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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38422/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11 ottobre 2022 la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA]- sano, diretta al riconoscimento della continuazione tra i delitti accertati con tre sentenze di condanna, ivi elencate, ritenendo mancanti gli indici dell'identità del disegno criminoso, in quanto si tratta di reati commessi in un ampio lasso di tempo, dal 2010 al 2018, e in zone diverse del territorio italiano.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ciascuna delle tre declinazioni normative, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., per il diniego della continuazione.

Il ricorrente ha sottolineato che la distanza temporale tra i reati si spiega per il lungo periodo di detenzione subìto dal Brancatisano, dal 19/12/2011 al 1°/2/2017.

Quanto al rilievo del diverso luogo di commissione dei reati, il giudice dell'esecuzione non ha considerato che in ciascuna vicenda l'istante aveva svolto il ruolo di corriere della droga, che di per sé implica la necessità di doversi spostare su tutto il territorio nazionale: pertanto, si è omesso di valutare che il luogo di programmazione dei reati era sempre lo stesso - ovvero quello di provenienza del Brancatisano, Africo - [OSCURATO:PERSONA] - e che "l'esternalizzazione del disegno criminoso, frutto di un atto psichico unico" consisteva "nell'assumere l'incarico di corriere della droga". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1. Censura il ricorrente che non si è considerato che lo iato cronologico tra i reati del 2010/2011 e quello del 2018 era addebitabile alla lunga detenzione sofferta dal condannato, sicché la giurisprudenza richiede di motivare in quali termini detta parentesi detentiva abbia inciso nel senso di escludere la conti- nuazione.

Anche il rilievo attribuito alle diverse località di commissione dei reati avrebbe dovuto tenere in considerazione la funzione svolta dal Brancatisano di corriere della droga, per definizione operante in diverse zone.

1.2. In termini generali, è stato affermato il principio per cui «In tema di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la deten- zione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giude dalla -;/) verifica in concreto di quegli elementi (quali, nella specie, con riferimento a fatti di piccolo spaccio in strada, l'identità delle violazioni, la medesimezza del contesto spaziale e delle modalità operative, la limitata durata della privazione della libertà personale ed il breve intervallo temporale tra le condotte) in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni» (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842).

1.3. Tuttavia, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione non si è discostato da tali parametri, pur non avendo menzionato lo stato detentivo subìto dal Brancatisano tra le accertate condotte di reato: invero, trattandosi di un periodo di oltre cinque anni, correttamente è stato ritenuto che non vi potesse essere alcuna programmazione sufficientemente specifica che collegasse le condotte precedenti a quella successiva alla detenzione; né tale risultato potrebbe affidarsi alla mera funzione di corriere della droga svolta dal Branca- tisano, che non costituisce il collante psicologico tra le varie violazioni.-- Luit( o Invero, il giudice dell'esecuzione ha chiaramente espresso la sua ,, convinzione dell'assenza di una programmazione unitaria, e tale convincimento è confermato proprio dal ricorrente, il quale ha rivendicato che "l'esternalizzazione del disegno criminoso, frutto di un atto psichico unico" consisteva "nell'assumere l'incarico di corriere della droga", così palesando evidente confusione tra la necessità di una programmazione unitaria sufficientemente precisata, pur se eseguita "a puntate", tipica della continuazione, e l'assunzione di un certo ruolo delinquenziale, nella specie corriere della droga, la cui esplicazione si concretizza di volta in volta, alla stregua delle opportunità che si presentano e non con previa programmazione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il giorno 15 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 ottobre 2022 la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA]- sano, diretta al riconoscimento della continuazione tra i delitti accertati con tre sentenze di condanna, ivi elencate, ritenendo mancanti gli indici dell'identità del disegno criminoso, in quanto si tratta di reati commessi in un ampio lasso di tempo, dal 2010 al 2018, e in zone diverse del territorio italiano. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ciascuna delle tre declinazioni normative, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., per il diniego della continuazione. Il ricorrente ha sottolineato che la distanza temporale tra i reati si spiega per il lungo periodo di detenzione subìto dal Brancatisano, dal 19/12/2011 al 1°/2/2017. Quanto al rilievo del diverso luogo di commissione dei reati, il giudice dell'esecuzione non ha considerato che in ciascuna vicenda l'istante aveva svolto il ruolo di corriere della droga, che di per sé implica la necessità di doversi spostare su tutto il territorio nazionale: pertanto, si è omesso di valutare che il luogo di programmazione dei reati era sempre lo stesso - ovvero quello di provenienza del Brancatisano, Africo - [OSCURATO:PERSONA] - e che "l'esternalizzazione del disegno criminoso, frutto di un atto psichico unico" consisteva "nell'assumere l'incarico di corriere della droga". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Censura il ricorrente che non si è considerato che lo iato cronologico tra i reati del 2010/2011 e quello del 2018 era addebitabile alla lunga detenzione sofferta dal condannato, sicché la giurisprudenza richiede di motivare in quali termini detta parentesi detentiva abbia inciso nel senso di escludere la conti- nuazione. Anche il rilievo attribuito alle diverse località di commissione dei reati avrebbe dovuto tenere in considerazione la funzione svolta dal Brancatisano di corriere della droga, per definizione operante in diverse zone. 1.2. In termini generali, è stato affermato il principio per cui «In tema di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la deten- zione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giude dalla -;/) verifica in concreto di quegli elementi (quali, nella specie, con riferimento a fatti di piccolo spaccio in strada, l'identità delle violazioni, la medesimezza del contesto spaziale e delle modalità operative, la limitata durata della privazione della libertà personale ed il breve intervallo temporale tra le condotte) in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni» (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842). 1.3. Tuttavia, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione non si è discostato da tali parametri, pur non avendo menzionato lo stato detentivo subìto dal Brancatisano tra le accertate condotte di reato: invero, trattandosi di un periodo di oltre cinque anni, correttamente è stato ritenuto che non vi potesse essere alcuna programmazione sufficientemente specifica che collegasse le condotte precedenti a quella successiva alla detenzione; né tale risultato potrebbe affidarsi alla mera funzione di corriere della droga svolta dal Branca- tisano, che non costituisce il collante psicologico tra le varie violazioni.-- Luit( o Invero, il giudice dell'esecuzione ha chiaramente espresso la sua ,, convinzione dell'assenza di una programmazione unitaria, e tale convincimento è confermato proprio dal ricorrente, il quale ha rivendicato che "l'esternalizzazione del disegno criminoso, frutto di un atto psichico unico" consisteva "nell'assumere l'incarico di corriere della droga", così palesando evidente confusione tra la necessità di una programmazione unitaria sufficientemente precisata, pur se eseguita "a puntate", tipica della continuazione, e l'assunzione di un certo ruolo delinquenziale, nella specie corriere della droga, la cui esplicazione si concretizza di volta in volta, alla stregua delle opportunità che si presentano e non con previa programmazione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 15 marzo 20
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