Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 47378/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 19/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza con cui il Tribunale di Livorno in composizione monocratica aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 453, 455, in Livorno il 19/10/2013.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 191 e 352 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la perquisizione nei confronti dell'imputato era avvenuta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il sequestro non era mai stato convalidato, né mai notificato all'imputato, con conseguente inutilizzabilità dell'atto di perquisizione e delle successive acquisizioni; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., avendo la motivazione della sentenza evidenziato un vero e proprio falso grossolano, immediatamente percepito, ragione per la quale la difesa non ha mai ritenuto necessaria alcuna perizia; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla mancanza di prova in ordine alla consegna della banconote da parte dell'imputato ad altra persona, quest'ultima mai escussa in dibattimento, laddove neanche l'imputato è mai stato sottoposto ad esame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.

Il primo motivo di ricorso risulta del tutto generico, non essendo neanche chiarite le ragioni dell'asserita illegittimità della perquisizione, né essendo specificata la tipologia di sequestro - se probatorio, preventivo, se di iniziativa della P.G. -, né, infine, se il provvedimento fosse stato impugnato in sede di riesame cautelare.

La deduzione, inoltre, non risulta neanche formulata in sede di appello, con conseguente inammissibilità del motivo.

Inoltre, qualora si fosse trattato di sequestro probatorio, come indicato dalla sentenza impugnata, va ricordato che "In tema di sequestro probatorio, l'omissione o il ritardo nell'adempimento relativo alla notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate non incide sulla legittimità del provvedimento mancando una previsione espressa in tal senso, purché l'interessato sia stato posto in condizione di presentare la richiesta di riesame." (Sez. 2, n. 47165 del 19/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277803).

Al contrario, del tutto fondato risulta il secondo motivo di ricorso.

A fronte della motivazione della sentenza di primo grado - che aveva rilevato come le banconote, oltre ad essere contraddistinte dallo stesso numero di serie, erano prive della striscia argentata laterale ed erano di dimensioni superiori alla norma e di colore diverso - da cui emergerebbero, dal punto di vista logico, elementi per ritenere ipotizzabile ragionevolmente la grossolanità del falso, la Corte di merito, sul punto, fornisce una motivazione del tutto incongrua, basata sulla circostanza della mancata richiesta, da parte della difesa, di una perizia a sostegno di tale grossolanità.

Trattasi, all'evidenza, di una motivazione apparente, posto che la necessità di disporre una perizia escluderebbe, già da un punto di vista logico, la grossolanità del falso.

Poiché in tema di falso nummario la grossolanità della contraffazione si apprezza quando il falso sia ictu ocu/i riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed esperienza, non dovendosi fare riferimento a particolari cognizioni né a straordinaria diligenza (Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, Borrello ed altro, Rv. 251173), la relativa valutazione costituisce una questione di fatto, che deve essere considerata e valutata dal giudice di merito sulla base delle emergenze probatorie e sorretta da congrua motivazione.

Del tutto evidentemente, tale valutazione risulta omessa nel caso di specie.

Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, restando assorbito il terzo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 19/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza con cui il Tribunale di Livorno in composizione monocratica aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 453, 455, in Livorno il 19/10/2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 191 e 352 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la perquisizione nei confronti dell'imputato era avvenuta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il sequestro non era mai stato convalidato, né mai notificato all'imputato, con conseguente inutilizzabilità dell'atto di perquisizione e delle successive acquisizioni; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., avendo la motivazione della sentenza evidenziato un vero e proprio falso grossolano, immediatamente percepito, ragione per la quale la difesa non ha mai ritenuto necessaria alcuna perizia; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla mancanza di prova in ordine alla consegna della banconote da parte dell'imputato ad altra persona, quest'ultima mai escussa in dibattimento, laddove neanche l'imputato è mai stato sottoposto ad esame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito illustrate. Il primo motivo di ricorso risulta del tutto generico, non essendo neanche chiarite le ragioni dell'asserita illegittimità della perquisizione, né essendo specificata la tipologia di sequestro - se probatorio, preventivo, se di iniziativa della P.G. -, né, infine, se il provvedimento fosse stato impugnato in sede di riesame cautelare. La deduzione, inoltre, non risulta neanche formulata in sede di appello, con conseguente inammissibilità del motivo. Inoltre, qualora si fosse trattato di sequestro probatorio, come indicato dalla sentenza impugnata, va ricordato che "In tema di sequestro probatorio, l'omissione o il ritardo nell'adempimento relativo alla notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate non incide sulla legittimità del provvedimento mancando una previsione espressa in tal senso, purché l'interessato sia stato posto in condizione di presentare la richiesta di riesame." (Sez. 2, n. 47165 del 19/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277803). Al contrario, del tutto fondato risulta il secondo motivo di ricorso. A fronte della motivazione della sentenza di primo grado - che aveva rilevato come le banconote, oltre ad essere contraddistinte dallo stesso numero di serie, erano prive della striscia argentata laterale ed erano di dimensioni superiori alla norma e di colore diverso - da cui emergerebbero, dal punto di vista logico, elementi per ritenere ipotizzabile ragionevolmente la grossolanità del falso, la Corte di merito, sul punto, fornisce una motivazione del tutto incongrua, basata sulla circostanza della mancata richiesta, da parte della difesa, di una perizia a sostegno di tale grossolanità. Trattasi, all'evidenza, di una motivazione apparente, posto che la necessità di disporre una perizia escluderebbe, già da un punto di vista logico, la grossolanità del falso. Poiché in tema di falso nummario la grossolanità della contraffazione si apprezza quando il falso sia ictu ocu/i riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed esperienza, non dovendosi fare riferimento a particolari cognizioni né a straordinaria diligenza (Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, Borrello ed altro, Rv. 251173), la relativa valutazione costituisce una questione di fatto, che deve essere considerata e valutata dal giudice di merito sulla base delle emergenze probatorie e sorretta da congrua motivazione. Del tutto evidentemente, tale valutazione risulta omessa nel caso di specie. Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, restando assorbito il terzo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 1
Sentenza Cassazione n. 47378/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris