covid", e, pertanto, per complessivi 190 giorni, lo stesso reato si è quindi prescritto il 29 dicembre 2022. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo Q) dell'imputazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per la rideterminazione della misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] non è infatti nella condizione di rideterminare esso stesso la pena in quanto il G.u.p. del Tribunale di Lecce ha irrogato un complessivo aumento di pena per entrambi i reati in continuazione di cui ai capi N) e Q), senza indicare distintamente l'aumento di pena che ha irrogato con riguardo a ciascuno di tali reati. 5. In conclusione: a) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo AS), perché il reato è estinto per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per la rideterminazione della misura della pena; il ricorso dello stesso Tarantini deve essere dichiarato inammissibile nel resto; b) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo Q), perché il reato è estinto per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per la rideterminazione della misura della pena; il ricorso dello stesso Tarantini deve essere dichiarato inammissibile nel resto; c) i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo AS), perché il reato è estinto per prescrizione, con rinvio per la rideterminazione della misura della pena ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio