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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06973/2022

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seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19293-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall'avv.

L _J 5.,A• tC__ -EuraSorrenti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore ir.3.1- Intimato Avverso la sentenza n. 839/06/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania depositata il 7.05.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27 gennaio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per la cassazione della sentenza n. 839;06/2014, depositata il 7.05.2014 dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA] che, in riforma della decisione di primo grato, aveva confermato l'atto impositivo impugnato.

Il contenzioso traeva origine òalla notificazione della cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione relativa all'Irpeg ed all'Ilor per l'anno RGN 19293/2015 Consig1 rel.

Federici ' d'imposta 1984.

Contestando il maggior debito fiscale il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], esitato nella sentenza n. 589/02/1997, che ne aveva accolto le ragioni.

L'Agenzia delle entrate aveva appellato la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che con la pronuncia ora al vaglio della Corte aveva accolto le ragioni dell'ufficio, confermando l'atto impositivo.

Il contribuente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione.

L'Agenzia delle entrate ha depositato irritualmente un "atto di costituzione" al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza pubblica.

Nell'adunanza camerale del 27 gennaio 2022 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per l'illegittima notificazione dell'atto d'appello presso la segreteria della Commissione tributaria, trattandosi, secondo la sua prospettazione, di una modalità non consentita.

Per un corretto esame del motivo si rende necessario acquisire la documentazione relativa alla modalità di notifica dell'atto d'appello dell'Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale delia Calabria, sez, staccata di [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine va disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, con rinvio della trattazione della causa a nuovo ruolo P.Q.M.

Dispone l'acquisizione del fascicolo d'ufficio presso la Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA]: demanda alla Cancelleria di questa Corte gli adempimenti di rito; rinvia a nuovo ruolo la trattazione della causa.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 DEPOSITATO /N CA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19293-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall'avv. L _J 5.,A• tC__ -EuraSorrenti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore ir.3.1- Intimato Avverso la sentenza n. 839/06/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania depositata il 7.05.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27 gennaio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per la cassazione della sentenza n. 839;06/2014, depositata il 7.05.2014 dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA] che, in riforma della decisione di primo grato, aveva confermato l'atto impositivo impugnato. Il contenzioso traeva origine òalla notificazione della cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione relativa all'Irpeg ed all'Ilor per l'anno RGN 19293/2015 Consig1 rel. Federici ' d'imposta 1984. Contestando il maggior debito fiscale il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], esitato nella sentenza n. 589/02/1997, che ne aveva accolto le ragioni. L'Agenzia delle entrate aveva appellato la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che con la pronuncia ora al vaglio della Corte aveva accolto le ragioni dell'ufficio, confermando l'atto impositivo. Il contribuente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha depositato irritualmente un "atto di costituzione" al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza pubblica. Nell'adunanza camerale del 27 gennaio 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per l'illegittima notificazione dell'atto d'appello presso la segreteria della Commissione tributaria, trattandosi, secondo la sua prospettazione, di una modalità non consentita. Per un corretto esame del motivo si rende necessario acquisire la documentazione relativa alla modalità di notifica dell'atto d'appello dell'Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale delia Calabria, sez, staccata di [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine va disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, con rinvio della trattazione della causa a nuovo ruolo P.Q.M. Dispone l'acquisizione del fascicolo d'ufficio presso la Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA]: demanda alla Cancelleria di questa Corte gli adempimenti di rito; rinvia a nuovo ruolo la trattazione della causa. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 DEPOSITATO /N CA
Sentenza Cassazione n. 06973/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris