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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14148/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena e al diniego delle attenuanti generiche - è inammissibile poiché riproduce profili di censura già disattesi adeguatamente dal giudice di merito, il quale, con congrua motivazione - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha determinato la pena in misura superiore al minimo edittale valutando il numero complessivo delle dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente sequestrata e ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei numerosi precedenti penali di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena e al diniego delle attenuanti generiche - è inammissibile poiché riproduce profili di censura già disattesi adeguatamente dal giudice di merito, il quale, con congrua motivazione - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha determinato la pena in misura superiore al minimo edittale valutando il numero complessivo delle dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente sequestrata e ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei numerosi precedenti penali di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo
Sentenza Cassazione n. 14148/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris