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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 04234/2026

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 406-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E CURA A [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiDANIELA ANSELMI, ALESSIO ANSELMIe [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 8344/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 18/10/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte accolga il ricorso e dichiari la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 191 del 13 marzo 2024, ha declinato la giurisdizione sul ricorso proposto dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA], dirigente responsabile della struttura semplice dipartimentale di chirurgia del trapianto del rene dell’[OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento degli atti della procedura selettiva indetta dall'I.R.C.C.S. [OSCURATO:PERSONA], con avviso pubblicato il 17 marzo 2023, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «U.O. chirurgia epatobiliare e dei trapianti d'organo».

La procedura, espletata secondo il disposto dell'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, si è conclusa con l'attribuzione dell'incarico al dottor [OSCURATO:PERSONA], classificatosi primo in graduatoria innanzi alla seconda classificata,dottoressa Fontana.

Nella sua impugnativa la dottoressa Fontana ha denunciato asserite incongruenze concernenti la fase di valutazione dei titoli e attribuzione dei punteggi e, in via subordinata, ha eccepito la violazione delle norme volte a garantire il rispetto della parità di genere nella composizione della Commissione giudicatrice.

Il TAR ligure ha ritenuto di spogliarsi della controversia in favore del giudice ordinario richiamando la traiettoria argomentativa già svolta in una precedente decisione resa su fattispecie analoga (TAR [OSCURATO:PERSONA], sez.

I, 22 novembre 2023, n. 941).

Il gravame della dottoressa avverso la decisione del giudice di primo grado è stato deciso dal Consiglio di Stato con l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

6. Il percorso argomentativo del Consiglio di Stato si è snodato secondo i passaggi di seguito illustrati.

L'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 - nella versione innovata dall'art. 20 comma 1 della legge n. 118/2022, applicabile ratione temporis - prevede, per quanto qui di interesse, che: "Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi: …b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare.

Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissioneattribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio.

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età".

Viene richiamata precedente decisione del Consiglio di Stato, sentenza n. 6534/2024, pronunciatasi sulla nuova configurazione della procedura, confrontando la precedente disciplina e riepilogando i punti di divergenza.

I tratti salienti della precedente disciplina sono così descritti: - lo svolgimento ad opera di apposita Commissione di una valutazione comparativa dei titoli formativi e professionali posseduti dai candidati ai fini della predisposizione, anche sulla base di un colloquio, di "una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti"; - l'individuazione, da parte del direttore generale, tra i due candidati che avessero ottenuto il miglior punteggio, del candidato da nominare; - la facoltà del direttore generale di nominare un candidato diverso da quelli collocatisi nelle prime due posizioni, a condizione di "motivare analiticamente la scelta".

I profili innovativi emergenti dallo schema procedimentale modificato nel 2022 sono ritenuti: la valutazione comparativa svolta dalla Commissione, sulla base dei titoli posseduti dai candidati e del colloquio, condotta "secondo criteri fissati preventivamente" per pervenire ad una "graduatoria dei candidati"; la scelta del direttore generale che deve indefettibilmente cadere sul "candidato che ha conseguito il miglior punteggio".

E‘ richiamato l’orientamento già espresso dalla Sezione, nel senso che, per effetto della novella normativa, “il baricentro della procedura selettiva si sia spostato dalla fase della scelta - rimessa alla valutazione discrezionale "limitata" del direttore generale -a quella della valutazione comparativa, di pertinenza della commissione, le cui risultanze vincolano più rigidamente, rispetto al regime precedente, il potere direttoriale di nomina”, cambiamento di prospettiva valorizzato dal legislatore attraverso la configurazione dell'esito della valutazione in termini di vera e propria graduatoria".

Ancora, nella disamina della concreta fattispecie sottoposta, in precedenza, al suo vaglio, si rimarcava che tali pur significativi cambiamenti di regime non avessero "alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militanti nel senso della sua estraneità al modulo concorsuale "puro" e della loro afferenza all'ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro", permanendo la carenza in esso di vere e proprie "prove selettive", incentrandosi la valutazione comparativa sui contenuti dei curricula dei candidati e rappresentando gli esiti del colloquio solo uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini della formazione della graduatoria e per non essere venuto meno il carattere "interno" della selezione, presupponente il possesso della qualifica dirigenziale - quindi la sus sistenza di un rapporto lavorativo in essere con l'Amministrazione - così come previsto dall'art. 15, comma 7 - bis, lett. b) d.lgs.n. 502/1992, il quale continua a prevedere, anche ai fini della perimetrazione dei destinatari della selezione, che "la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare".

Dal descritto connotato del procedimento selettivo veniva fatto conseguire l’immediato rilievo, ai fini del riparto della giurisdizione, in quanto concretizzante il presupposto fondante, in positivo, l'attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, infatti, "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni...incluse le controversie concernenti...il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali...") e quello escludente, in negativo, la sua devoluzione al giudice amministrativo (atteso che, ai sensi del già citato comma 4, le controversie in materia di procedure concorsuali ad esso attribuite sono solo quelle "per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", ovvero finalizzate alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro e non al conferimento di un incarico dirigenziale, il quale si innesta su un rapporto di lavoro preesistente)".

Ebbene, il Consiglio di Stato, con la decisione impugnata con il regolamento all’esame, ha disatteso l'indirizzo in precedenza espresso giacché riflettente la peculiar e fattispecie , in quella sede esaminata , estranea alle specifiche peculiarità differenziali consistenti, ora, nel maggior dettaglio dei parametri valutativi, con esclusione di criteri diversi da quelli prestabiliti, in assenza di spazi di ponderazione integrativa e astratta dai riferimenti predefiniti e, in definitiva, nella più rigida conformazione del potere di giudizio della Commissione.

Più in dettaglio, si rimarca che nel bando della procedura ora all’esame, il peso ponderale del colloquio è pari a quello della valutazione dei titoli (entrambe le prove sono apprezzabili con l'attribuzione di 50 punti); inoltre, tanto la valutazione dei titoli quanto quella del colloquio risultano tassativamente orientate da una rigida elencazione di ambiti o sottocriteri - ognuno dei quali associato ad uno specifico range ponderale - non integrabili con altri parametri valutativi.

A più riprese nel bando si ribadisce che "non è consentita l'introduzione di ulteriori ambiti di valutazione all'infuori di quelli sopra indicati, né la modifica dei pesi/valori percentuali come sopra fissati".

Quanto al colloquio, si prevedono due sotto-ambiti valutativi (ognuno dei quali valorizzabile con un punteggio massimo di 25) riferiti a voci attitudinali più dettagliate e indirizzate sulla specifica natura dell'incarico da conferire.

Nel bando è reiterata, a più riprese l'espressa qualificazione della procedura come "concorsuale" e delle prove, come "prove d'esame" (pagg. 7 e 8 del bando).

L’attrazione della vicenda all’esame in uno schema prossimo a quello "concorsuale" deriva anche dal disposto del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") - nel testo vigente sino al 13 luglio 2023 e quindi applicabile alla procedura qui in esame, avviata con avviso pubblicato il 17 marzo 2023 –che prevedeva espressamente (all'art. 1) la possibilità di svolgimento del concorso pubblico anche per soli "titoli" o per "selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria", con la conseguenza che la morfologia della procedura comparativa - impostata sulla valutazione dei titoli e il colloquio - è coerente con la sua attrazione nel campo delle procedure concorsuali (v.

Cons.

Stato, sez.

III, n. 1969/2014 e sez.

VI n. 3331/2006; nello stesso senso Cass. civ., Sez.

Un., n. 1478/2004).

Si osserva che il diaframma con il modello concorsuale che la Corte regolatrice della giurisdizione individuava nella disciplina dell'art. 15, comma 7-bis, previgente alla novella del 2022, consisteva essenzialmente nel fatto che il vecchio modello procedimentale non prevedeva né lo "svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale" né l'"individuazione del candidato vincitore", "ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale dell'Azienda, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali", schema che induceva a concludere che delle due fasi del procedimento - la prima incentrata sul giudizio di idoneità, for mulato dall'apposita Commissione di esperti incaricata di stilare una rosa di candidati e privo di valutazioni comparative; la seconda finalizzata al conferimento dell'incarico, rimessa alla discrezionalità del direttore generale, non fondata sulla previa formazione di alcuna graduatoria ma devoluta ad una scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco dei soggetti ritenuti idonei - la seconda avesse "carattere dominante rispetto all'intero percorso della selezione" e che dunque per tale ragione "le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione (ad esempio concernenti l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico), sia al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale" dovessero rientrare "per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento" (Cass., Sez.Un., nn. 4773/2023 e 6455/2020).

Evidenza il Consiglio di Stato che, a seguito della novella n. 118/2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta "secondo criteri fissati preventivamente" e deve mettere capo ad una "graduatoria dei candidati" che vincola totalmente la scelta del direttore generale, la quale è destinata indefettibilmente a cadere sul "candidato che ha conseguito il miglior punteggio".

Ritiene venuta meno, pertanto, la logica di concentrazione delle tutele che -in ragione della natura dominante dell'ultimo segmento della procedura e del suo carattere radicalmente fiduciario - consentiva di attrarla , per intero,innanzi al giudice ordinario.

Si ripropongono considerazioni già espresse con riferimento a fattispecie che -sebbene rientranti nella vigenza della precedente disciplina - per la loro concreta configurazione (valutazione dei titoli con attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria) venivano considerate come tributarie di un modello procedimentale basato su una effettiva comparazione del merito e quindi rientranti nel disposto dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (Cons.

Stato, sez.

III, nn. 4658/2014 e 3578/2013).

Quanto all'ultimo profilo ostativo al riconoscimento della giurisdizione amministrativa, rinvenibile nel presunto "carattere interno della selezione" che, in quanto presupponente il possesso della qualifica dirigenziale e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l'Amministrazione - ai sensi dell'art. 15, comma 7 - bis , lett. b) d.lgs. n. 502/1992 - rappresenterebbe l'estremo ancoraggio della materia all'area delle "controversie lavoristiche", correlate cioè a rapporti di lavoro già in essere alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni, si osserva tuttavia, in punto di fatto, che: - il bando della procedura , nella specie, non esclude la partecipazione di soggetti "esterni", anzi indirettamente la consente poiché menziona, tra i titoli valutabili , quelli concernenti un "eventuale rapporto di pubblico impiego in atto, quelli pregressi e le cause di eventuale risoluzione ove ricorrano"; -stando alle allegazioni della parte ricorrente, e non smentite dall'Amministrazione nelle proprie difes e scritte, alla procedura sono stati ammessi anche soggetti "esterni"; - la descritta impostazione del bando (aperta anche a soggetti non dipendenti della pubblica Amministrazione) non tradisce il parametro normativo in quanto la selezione per il conferimento di incarico di dirigente sanitario di secondo livello, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 484 del 1997, non viene svolta esclusivamente tra i sanitari in servizio presso l'Azienda USL che ha bandito la selezione, ma -come si rinviene nell'avviso per il conferimento dell'incarico in questione -tra tutti i sanitari in possesso di quel particolare requisito consistente nell'avere una specifica anzianità di servizio "presso pubbliche amministrazioni, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali" (art. 10 del d.P.R. n. 484 del 1997).

In altri termini, la selezione e il conferimento dell'incarico in parola - a differenza di quelli cui si riferisce il primo comma del già menzionato art. 63, T.U. sul pubblico impiego - non incide su un rapporto di lavoro indefettibilmente in atto, poiché l'anzianità richiesta può anche derivare da rapporti lavorativi cessati e non essendo ristretta ai soli sanitari in servizio presso l'AUSL, ma estesa a tutti i medici in possesso della richiesta anzianità di servizio presso i vari istituti indicati dalla normativa, essa è in realtà "aperta e pubblica" ed assume i connotati di una procedura per l'immissione in servizio di un sanitario, in posto qualificato, presso l'Azienda procedente (v.

Cass.,Sez.

Un., n. 1478/2004).

Sotto altro punto di vista, autonomo dal precedente, il Consiglio di Stato considera che la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne le procedure concorsuali strumentali non soltanto alla prima assunzione ma anche alla "progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza": l'incarico di direzione di struttura complessa rientra nel secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, sicché esso - traducendosi in un nuovo vincolo contrattuale afferente ad una fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza (in quanto differente sul piano qualitativo e mansionale, delle competenze, responsabilità e professionalità, quindi non solo sul piano quantitativo o retributivo) -rappresenta per i dirigenti di prima fascia che vi ambiscono, già incardinati presso l'Amministrazione procedente, una "progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza" ovvero l'acquisizione di uno "status" professionale nuovo e più elevato (arg. ex Cass. civ., Sez.

Un., n. 8985/2018).

Indipendentemente, quindi, dal suo essere procedura riservata a soggetti già dipendenti dalla P.A. (come non è per quanto innanzi esposto), per il Consiglio di Stato la progressione verticale alla quale essa prelude (nel passaggio a un diverso e superiore livello del ruolo professionale) è comunque elemento in sé autonomamente sufficiente a connotarla (anche nei riguardi dei concorrenti già dipendenti della stessa Amministrazione banditrice) come procedura concorsuale in senso proprio, da ciò ribadendosi, anche sotto questo profilo, l’affermazione della devoluzione della controversia alla cognizione al giudice amministrativo in forza dell'art. 63 comma 4 del TU pubblico impiego.

L'I.R.C.C.S. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento di giurisdizione, ulteriormente illustrato con memoria, chiedendo affermarsi l a giurisdizione del giudice ordinario avverso il quale resiste, con controricorso ulteriormente illustrato con memoria, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva.

A seguito della sentenza d’appello la dr.ssa Fontana, in data 21/10/2024, provvedeva a notificare ricorso in riassunzione innanzi al TAR della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 105 comma 3 d.lgs. n.104/2010, riattivando il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] L'I.R.C.C.S. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Policlinico) propone ricorso per regolamento di giurisdizione, deducendo violazione dell’art. 362, comma 1 , c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63, commi 1 e 4 , d.lgs. n.165/2001, 15 commi 1, 7 e 7-bis d.lgs. n.502/1992, 15-ter comma 2 d.lgs. n.502/1992, 5 comma 1, 8 comma 6 e 10 comma 1 d.

P .

R n.484/1997 considerati sia singolarmente sia in associazione tra loro, per avere il Consiglio di Stato ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di selezione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa ex art. 15, comma 7-bis, legge n.502/1992 pur continuando a non integrare una procedura concorsuale ai sensi di dell’art. 63, comma 4,d.lgs. n. 165/2001 ma il conferimento di un incarico dirigenziale rientrante nel primo comma del predetto art. 63 che prevede la sottoposizione delle controversie alla giurisdizione ordinaria, anche dopo le modifiche portate dalla legge n.118/2022.

Assume la parte ricorrente che l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 al comma 1, prevede tutt’oggi, connorma non modificata, che in materia di pubblico impiego sussiste la giurisdizione ordinaria in relazione al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali quale quello di causa: detta norma, chiara nella sua formulazione, implica che, completato l’accesso alla dirigenza sanitaria (collocata in un unico ruolo e in un unico livello) mediante procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 165 cit., finalizzata all’assunzione (secondo il disposto dell’art. 15 comma 1 del d.lgs. n. 502cit.), il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa (e, più in generale, degli incarichi dirigenziali afferenti al c.d. secondo livello della dirigenza sanitaria come definiti dal regolamento n.484/1997), costituisca atto di gestione del rapporto di lavoro e che , pertanto, le relative controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Richiama la giurisprudenza consolidata nel senso che gli atti di conferimento d’incarichi dirigenziali conservano natura privatistica in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro e rimarca che l’articolo 15, co . 7 del d.lgs. n. 502 cit. distingue l’accesso alla dirigenza sanitaria (e quindi nei ruoli della P.A.) «mediante concorso pubblico per titoli ed esami», dall’ulteriore attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa ai sensi del d.P.R. n. 484/1997.

In tale contesto normativo, ai fini del riparto di giurisdizione si ritengono irrilevanti le peculiari notazioni della sentenza impugnata - secondo cui (paragrafo 12.1), a seguito della novella n. 118/2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria sarebbe totalmente venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta «secondo criteri prefissati preventivamente» e deve mettere a capo ad una «graduatoria dei candidati» che vincolerebbe la scelta del direttore generale (dovendo questo nominare il candidato che ha conseguito il miglior punteggio).

All’ulteriore profilo dirimente, per cui l’individuazione del giudice fornito di giurisdizione deriva non dalla natura concorsuale della procedura, ma dall’oggetto della stessa (nella specie il conferimento di incarico dirigenziale), la parte ricorrente aggiungel’erroneità delle argomentazioni relative all’atteggiarsi, in concreto, della procedura ai sensi del nuovo articolo 7–bis che comporterebbe, dal 2022, l’attrazione delle procedure in parola nella giurisdizione amministrativa.

L’articolo 15 comma 7-bis previgente (ante legge 118/2022) prevedeva alla lettera b) che « la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare.

Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

Il direttore generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta».

Assume come erronea la proposizione della sentenza impugnata che , a fronte del tenore letterale del comma 7-bis,ritiene che solo oggi la norma prevederebbe una graduatoria di candidati e la fissazione preventiva dei criteri (con ogni conseguenza, in tesi, in punto giurisdizione), laddove già in precedenza, sulla base dell’analisi dei titoli e di un colloquio (esattamente come oggi),veniva stilata una graduatoria sulla base di una procedura comparativa ( la norma stessa prevedeva che la terna presentata al Direttore Generale fosse formata « sulla base dei migliori punteggi attribuiti»e che anche all’interno della terna i tre idonei fossero ordinati secondo il loro punteggio.

Anche in relazione alla previgenzadei criteri fissati per la valutazione e l’attribuzione di punteggi a titoli e colloquio, la modifica normativa è stata solo apparente e la nuova formulazione, ad avviso della parte ricorrente, ribadiscesoltanto un principio già presente nell’ordinamento in materia di procedure selettive: in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di secondo livello (quali la direzione di struttura complessa) il d.P.R. n.484 del 1997, all’articolo 8 comma 6, già prevedeva, e prevede, che prima del colloquio e della valutazione dei titoli, la commissione stabilisca i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire (secondo quindi i criteri previsti in apertura dall’articolo 7-bis lettera b) rimasti invariati in entrambe le versioni susseguitesi).

Non si rinvengono nelle modifiche della norma elementi per trasferire la procedura oggetto di causa nell’ambito della giurisdizione amministrativa, in quanto il procedimento non è variato nella sostanza.

Quanto all’obbligo del Direttore Generale di scegliere il primo classificato alla stregua della norma attuale, la norma precedente, anche se effettivamente prevedeva la possibilità di nominare uno dei due candidati della terna non giunti al primo posto, già prevedeva come fisiologica la scelta del miglior classificato, tant’è che, in caso di scelta di uno degli altri componenti la terna, la norma onerava al Direttore Generale di un’analitica motivazione analitica dellascelta.

Si ritiene, ancora, la maggior procedimentalizzazione legata, in particolare, al vincolo oggi sussistente in capo al Direttore Generale di nominare il primo classificato, non sufficiente a modificare la giurisdizione in materia, per le caratteristiche del posto messo a concorso (incarico dirigenziale) e per le caratteristiche complessive del procedimento, invariate, nella sostanza, e che hanno portato, da anni, la giurisprudenza di legittimità a ritenere sussistente la giurisdizione ordinaria in assenza di reali prove selettive.

Del pari, le caratteristiche del bando, i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti a titoli e colloquio si ritengono irrilevanti ai fini del riparto di giurisdizione considerato che, a prescindere dagli aspetti di dettaglio in relazione a punteggi e criteri di valutazione, lo schema del bando oggetto di causa (come risulta dalla sentenza stessa) non prevedeva prove ma la valutazione dei titoli e l’espletamento di un colloquio esattamente come previsto dal comma 7-bis dell’art.15 in entrambe le version i della norma susseguitesi e sulla base dei criteri di massima già previsti in apertura dalla lettera b) del comma 7-biscit .

Si aggiunge, ancora, che l’art. 1 del d.P.R. n. 487/1994 (Regolamento relativo ai pubblici concorsi per l’accesso agli impieghi nelle P.A.) - che, nella versione ratione temporis applicabile, prevede lo svolgimento di concorsi pubblici anche per soli titoli e colloqui - era in vigore già nella vigenza della precedente formulazione del comma 7-bis cit. e lo stesso articolo 7-bisnella previgente formulazione prevedeva una selezione per titoli e colloquio e, nonostante quanto sopra, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in forza dell’art. 63 comma 1 del testo unico che prevede tale giurisdizione in relazione agli incarichi dirigenziali e al loro conferimento.

Si ritiene corretta la conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato con il precedente n. 6534/2024, per cui le modifiche normative introdotte con legge n. 118/2022, pur avendo maggiormente procedimentalizzato la selezione, non h a n no alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militanti nel senso della sua estraneità al modulo concorsuale puro e della loro afferenza all’ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro. 43.Quanto, poi , al profilo inerente al carattere interno - o meno - della selezione, e all’affermazione, nella sentenza impugnata, della connotazione della procedura predetta come concorsuale in senso proprio - per effetto della riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concernente anche le procedure concorsuali strumentali relative alla progressione di un’area o fascia superiore a quella di appartenenza (c.d. progressioni verticali), tra le quali rientrerebbe altresì il passaggio dal primo al secondo livello della dirigenza sanitaria - parte ricorrente osserva che se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le progressioni c.d.verticali rappresentano, anche ai fini del riparto di giurisdizione, concorsi in senso proprio è, altresì, vero che la medesima giurisprudenza ha proprio distinto, in riferimento ad incarichi di direzione di struttura complessa, la progressione verticale dal conferimento di incarichi dirigenziali sostenendo che le seconde non rientrino nelle prime, con conclusioni opposte a quelle cui è giunto il Consiglio di Stato nella sentenza impugnata (all’uopo si richiama Cass. n.13491/2021, nonché i precedenti ivi richiamati).

La ricorrente reputa erronea l’equiparazione – a fini di giurisdizione - dell’incarico dirigenziale di direzione di struttura complessa ad una progressione verticale, e in viola zione del le norme sul riparto di giurisdizione prescritto dall’art. 63 commi 1 e 4 del d.lgs. n. 165 cit., trattandosi di fattispecie non assimilabili , per essere la progressione verticale, riservata a personale di ruolo della PA , finalizzata all’accesso stabile ad un’area superiore a quella di originaria appartenenza, e l’incarico oggetto di causa (proprio in quanto incarico dirigenziale) limitato nel tempo (5 anni) in ossequio al disposto dell’art. 15 - ter del d.lgs. n.502/1992 che prevede una durata limitata dell’incarico di direzione di struttura complessa (dai 5 ai 7 anni).

In ultimo, assume la ricorrente l’irrilevanza dell’apertura della procedura anche a soggetti esterni (ripetutamente sottolineatonella stessa sentenza impugnata) ai fini del riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo: gli articoli 5 e 10 del d.P.R. n.484/1997 erano in vigore già prima della modifiche apportate dalla legge n.118/2022 al d.lgs. n.502/1992, e le procedure per il conferimento di incarichi di struttura complessa sono sempre state aperte, in forza della norma predetta, anche asoggetti esterni alla P.A. procedente e nonostante ciò la giurisprudenza di legittimità ha comunque sempre ritenuto che tali incarichi/selezioni rientrassero nell’alveo della giurisdizione ordinaria, trattandosi, in ogni caso, del conferimento di incarichi dirigenziali (come si è visto della durata di 5 o 7 anni) e non di assunzioni stabili,in senso proprio, nei ruoli della P.A., con la conseguenza che si rientra comunque nel primo comma dell’art. 63 del testo unico, non essendo necessario il conferimento dell’incarico dirigenzialea soggetto già dipendente dell’amministrazione affinchè trovi applicazione la norma appena citata.

Trattandosi di incarico di direzione, comprensibilmente la legge non richiede che il candidato abbia in essere un rapporto da dirigente medico ma che abbia un’anzianità quale dirigente medico di primo livello come risulta del resto dall’elencazione degli enti di cui all’art. 10 del d.P.R. n.484/1997 nei quali il candidato deve avere maturato la propria anzianità al fine di partecipare alla selezione.

Il ricorso è da accogliere, in continuità con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte, 20 febbraio 2026, n.3868 e il principio di diritto affermato, premessa la legittimazione del giudice amministrativo a disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., su questioni attinenti alla giurisdizione: «anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165».

Nella ricognizione della cornice normativa è bene muovere dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che detta la normativa di carattere generale sul lavoro pubblico privatizzato e il regime del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, fissando anche i poteri del giudice al quale ne è affidata la cognizione.

Giova rammentare in particolare gli artt. 5 e

63. Il primo precisa che “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assuntein via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (…)”.

Il secondo attribuisce (comma 1) al giudice ordinario “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale …, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”.

A tal riguardo il giudice ordinario (comma 2) “adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati.

Le sentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro”.

Al giudice amministrativo (comma 4) –per quanto qui rileva - “( r ) estano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni …”.

Venendo, quindi, alla disciplina, speciale, del settore sanitario, giova anzitutto ricordare l’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che così recita: “In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendaledi diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.

L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica”.

Quanto, poi, alla dirigenza, rilevano, in particolare, gli artt. 15, 15-ter e 15-septies.

L’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, nel testo originario (in vigore dal 1° gennaio 1993), prevedeva: “La dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli” (comma 1).

Il successivo comma 3 stabiliva, poi, che al “primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico”, mentre il “secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell’idoneità nazionale all’esercizio delle funzioni di direzione di cui all’articolo 17”.

L’attribuzione dell’incarico, di durata quinquennale, era “effettuata, previo avviso da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana, dal direttore generale sulla base del parere di una apposita commissione di esperti”, la quale predisponeva “l’elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del "curriculum" professionale degli interessati”.

Il dirigente che non veniva confermato nell’incarico era “destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale”. 58.Seguivano due interventi legislativi (d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e d.l. 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4/1997) che non apportavano novità di rilievo per quanto interessa in questa sede.

Di grande rilevanza è stata, invece, la novellazione recata dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

Il comma 1 dell’art. 15 è stato così riformulato: “Fermo restando il principio dell’invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali”.

Il comma 4 disciplinava i compiti dei dirigenti sanitari “(a)ll’atto della prima assunzione” e il comma 6 quelli “dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa”, mentre il comma 5 regolava, per i primi e per i secondi, le verifiche di professionalità.

Il comma 7 prevedeva, quindi, che: “Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall’articolo 15-ter, comma 2”.

L’art. 15-ter, comma 2, stabiliva, quindi, che: “L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione.

Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve(…)”.

Il successivo comma 3 regolava la revoca degli incarichi e, quindi, il comma 5 escludeva che, in caso di sostituzione di dirigente preposto ad una struttura complessa, potesse poi trovare applicazione l’art. 2103, primo comma, c.c.

Con il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 erano apportate modifiche all’art. 15- ter, venendo in rilievo quella del comma 3 sulla mancata conferma, alla scadenza, dell’incarico di direzione di struttura complessa, con destinazione del dirigente “ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione” in base al CCNL, con contestuale indisponibilità di “un posto di organico del relativo profilo”.

Ulteriore intervento novellatore, di centrale rilevanza nella delibazione della presente questione interpretativa, si è avuto con il d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d.

“decreto Balduzzi”), convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Si assume a riferimento il testo dell’art. 15 modificato dalla legge di conversione.

Il comma 7 non contemplava più l’inciso “e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall’articolo 15-ter, comma 2”.

Il successivo comma 7-bisriformulava l’iter di conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, attribuendo, anzitutto, alle Regioni il potere di disciplinarne “i criteri e le procedure … previo avviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi”.

I principi in base ai quali procedere alla selezione attenevano alla composizione della commissione (“direttore sanitario dell’azienda interessata e tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale …”), alle modalità della valutazione (sulla base del “profilo professionale del dirigente da incaricare”, “dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti”), con predisposizione di “una terna” all’interno della quale il direttore generale “individua il candidato da nominare”, dovendo “motivare analiticamente la scelta” ove intendesse nominare “uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio”.

Il comma 7-quinquies stabiliva poi: “ Per il conferimento dell’incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies”.

Quest’ultimo articolo consentiva ai direttori generali di “conferire incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza …”.

Infine, la novella recata dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

La modifica di maggiore rilievo ha interessato il comma 7-bis dell’art. 15 e in particolare il profilo della nomina riservata al direttore generale dell’Azienda sanitaria, il quale “procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio.

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età”.

Altra modifica ha riguardato l’esito delle verifiche alla scadenza dell’incarico, per cui, a mente del comma 5, “(d)egli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell’incarico.

L’esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Il richiamato art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 dispone, a sua volta, che “(a) decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’ incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli …”.

Il legislatore è,da ultimo, intervenuto nuovamente sul comma 7 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, con il d.l. 14 marzo 2025, n. 25 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), senza, però, apportare una modifica rilevante ai fini dello scrutinio rimesso a queste Sezioni Unite: trattasi, infatti, della previsione dell’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988 per disciplinare il “concorso pubblico per titoli ed esami” per l’accesso alla dirigenza sanitaria.

Nello sviluppo diacronico del delineato assetto normativo, la giurisprudenza, sia ordinaria, che amministrativa, consolidatasi dopo la riforma del 2012 e prima della novella del 2022, ha espresso, in ordine alla giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, un orientamento senz’altro coeso nel senso dell’appartenenza della relativa cognizione al giudice ordinario.

Le coordinate essenziali di questa giurisprudenza (tra le altre: Cass., S.U., n. 6075/2013; Cass., S.U., n. 2290/2014; Cass., S.U., n. 9281/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017; Cass., S.U., n. 6455/2020; Cass., S.U., n. 19668/2020; Cass., S.U., n. 13491/2021; Cass., S.U., n. 27743/2022; Cass., S.U., n. 4773/2023; C.d.S., III, n. 3245/2014; C.d.S., III, n. 3025/2017; C.d.S., III, n. 4879/2017; C.d.S., III, n. 4217/2018; C.d.S., III, n. 1850/2019), possono così sintetizzarsi: - nel regime di cui alla disciplina dettata dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.l.n. 158/2012, la selezione prevista nel settore sanitario per il conferimento di incarico di direttore di Struttura complessa (artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992) non integra un concorso in senso tecnico, essendo articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale; - tale schema non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali; - ai sensi del comma 7 - bis dell’art. 15 citato, l’attività selettiva di competenza della commissione (“composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo”) si svolge in base ad una “analisi comparativa” su vari parametri (curricula, titoli professionali, competenze organizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, aderenza al profilo ricercato ed esiti di un colloquio) e si conclude con la formazione di “una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti” da presentare al direttore generale; - questa attività di valutazione, che esita in una graduatoria (con relativi punteggi dei candidati), sebbene presenti caratteri di accentuata procedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello del conferimento dell’incarico dirigenziale di Struttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene da motivarsi "analiticamente", ove non ricadasul candidato che non abbia ottenuto il migliore punteggio; - la procedura complessivamente considerata non assume, dunque, carattere concorsuale, non essendo la graduatoria formata dalla commissione ad imporre il conferimento dell’incarico al candidato inserito nella terna che ha ottenuto il miglior punteggio, bensìrestando tale affidamento nella discrezionalità del direttore generale, il quale può orientarsi anche verso altro candidato, pur dovendo in tal caso motivare puntualmente al fine di soddisfare l’esigenza (che permea la ratio legis, come reso evidente anche dalla lett. d, del comma 7-bisdell’art. 15) di rendere trasparente e controllabile una siffatta scelta, pur sempre effettuata tra candidati individuati come potenzialmente idonei a ricoprire l’incarico in base ad una previa valutazione ancorata a parametri oggettivi e predeterminati; - conforta tale conclusione anche la previsione della lett. b) del citato comma 7-bis, che, nel caso di dimissione o decadenza dall’incarico del dirigente nominato, consente, ove preventivamente stabilito dall’[OSCURATO:PERSONA] interessata, di procedere alla sostituzione "conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale" e, dunque, non già necessariamente a quello che aveva conseguito il miglior punteggio; - dunque, anche in costanza della disciplina riformata dal d.l. n. 158/2012, la nomina del direttore di Struttura complessa è atto di carattere fiduciario di natura privatistica alla stregua dell’analogo carattere che assumono i provvedimenti adottati dalle A.S.L., in coerenza con il carattere imprenditoriale delle stesse Aziende, che è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che perseguono; - poiché, quindi, la fase della selezione rimessa alla commissione trova essenziale e necessario compimento in quella di nomina affidata alla scelta/direttore generale, l’intera procedura ha natura sostanzialmente non concorsuale, giacché è la fase di nomina ad assumere un carattere dominante rispetto all’intero percorso della selezione; - di qui, pertanto, in forza del principio di concentrazione delle tutele, l’attribuzione di tutte le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione, sia al provvedimento finale del direttore generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/2001.

Dopo l’intervento novellatore del comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, recato dall’art. 20 della legge n. 118/2022, non constano pronunce di questa Corte regolatrice della giurisdizione (fino alla recentissima Cass., Sez.Un., n.3868/2026 cit.) Si è invece espressa la giurisprudenza del giudice amministrativo e in essa – come, del resto, si è dato atto nei paragrafi che precedono – sono ravvisabili posizioni diversificate tra i giudici di primo grado e il Consiglio di Stato.

Un primo orientamento del Consiglio di Stato ha riconfermato esservi, in materia di conferimento di incarico di struttura sanitaria complessa, la giurisdizione del giudice ordinario (C.d.S., III, 19.7.2024, n. 6534) e ciò per le seguenti ragioni: - “il criterio attributivo della giurisdizione incentrato sulla natura della situazione giuridica azionata non è il solo presente nel panorama normativo, avvalendosi talvolta il legislatore di criteri alternativi ispirati alla esigenza di agevolare l’interprete nella individuazione del giudice titolare della giurisdizione e, di riflesso, semplificare e razionalizzare la distribuzione del potere giusdicente tra i diversi plessi giurisdizionali”; - ciò il legislatore ha inteso fare - in deroga al criterio generale secondo cui “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni…” (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) -, con la previsione del comma 4 del medesimo art. 63, secondo cui “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Di qui, la rilevanza decisiva, ai fini del riparto della giurisdizione, sulla “questione della (eventuale) qualificazione concorsuale della procedura de qua”; - la novella del 2022 presenta i seguenti profili innovativi: 1) la valutazione comparativa svolta dalla commissione, sulla base dei titoli posseduti dai candidati e del colloquio, deve essere condotta “secondo criteri fissati preventivamente” e mettere capoad una “graduatoria dei candidati”; 2) la scelta del direttore generale deve indefettibilmente cadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”; - la novella del 2022 - configurando gli esiti della valutazione della commissione in termini di vera e propria “graduatoria” -ha spostato il baricentro della procedura selettiva dalla fase della scelta, rimessa alla valutazione discrezionale “limitata” del direttore generale, a quella della valutazione comparativa, di pertinenza della commissione, le cui risultanze vincolano più rigidamente, rispetto al regime precedente, il potere direttoriale di nomina; - i “pur significativi cambiamenti di regime” non hanno, tuttavia, «alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militanti nel senso della sua estraneità al modulo concorsuale “puro” e della loro afferenza all’ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro»; - anzitutto, «permane la carenza in esso di vere e proprie “prove selettive”, incentrandosi la valutazione comparativa sui contenuti dei curricula dei candidati e rappresentando gli esiti del colloquio [già presente nello schema procedimentale precedente] solo uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini della formazione della graduatoria»; - inoltre, e in via “dirimente”, «non è venuto meno il carattere “interno” della selezione, presupponente il possesso della qualifica dirigenziale - e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l’Amministrazione - così come previsto dall’a rt. 15, comma 7 - bis, lett. b) D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale continua a prevedere, anche ai fini della perimetrazione dei destinatari della selezione, che “la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare”»; - un “tale connotato del procedimento selettivo assume immediato rilievo ai fini del riparto della giurisdizione, in quanto concretizza in pari tempo il presupposto fondante, in positivo, l’attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria [ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001] e quello escludente, in negativo, la sua devoluzione al giudice amministrativo”, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 63, in forza del quale le controversie in materia di procedure concorsuali attribuite al G.A.

«sono solo quelle “per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, ovvero finalizzate alla costituzione ex novodi un rapporto di lavoro e non al conferimento di un incarico dirigenziale, il quale si innesta su un rapporto di lavoro preesistente»; - la norma attributiva della giurisdizione al G.O. delle controversie in tema di conferimento di incarichi dirigenziali “deve ritenersi ricognitiva della natura meramente gestionale dell’atto” e la “sottostante e correlativa natura della situazione giuridica dell’interessato” è qualificabile come diritto soggettivo ovvero come “interesse legittimo privato”; - né potrebbe la scelta compiuta a monte dall’A zienda sanitaria in ordine alla modalità di copertura dell’incarico vacante, e connotata in chiave discrezionale, dirsi “espressiva delle valutazioni di ordine macroorganizzativo” della ASL medesima, poiché, in coerenza con il carattere imprenditoriale delle [OSCURATO:PERSONA], “anche gli atti di macro-organizzazione che vengono in rilievo nella fattispecie hanno natura privatistica, in ragione della chiara qualificazione contenuta nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3”.

Un diverso orientamento dello stesso Consiglio di Stato, più recente e in via di consolidamento, ha, invece, mutato avviso e ritenuto sussistente, nella materia in questione, la giurisdizione del giudice amministrativo (C.d.S., III, 18.10.2024, n. 8344; C.d.S., III, 24.1.2025, n. 578; C.d.S., III, 30.4.2025, n. 3684).

Questi gli argomenti a sostegno della soluzione adottata: - nel lavoro pubblico contrattualizzato le concorsuali di assunzione non sono soltanto quelle “preordinate alla costituzione ex novodei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore e cioè ad una progressione verticale, che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso”; - «la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quella caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei»; - “nella fattispecie” – disciplinata dall’art. 15, comma 7 - bis , del d.lgs. n. 502/1992, nella versione innovata dall’art. 20, comma 1, della legge n. 118/2022 - sussistono i presupposti che radicano la giurisdizione del giudice amministrativo, “poiché la procedura selettiva è stata indetta con l’emanazione di un bando e si è dipanata attraverso la valutazione comparativa dei candidati, culminando nella compilazione di una graduatoria di merito, che ha individuato in maniera definitiva il vincitore”; d) il “conferimento dell’incarico dirigenziale, pertanto, ha rappresentato solo l’atto conclusivo del complesso procedimento di valutazione e di selezione dei candidati, non potendo conseguentemente trovare applicazione l’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che riserva espressamente alla giurisdizione ordinaria le controversie relative al conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali”; - difatti, la novella del 2022 ha incisivamente modificato la disciplina previgente, privando il direttore generale della discrezionalità nella scelta del candidato da nominare tra quelli che avessero ottenuto il miglior punteggio, stabilendo che la scelta deve indefettibilmente cadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”; - l’imposizione della fissazione preventiva dei criteri di valutazione, della formulazione di specifiche e dettagliate prove di esame e della redazione di una vera e propria “graduatoria”, vincolante anche per il direttore generale, hanno “consacrato il carattere concorsuale della procedura” e rimarcato la «distinzione tra il momento procedimentale e quello “privatistico” e successivo attinente al conferimento dell’incarico»; - pertanto, con l’entrata in vigore della n. 118/2022, è “definitivamente venuta meno quella logica di concentrazione delle tutele che – in ragione della natura dominante dell’ultimo segmento della procedura e del suo carattere radicalmente fiduciario –consentiva di attrarla per intero innanzi al giudice ordinario”; - infine, “alla procedura di selezione oggetto di causa”, non può essere attribuito “carattere interno”, in quanto presupponente il possesso della qualifica dirigenziale e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l’Amministrazione ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, lett. b), del d.lgs. n. 502/1992, poiché «l’avviso di selezione non esclude la partecipazione di soggetti “esterni” … e non incide su un rapporto di lavoro indefettibilmente in atto, poiché l’anzianità richiesta può anche derivare da rapporti lavorativi cessati”; - pertanto, l’incarico “rientra nel secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario”, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 484/1997, «sicché esso - traducendosi in un nuovo vincolo contrattuale afferente ad una fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza (in quanto differente sul piano qualitativo e mansionale, delle competenze, responsabilità e professionalità, quindi non solo sul piano quantitativo o retributivo) - rappresenta per i soggetti che vi ambiscono, una “progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza” ovvero l’acquisizione di uno “status” professionale nuovo e più elevato».

Nelle citate pronunce del Consiglio di Stato è, dunque, evidente anche il rilievo assunto, ai fini della delibazione della questione di giurisdizione, della componente fattuale della vicenda portata alla cognizione del G.A., la quale ha proiettato una luce significativa sul momento interpretativo concernente la disciplina complessivamente implicata.

Ebbene, la soluzione per cui « anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001» si fonda sui seguenti passaggi argomentativi Alla luce di consolidato indirizzo della Sezione Lavoro di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 2233/2007; Cass. n. 18198/2013; Cass. n. 8077/2014; Cass. n. 19520 del 2018; Cass. n. 20840/2019; Cass. n. 30228/2019), nell’impiego pubblico contrattualizzato esiste una scissione, “ignota al diritto privato”, fra l’acquisto della qualifica di dirigente ed il successivo conferimento dell’incarico dirigenziale.

Difatti, il rapporto di lavoro con qualifica dirigenziale, che è a tempo indeterminato, si costituisce all’esito del superamento della procedura concorsuale e su tale costituito rapporto lavorativo si innesta, poi, l’incarico temporaneo in quanto, a seguito della contrattualizzazione, “la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale” (Cass.n. 30228/2019).

Analoghe considerazioni valgono per la dirigenza medica, essendo anch’essa modulata sulla distinzione fra accesso alla dirigenza sanitaria, che implica lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al d.P.R. n. 483/1997, all’esito delle quali si instaura il rapporto a tempo indeterminato, e conferimento dell’incarico dirigenziale, che è a termine ed è disciplinato, oltre che dagli artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992 (oltre che dalle disposizioni dei contratti collettivi).

Il comma 7 del citato art. 15 prevede, infatti, l’accesso alla dirigenza sanitaria “mediante concorso pubblico per titoli ed esami” e, quindi, l’attribuzione degli “incarichi di direzione di struttura complessa a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484”.

E’ opportuno precisare che il d.P.R. n. 484/1997 è stato emanato allorquando l’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevedeva che la dirigenza del ruolo sanitario fosse “articolata in due livelli” (comma 1); con la riforma recata dal d.lgs. 229/1999, la dirigenza sanitaria è stata articolata –e lo è tuttora –“in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali” (art. 15, comma 1, in vigore a partire dal 31 luglio 1999).

Di siffatto radicale mutamento dell’assetto del ruolo dirigenziale sanitario il d.P.R. n. 484/1997 non tiene affatto conto, non essendo stato, a sua volta, modificato in ragione del mutato anzidetto regime. 93.Ciò precisato, deve, comunque, osservarsi che il d.P.R. n. 484/1997 distingue tra incarico di “direzione sanitaria aziendale” (art. 1) e “secondo livello dirigenziale” (segnatamente: artt. 3-6).

L’art. 1 citato prevede che l’“incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 7 previsto per l’area di sanità pubblica”.

Il “secondo livello dirigenziale” è regolato dal Capo II dello stesso d.P.R. n. 484/1997, per il cui accesso è richiesto, anzitutto, che si sia in possesso delle “condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” (art. 3).

Pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 -come già modificato dal d.l. 18.11.1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.1.1997, n. 4 - è ( recte : “era”, secondo quanto sopra precisato) necessario aver avuto accesso al “primo livello della dirigenza del ruolo sanitario”, ciò che – sempre a mente dello stesso comma 3 – avviene “attraverso concorso pubblico”; donde, la possibilità di “attribuzione dell’incarico” previa selezione da parte di apposita commissione.

In altri termini, condizione “minima” per l’accesso al secondo livello dirigenziale è (era) quella di essere entrato al primo livello tramite pubblico concorso.

Di qui, poi, i requisiti ulteriori stabiliti dall’art. 5 del medesimo d.P.R. n. 484/1997, tra cui la “anzianità di servizio di sette anni”.

Del resto, lo stesso Consiglio di Stato non dubitava del fatto che l’incarico di direzione presupponesse la “qualifica” di dirigente sanitario e venisse conferito all’interno di un rapporto d’impiego già costituito, con la conseguenza che le controversie andavano ricondotte nell’alveo della giurisdizione del G.O. in quanto inerenti al rapporto di pubblico impiego ormai contrattualizzato.

In siffatti termini, C.d.S., V, n. 1519/2001, in riferimento a conferimento di incarico di secondo livello dirigenziale, ebbe ad affermare che esso “costituisce la posizione apicale della dirigenza sanitaria”, potendo aspirarvi “solo i dirigenti del Servizio sanitario nazionale”, trattandosi, quindi, «di un incarico che presuppone, la qualifica di “dirigente sanitario” viene conferito e si svolge all’interno del rapporto d’impiego del personale sanitario».

100. In ogni caso, alla luce del mutamento normativo seguito alla novella del 1999 (d.lgs. n. 299/1999), che ha unificato il livello della dirigenza sanitaria, non può il d.P.R. n. 484/1997, fonte regolamentare – come detto, rimasta immutata –, essere interpretato in contrasto con la fonte superiore, ossia la legge costituita dal d.lgs. n. 502/1992, nella formulazione successiva alla modifica di cui al d.lgs. n. 229/1999, che non prevede più un duplice livello di dirigenza sanitaria.

101. L’assetto così delineato trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 7-quinquiesdell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, che fa divieto di utilizzare i “contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies” per il conferimento dell’incarico di struttura complessa.

102. I contratti a tempo determinato di cui all’art. 15-septies (disposizione inserita dal d.lgs. n. 229/1999) sono contratti (dalla durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo) di conferimento di “per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico”, entro un certo limite della stessa “dotazione organica della dirigenza sanitaria”, con personale laureato che abbia “svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza”.

103. Il citato comma 7-quinquiesesclude, quindi, che l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa possa essere affidato al di fuori dell’appartenenza al ruolo della dirigenza sanitaria, con contratto ad hoc di costituzione del rapporto di lavoro con l’Azienda sanitaria.

104. Dunque, il primo passaggio argomentativo che sorregge la soluzione interpretativa di cui all’enunciato principio di diritto è che il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa non integra un concorso in senso tecnico, ossia un concorso per l’“assunzione” o “reclutamento” di dipendenti pubblici, giacché comporta soltanto l’attribuzione della “funzione dirigenziale”, ossia di un incarico temporaneo (art. 15-ter, comma1), sottoposto a verifica annuale (art. 15, comma 6), rinnovabile alla scadenza (art. 15-ter, comma 2) e revocabile (art. 15-ter, comma 3).

105. Donde, l’irrilevanza che la selezione per l’attribuzione dell’incarico, rimessa ad apposita commissione, sia “aperta” anche a sanitari che non siano dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] che l’ha bandita, posto che, in base all’ordito normativo innanzi illustrato e alla prevalenza della fonte legislativa, il presupposto per detta attribuzione, in ogni caso, è – come detto - l’aver superato il concorso pubblico per l’immissione nel ruolo “unico” della dirigenza sanitaria, che, in tale (ossia “unico”), costituisce la provvista di personale dirigenziale al quale attribuire gli incarichi pertinenti alla relativa funzione.

106. Tuttavia, l’aver escluso essere in presenza di un concorso per l’accesso “all’impiego pubblico” – nella specie, al ruolo della dirigenza sanitaria – non esaurisce di per sé il tema della “concorsualità” della procedura selettiva di cui al comma 7-bisdell’art. 15.

107. Di qui muove il secondo piano argomentativo a fondamento della soluzione ermeneutica adottata.

108. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidata nel reputare che il riferimento all’assunzione, contenuto nel comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, vada inteso in senso non strettamente letterale, ma come comprendente le “prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore”(tra le molte: Cass., S.U., n. 15403/2003; Cass., S.U., n. 3948/2004, Cass., S.U., n. 6217/2005, Cass., S.U., n. 3717/2007; Cass., S.U., n. 26270/2016).

109. In particolare, per quanto qui rileva (e, alla luce di quanto innanzi precisato, non rileva il profilo della “concorsualità” per la partecipazione degli “esterni”), il concorso è ugualmente rivolto all’assunzione quante volte risulti finalizzato ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.

110. Le progressioni che, invece, si hanno all’interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, art. 52, comma 1), sono affidate a procedure poste in essere dall’amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001).

111. Ciò premesso, va ribadito e precisato – alla stregua del consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 29817/2008; Cass. n. 27888/2009; Cass. n. 18703/2019) -che, nell’assetto delineato dal d.lgs. n. 29/1993 e confermato dal d.lgs. n. 165/2001, “la riforma della dirigenza pubblica è stata caratterizzata dal passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, a una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionale”.

112. Sicché, “proprio in ragione di tale inquadramento giuridico, … la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale”.

113. Ne deriva, quindi, l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 c.c., come stabilito ora dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e, in precedenza, dall’art. 19 del d.lgs. n. 29/1993.

114. Pertanto, la cessazione di un incarico di funzione, e la successiva attribuzione di un incarico di studio ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165/2001, non determina un demansionamento (Cass. n. 8674/2018).

115. In particolare, poi, quanto alla dirigenza sanitaria, “collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali” (così il più volte richiamato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992), l’inapplicabilità della disciplina dettata dall’art. 2103 c.c. è stata ribadita dall’art. 15-ter, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 502/1992, inserito dal d.lgs. n. 229/1999.

116. Peraltro, a conferma di quanto sinora evidenziato, il comma 5 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevede che il dirigente medico, anche di struttura complessa, all’esito delle verifiche annuali sullo svolgimento della relativa attività, possa essere confermato “nell’incarico” o ottenere il “conferimento di altro incarico di pari rilievo”, salva l’applicazione dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010), il quale, anche in assenza di una valutazione negativa, consente all’[OSCURATO:PERSONA], per la sola ipotesi di revoca dell’incarico alla scadenza, di conferire al medesimo dirigente “un altro incarico, anche di valore economico inferiore”, con ciò potendo essere anche incarico non di “pari rilievo” di quello precedentemente conferito.

117. Dunque, la morfologia del ruolo unico della dirigenza sanitaria, nel confermare i tratti peculiari e propri della qualifica dirigenziale disegnata dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, impedisce di ritenere che l’attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa, in base alla selezione di cui all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, possa integrare ipotesi di progressione verticale con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.

118. Quanto precede consente, quindi, di affermare che in siffatto contesto, che esula dal concorso in senso tecnico (non solo nella sua dimensione di “assunzione di personale”, ma anche nella sua dimensione, “interna”, di progressione di carriera), l’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale rientra pur sempre tra quelli del privato datore di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con l’ulteriore precisazione che i provvedimenti adottati dalle [OSCURATO:PERSONA] sono da considerare come riguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macro- organizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazioni pubbliche in genere e in coerenza con il carattere imprenditoriale delle stesse [OSCURATO:PERSONA], che è strumentale, al raggiungimento del fine pubblico che perseguono (tra le altre: Cass., S.U. n. 17783/2013; Cass., S.U., n. 15304/2014; Cass., S.U., n. 25048/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017).

119. E’, dunque, una prospettiva che trova ulteriore conforto in quella affermazione della Corte costituzionale (sentenza n. 275 del 2001) secondo cui “il legislatore ha voluto che, sia pure tenendo conto della specialità del rapporto e delle esigenze del perseguimento degli interessi generali, le posizioni soggettive degli anzidetti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dirigenti di qualsiasi livello, fossero riportate, quanto alla tutela giudiziaria, nell’ampia categoria dei diritti di cui all’art.2907 cod. civ. come intesa dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v.

Cass., sezioni unite, n. 41 del 2000)”.

120. Sicché, come posto in risalto da una parte della dottrina, nel caso in esame non solo mancherebbe una espressa e tipica attribuzione di potere amministrativo, ma verrebbe in evidenza una previsione –per l’appunto, il citato art. 5, comma 2 - che quel pote re escluderebbe affatto, riferendosi, peraltro, non solo alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, ma anche alle determinazioni per l’organizzazione degli uffici e, in particolare, alla direzione e all’organizzazione del lavoro nell’ambitodegli uffici.

121. Ne consegue, quindi, che la modifica al comma 7-bisdell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, recata dall’art. 10 della legge n. 118/2022, nell’aver eliso la discrezionalità del dirigente generale dell’Azienda sanitaria nel conferimento dell’incarico di direzione sanitaria di struttura complessa, non determina come effetto l’attrazione della procedura selettiva nell’ambito di quelle del concorso in sento tecnico, avendo la novella legislativa inteso non già mutare la natura privatistica dell’incarico, ma soltanto prevedere un vincolo stringente in funzione di tutela di interessi pubblicistici ai quali non si sottrare il pubblico impiego privatizzato.

122. In tal senso, il limite alla discrezionalità datoriale, con l’imposizione della nomina del dirigente-candidato che, all’esito della valutazione comparativa, è risultato al primo posto della graduatoria, trova giustificazione nell’esigenza di soddisfare i principi di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost., che già in precedenza la giurisprudenza di questa Corte aveva avuto presente nell’operare la verifica sul conferimento dell’incarico dirigenziale (anche di direzione di struttura complessa), in base a procedura selettiva, secondo le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale precipitato privatistico di detti principi (tra le altre: Cass. n. 18972/2015; Cass. n. 28879/2017; Cass. n. 1488/2024).

123. E proprio nell’ottica della vincolatività della scelta del dirigente generale dell’Azienda sanitaria –che si traduce nell’atto di conferimento di direzione di struttura complessa quale espressione di un potere privatistico e non già di potere amministrativo – viene ad essere rinvigorito il regime di tutela somministrato dal comma 2 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che consente al giudice del lavoro di adottare “tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”.

124. A fronte di una procedura selettiva che si svolge in bas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 406-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E CURA A [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiDANIELA ANSELMI, ALESSIO ANSELMIe [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 8344/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 18/10/2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte accolga il ricorso e dichiari la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 191 del 13 marzo 2024, ha declinato la giurisdizione sul ricorso proposto dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA], dirigente responsabile della struttura semplice dipartimentale di chirurgia del trapianto del rene dell’[OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento degli atti della procedura selettiva indetta dall'I.R.C.C.S. [OSCURATO:PERSONA], con avviso pubblicato il 17 marzo 2023, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «U.O. chirurgia epatobiliare e dei trapianti d'organo». La procedura, espletata secondo il disposto dell'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, si è conclusa con l'attribuzione dell'incarico al dottor [OSCURATO:PERSONA], classificatosi primo in graduatoria innanzi alla seconda classificata,dottoressa Fontana. Nella sua impugnativa la dottoressa Fontana ha denunciato asserite incongruenze concernenti la fase di valutazione dei titoli e attribuzione dei punteggi e, in via subordinata, ha eccepito la violazione delle norme volte a garantire il rispetto della parità di genere nella composizione della Commissione giudicatrice. Il TAR ligure ha ritenuto di spogliarsi della controversia in favore del giudice ordinario richiamando la traiettoria argomentativa già svolta in una precedente decisione resa su fattispecie analoga (TAR [OSCURATO:PERSONA], sez. I, 22 novembre 2023, n. 941). Il gravame della dottoressa avverso la decisione del giudice di primo grado è stato deciso dal Consiglio di Stato con l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. 6. Il percorso argomentativo del Consiglio di Stato si è snodato secondo i passaggi di seguito illustrati. L'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 - nella versione innovata dall'art. 20 comma 1 della legge n. 118/2022, applicabile ratione temporis - prevede, per quanto qui di interesse, che: "Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi: …b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissioneattribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età". Viene richiamata precedente decisione del Consiglio di Stato, sentenza n. 6534/2024, pronunciatasi sulla nuova configurazione della procedura, confrontando la precedente disciplina e riepilogando i punti di divergenza. I tratti salienti della precedente disciplina sono così descritti: - lo svolgimento ad opera di apposita Commissione di una valutazione comparativa dei titoli formativi e professionali posseduti dai candidati ai fini della predisposizione, anche sulla base di un colloquio, di "una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti"; - l'individuazione, da parte del direttore generale, tra i due candidati che avessero ottenuto il miglior punteggio, del candidato da nominare; - la facoltà del direttore generale di nominare un candidato diverso da quelli collocatisi nelle prime due posizioni, a condizione di "motivare analiticamente la scelta". I profili innovativi emergenti dallo schema procedimentale modificato nel 2022 sono ritenuti: la valutazione comparativa svolta dalla Commissione, sulla base dei titoli posseduti dai candidati e del colloquio, condotta "secondo criteri fissati preventivamente" per pervenire ad una "graduatoria dei candidati"; la scelta del direttore generale che deve indefettibilmente cadere sul "candidato che ha conseguito il miglior punteggio". E‘ richiamato l’orientamento già espresso dalla Sezione, nel senso che, per effetto della novella normativa, “il baricentro della procedura selettiva si sia spostato dalla fase della scelta - rimessa alla valutazione discrezionale "limitata" del direttore generale -a quella della valutazione comparativa, di pertinenza della commissione, le cui risultanze vincolano più rigidamente, rispetto al regime precedente, il potere direttoriale di nomina”, cambiamento di prospettiva valorizzato dal legislatore attraverso la configurazione dell'esito della valutazione in termini di vera e propria graduatoria". Ancora, nella disamina della concreta fattispecie sottoposta, in precedenza, al suo vaglio, si rimarcava che tali pur significativi cambiamenti di regime non avessero "alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militanti nel senso della sua estraneità al modulo concorsuale "puro" e della loro afferenza all'ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro", permanendo la carenza in esso di vere e proprie "prove selettive", incentrandosi la valutazione comparativa sui contenuti dei curricula dei candidati e rappresentando gli esiti del colloquio solo uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini della formazione della graduatoria e per non essere venuto meno il carattere "interno" della selezione, presupponente il possesso della qualifica dirigenziale - quindi la sus sistenza di un rapporto lavorativo in essere con l'Amministrazione - così come previsto dall'art. 15, comma 7 - bis, lett. b) d.lgs.n. 502/1992, il quale continua a prevedere, anche ai fini della perimetrazione dei destinatari della selezione, che "la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare". Dal descritto connotato del procedimento selettivo veniva fatto conseguire l’immediato rilievo, ai fini del riparto della giurisdizione, in quanto concretizzante il presupposto fondante, in positivo, l'attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, infatti, "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni...incluse le controversie concernenti...il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali...") e quello escludente, in negativo, la sua devoluzione al giudice amministrativo (atteso che, ai sensi del già citato comma 4, le controversie in materia di procedure concorsuali ad esso attribuite sono solo quelle "per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", ovvero finalizzate alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro e non al conferimento di un incarico dirigenziale, il quale si innesta su un rapporto di lavoro preesistente)". Ebbene, il Consiglio di Stato, con la decisione impugnata con il regolamento all’esame, ha disatteso l'indirizzo in precedenza espresso giacché riflettente la peculiar e fattispecie , in quella sede esaminata , estranea alle specifiche peculiarità differenziali consistenti, ora, nel maggior dettaglio dei parametri valutativi, con esclusione di criteri diversi da quelli prestabiliti, in assenza di spazi di ponderazione integrativa e astratta dai riferimenti predefiniti e, in definitiva, nella più rigida conformazione del potere di giudizio della Commissione. Più in dettaglio, si rimarca che nel bando della procedura ora all’esame, il peso ponderale del colloquio è pari a quello della valutazione dei titoli (entrambe le prove sono apprezzabili con l'attribuzione di 50 punti); inoltre, tanto la valutazione dei titoli quanto quella del colloquio risultano tassativamente orientate da una rigida elencazione di ambiti o sottocriteri - ognuno dei quali associato ad uno specifico range ponderale - non integrabili con altri parametri valutativi. A più riprese nel bando si ribadisce che "non è consentita l'introduzione di ulteriori ambiti di valutazione all'infuori di quelli sopra indicati, né la modifica dei pesi/valori percentuali come sopra fissati". Quanto al colloquio, si prevedono due sotto-ambiti valutativi (ognuno dei quali valorizzabile con un punteggio massimo di 25) riferiti a voci attitudinali più dettagliate e indirizzate sulla specifica natura dell'incarico da conferire. Nel bando è reiterata, a più riprese l'espressa qualificazione della procedura come "concorsuale" e delle prove, come "prove d'esame" (pagg. 7 e 8 del bando). L’attrazione della vicenda all’esame in uno schema prossimo a quello "concorsuale" deriva anche dal disposto del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") - nel testo vigente sino al 13 luglio 2023 e quindi applicabile alla procedura qui in esame, avviata con avviso pubblicato il 17 marzo 2023 –che prevedeva espressamente (all'art. 1) la possibilità di svolgimento del concorso pubblico anche per soli "titoli" o per "selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria", con la conseguenza che la morfologia della procedura comparativa - impostata sulla valutazione dei titoli e il colloquio - è coerente con la sua attrazione nel campo delle procedure concorsuali (v. Cons. Stato, sez. III, n. 1969/2014 e sez. VI n. 3331/2006; nello stesso senso Cass. civ., Sez. Un., n. 1478/2004). Si osserva che il diaframma con il modello concorsuale che la Corte regolatrice della giurisdizione individuava nella disciplina dell'art. 15, comma 7-bis, previgente alla novella del 2022, consisteva essenzialmente nel fatto che il vecchio modello procedimentale non prevedeva né lo "svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale" né l'"individuazione del candidato vincitore", "ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale dell'Azienda, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali", schema che induceva a concludere che delle due fasi del procedimento - la prima incentrata sul giudizio di idoneità, for mulato dall'apposita Commissione di esperti incaricata di stilare una rosa di candidati e privo di valutazioni comparative; la seconda finalizzata al conferimento dell'incarico, rimessa alla discrezionalità del direttore generale, non fondata sulla previa formazione di alcuna graduatoria ma devoluta ad una scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco dei soggetti ritenuti idonei - la seconda avesse "carattere dominante rispetto all'intero percorso della selezione" e che dunque per tale ragione "le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione (ad esempio concernenti l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico), sia al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale" dovessero rientrare "per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento" (Cass., Sez.Un., nn. 4773/2023 e 6455/2020). Evidenza il Consiglio di Stato che, a seguito della novella n. 118/2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta "secondo criteri fissati preventivamente" e deve mettere capo ad una "graduatoria dei candidati" che vincola totalmente la scelta del direttore generale, la quale è destinata indefettibilmente a cadere sul "candidato che ha conseguito il miglior punteggio". Ritiene venuta meno, pertanto, la logica di concentrazione delle tutele che -in ragione della natura dominante dell'ultimo segmento della procedura e del suo carattere radicalmente fiduciario - consentiva di attrarla , per intero,innanzi al giudice ordinario. Si ripropongono considerazioni già espresse con riferimento a fattispecie che -sebbene rientranti nella vigenza della precedente disciplina - per la loro concreta configurazione (valutazione dei titoli con attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria) venivano considerate come tributarie di un modello procedimentale basato su una effettiva comparazione del merito e quindi rientranti nel disposto dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (Cons. Stato, sez. III, nn. 4658/2014 e 3578/2013). Quanto all'ultimo profilo ostativo al riconoscimento della giurisdizione amministrativa, rinvenibile nel presunto "carattere interno della selezione" che, in quanto presupponente il possesso della qualifica dirigenziale e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l'Amministrazione - ai sensi dell'art. 15, comma 7 - bis , lett. b) d.lgs. n. 502/1992 - rappresenterebbe l'estremo ancoraggio della materia all'area delle "controversie lavoristiche", correlate cioè a rapporti di lavoro già in essere alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni, si osserva tuttavia, in punto di fatto, che: - il bando della procedura , nella specie, non esclude la partecipazione di soggetti "esterni", anzi indirettamente la consente poiché menziona, tra i titoli valutabili , quelli concernenti un "eventuale rapporto di pubblico impiego in atto, quelli pregressi e le cause di eventuale risoluzione ove ricorrano"; -stando alle allegazioni della parte ricorrente, e non smentite dall'Amministrazione nelle proprie difes e scritte, alla procedura sono stati ammessi anche soggetti "esterni"; - la descritta impostazione del bando (aperta anche a soggetti non dipendenti della pubblica Amministrazione) non tradisce il parametro normativo in quanto la selezione per il conferimento di incarico di dirigente sanitario di secondo livello, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 484 del 1997, non viene svolta esclusivamente tra i sanitari in servizio presso l'Azienda USL che ha bandito la selezione, ma -come si rinviene nell'avviso per il conferimento dell'incarico in questione -tra tutti i sanitari in possesso di quel particolare requisito consistente nell'avere una specifica anzianità di servizio "presso pubbliche amministrazioni, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali" (art. 10 del d.P.R. n. 484 del 1997). In altri termini, la selezione e il conferimento dell'incarico in parola - a differenza di quelli cui si riferisce il primo comma del già menzionato art. 63, T.U. sul pubblico impiego - non incide su un rapporto di lavoro indefettibilmente in atto, poiché l'anzianità richiesta può anche derivare da rapporti lavorativi cessati e non essendo ristretta ai soli sanitari in servizio presso l'AUSL, ma estesa a tutti i medici in possesso della richiesta anzianità di servizio presso i vari istituti indicati dalla normativa, essa è in realtà "aperta e pubblica" ed assume i connotati di una procedura per l'immissione in servizio di un sanitario, in posto qualificato, presso l'Azienda procedente (v. Cass.,Sez. Un., n. 1478/2004). Sotto altro punto di vista, autonomo dal precedente, il Consiglio di Stato considera che la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne le procedure concorsuali strumentali non soltanto alla prima assunzione ma anche alla "progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza": l'incarico di direzione di struttura complessa rientra nel secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, sicché esso - traducendosi in un nuovo vincolo contrattuale afferente ad una fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza (in quanto differente sul piano qualitativo e mansionale, delle competenze, responsabilità e professionalità, quindi non solo sul piano quantitativo o retributivo) -rappresenta per i dirigenti di prima fascia che vi ambiscono, già incardinati presso l'Amministrazione procedente, una "progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza" ovvero l'acquisizione di uno "status" professionale nuovo e più elevato (arg. ex Cass. civ., Sez. Un., n. 8985/2018). Indipendentemente, quindi, dal suo essere procedura riservata a soggetti già dipendenti dalla P.A. (come non è per quanto innanzi esposto), per il Consiglio di Stato la progressione verticale alla quale essa prelude (nel passaggio a un diverso e superiore livello del ruolo professionale) è comunque elemento in sé autonomamente sufficiente a connotarla (anche nei riguardi dei concorrenti già dipendenti della stessa Amministrazione banditrice) come procedura concorsuale in senso proprio, da ciò ribadendosi, anche sotto questo profilo, l’affermazione della devoluzione della controversia alla cognizione al giudice amministrativo in forza dell'art. 63 comma 4 del TU pubblico impiego. L'I.R.C.C.S. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento di giurisdizione, ulteriormente illustrato con memoria, chiedendo affermarsi l a giurisdizione del giudice ordinario avverso il quale resiste, con controricorso ulteriormente illustrato con memoria, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva. A seguito della sentenza d’appello la dr.ssa Fontana, in data 21/10/2024, provvedeva a notificare ricorso in riassunzione innanzi al TAR della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 105 comma 3 d.lgs. n.104/2010, riattivando il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] L'I.R.C.C.S. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Policlinico) propone ricorso per regolamento di giurisdizione, deducendo violazione dell’art. 362, comma 1 , c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63, commi 1 e 4 , d.lgs. n.165/2001, 15 commi 1, 7 e 7-bis d.lgs. n.502/1992, 15-ter comma 2 d.lgs. n.502/1992, 5 comma 1, 8 comma 6 e 10 comma 1 d. P . R n.484/1997 considerati sia singolarmente sia in associazione tra loro, per avere il Consiglio di Stato ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di selezione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa ex art. 15, comma 7-bis, legge n.502/1992 pur continuando a non integrare una procedura concorsuale ai sensi di dell’art. 63, comma 4,d.lgs. n. 165/2001 ma il conferimento di un incarico dirigenziale rientrante nel primo comma del predetto art. 63 che prevede la sottoposizione delle controversie alla giurisdizione ordinaria, anche dopo le modifiche portate dalla legge n.118/2022. Assume la parte ricorrente che l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 al comma 1, prevede tutt’oggi, connorma non modificata, che in materia di pubblico impiego sussiste la giurisdizione ordinaria in relazione al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali quale quello di causa: detta norma, chiara nella sua formulazione, implica che, completato l’accesso alla dirigenza sanitaria (collocata in un unico ruolo e in un unico livello) mediante procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 165 cit., finalizzata all’assunzione (secondo il disposto dell’art. 15 comma 1 del d.lgs. n. 502cit.), il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa (e, più in generale, degli incarichi dirigenziali afferenti al c.d. secondo livello della dirigenza sanitaria come definiti dal regolamento n.484/1997), costituisca atto di gestione del rapporto di lavoro e che , pertanto, le relative controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Richiama la giurisprudenza consolidata nel senso che gli atti di conferimento d’incarichi dirigenziali conservano natura privatistica in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro e rimarca che l’articolo 15, co . 7 del d.lgs. n. 502 cit. distingue l’accesso alla dirigenza sanitaria (e quindi nei ruoli della P.A.) «mediante concorso pubblico per titoli ed esami», dall’ulteriore attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa ai sensi del d.P.R. n. 484/1997. In tale contesto normativo, ai fini del riparto di giurisdizione si ritengono irrilevanti le peculiari notazioni della sentenza impugnata - secondo cui (paragrafo 12.1), a seguito della novella n. 118/2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria sarebbe totalmente venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta «secondo criteri prefissati preventivamente» e deve mettere a capo ad una «graduatoria dei candidati» che vincolerebbe la scelta del direttore generale (dovendo questo nominare il candidato che ha conseguito il miglior punteggio). All’ulteriore profilo dirimente, per cui l’individuazione del giudice fornito di giurisdizione deriva non dalla natura concorsuale della procedura, ma dall’oggetto della stessa (nella specie il conferimento di incarico dirigenziale), la parte ricorrente aggiungel’erroneità delle argomentazioni relative all’atteggiarsi, in concreto, della procedura ai sensi del nuovo articolo 7–bis che comporterebbe, dal 2022, l’attrazione delle procedure in parola nella giurisdizione amministrativa. L’articolo 15 comma 7-bis previgente (ante legge 118/2022) prevedeva alla lettera b) che « la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta». Assume come erronea la proposizione della sentenza impugnata che , a fronte del tenore letterale del comma 7-bis,ritiene che solo oggi la norma prevederebbe una graduatoria di candidati e la fissazione preventiva dei criteri (con ogni conseguenza, in tesi, in punto giurisdizione), laddove già in precedenza, sulla base dell’analisi dei titoli e di un colloquio (esattamente come oggi),veniva stilata una graduatoria sulla base di una procedura comparativa ( la norma stessa prevedeva che la terna presentata al Direttore Generale fosse formata « sulla base dei migliori punteggi attribuiti»e che anche all’interno della terna i tre idonei fossero ordinati secondo il loro punteggio. Anche in relazione alla previgenzadei criteri fissati per la valutazione e l’attribuzione di punteggi a titoli e colloquio, la modifica normativa è stata solo apparente e la nuova formulazione, ad avviso della parte ricorrente, ribadiscesoltanto un principio già presente nell’ordinamento in materia di procedure selettive: in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di secondo livello (quali la direzione di struttura complessa) il d.P.R. n.484 del 1997, all’articolo 8 comma 6, già prevedeva, e prevede, che prima del colloquio e della valutazione dei titoli, la commissione stabilisca i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire (secondo quindi i criteri previsti in apertura dall’articolo 7-bis lettera b) rimasti invariati in entrambe le versioni susseguitesi). Non si rinvengono nelle modifiche della norma elementi per trasferire la procedura oggetto di causa nell’ambito della giurisdizione amministrativa, in quanto il procedimento non è variato nella sostanza. Quanto all’obbligo del Direttore Generale di scegliere il primo classificato alla stregua della norma attuale, la norma precedente, anche se effettivamente prevedeva la possibilità di nominare uno dei due candidati della terna non giunti al primo posto, già prevedeva come fisiologica la scelta del miglior classificato, tant’è che, in caso di scelta di uno degli altri componenti la terna, la norma onerava al Direttore Generale di un’analitica motivazione analitica dellascelta. Si ritiene, ancora, la maggior procedimentalizzazione legata, in particolare, al vincolo oggi sussistente in capo al Direttore Generale di nominare il primo classificato, non sufficiente a modificare la giurisdizione in materia, per le caratteristiche del posto messo a concorso (incarico dirigenziale) e per le caratteristiche complessive del procedimento, invariate, nella sostanza, e che hanno portato, da anni, la giurisprudenza di legittimità a ritenere sussistente la giurisdizione ordinaria in assenza di reali prove selettive. Del pari, le caratteristiche del bando, i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti a titoli e colloquio si ritengono irrilevanti ai fini del riparto di giurisdizione considerato che, a prescindere dagli aspetti di dettaglio in relazione a punteggi e criteri di valutazione, lo schema del bando oggetto di causa (come risulta dalla sentenza stessa) non prevedeva prove ma la valutazione dei titoli e l’espletamento di un colloquio esattamente come previsto dal comma 7-bis dell’art.15 in entrambe le version i della norma susseguitesi e sulla base dei criteri di massima già previsti in apertura dalla lettera b) del comma 7-biscit . Si aggiunge, ancora, che l’art. 1 del d.P.R. n. 487/1994 (Regolamento relativo ai pubblici concorsi per l’accesso agli impieghi nelle P.A.) - che, nella versione ratione temporis applicabile, prevede lo svolgimento di concorsi pubblici anche per soli titoli e colloqui - era in vigore già nella vigenza della precedente formulazione del comma 7-bis cit. e lo stesso articolo 7-bisnella previgente formulazione prevedeva una selezione per titoli e colloquio e, nonostante quanto sopra, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in forza dell’art. 63 comma 1 del testo unico che prevede tale giurisdizione in relazione agli incarichi dirigenziali e al loro conferimento. Si ritiene corretta la conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato con il precedente n. 6534/2024, per cui le modifiche normative introdotte con legge n. 118/2022, pur avendo maggiormente procedimentalizzato la selezione, non h a n no alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militanti nel senso della sua estraneità al modulo concorsuale puro e della loro afferenza all’ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro. 43.Quanto, poi , al profilo inerente al carattere interno - o meno - della selezione, e all’affermazione, nella sentenza impugnata, della connotazione della procedura predetta come concorsuale in senso proprio - per effetto della riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concernente anche le procedure concorsuali strumentali relative alla progressione di un’area o fascia superiore a quella di appartenenza (c.d. progressioni verticali), tra le quali rientrerebbe altresì il passaggio dal primo al secondo livello della dirigenza sanitaria - parte ricorrente osserva che se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le progressioni c.d.verticali rappresentano, anche ai fini del riparto di giurisdizione, concorsi in senso proprio è, altresì, vero che la medesima giurisprudenza ha proprio distinto, in riferimento ad incarichi di direzione di struttura complessa, la progressione verticale dal conferimento di incarichi dirigenziali sostenendo che le seconde non rientrino nelle prime, con conclusioni opposte a quelle cui è giunto il Consiglio di Stato nella sentenza impugnata (all’uopo si richiama Cass. n.13491/2021, nonché i precedenti ivi richiamati). La ricorrente reputa erronea l’equiparazione – a fini di giurisdizione - dell’incarico dirigenziale di direzione di struttura complessa ad una progressione verticale, e in viola zione del le norme sul riparto di giurisdizione prescritto dall’art. 63 commi 1 e 4 del d.lgs. n. 165 cit., trattandosi di fattispecie non assimilabili , per essere la progressione verticale, riservata a personale di ruolo della PA , finalizzata all’accesso stabile ad un’area superiore a quella di originaria appartenenza, e l’incarico oggetto di causa (proprio in quanto incarico dirigenziale) limitato nel tempo (5 anni) in ossequio al disposto dell’art. 15 - ter del d.lgs. n.502/1992 che prevede una durata limitata dell’incarico di direzione di struttura complessa (dai 5 ai 7 anni). In ultimo, assume la ricorrente l’irrilevanza dell’apertura della procedura anche a soggetti esterni (ripetutamente sottolineatonella stessa sentenza impugnata) ai fini del riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo: gli articoli 5 e 10 del d.P.R. n.484/1997 erano in vigore già prima della modifiche apportate dalla legge n.118/2022 al d.lgs. n.502/1992, e le procedure per il conferimento di incarichi di struttura complessa sono sempre state aperte, in forza della norma predetta, anche asoggetti esterni alla P.A. procedente e nonostante ciò la giurisprudenza di legittimità ha comunque sempre ritenuto che tali incarichi/selezioni rientrassero nell’alveo della giurisdizione ordinaria, trattandosi, in ogni caso, del conferimento di incarichi dirigenziali (come si è visto della durata di 5 o 7 anni) e non di assunzioni stabili,in senso proprio, nei ruoli della P.A., con la conseguenza che si rientra comunque nel primo comma dell’art. 63 del testo unico, non essendo necessario il conferimento dell’incarico dirigenzialea soggetto già dipendente dell’amministrazione affinchè trovi applicazione la norma appena citata. Trattandosi di incarico di direzione, comprensibilmente la legge non richiede che il candidato abbia in essere un rapporto da dirigente medico ma che abbia un’anzianità quale dirigente medico di primo livello come risulta del resto dall’elencazione degli enti di cui all’art. 10 del d.P.R. n.484/1997 nei quali il candidato deve avere maturato la propria anzianità al fine di partecipare alla selezione. Il ricorso è da accogliere, in continuità con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte, 20 febbraio 2026, n.3868 e il principio di diritto affermato, premessa la legittimazione del giudice amministrativo a disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., su questioni attinenti alla giurisdizione: «anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165». Nella ricognizione della cornice normativa è bene muovere dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che detta la normativa di carattere generale sul lavoro pubblico privatizzato e il regime del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, fissando anche i poteri del giudice al quale ne è affidata la cognizione. Giova rammentare in particolare gli artt. 5 e 63. Il primo precisa che “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assuntein via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (…)”. Il secondo attribuisce (comma 1) al giudice ordinario “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale …, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”. A tal riguardo il giudice ordinario (comma 2) “adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro”. Al giudice amministrativo (comma 4) –per quanto qui rileva - “( r ) estano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni …”. Venendo, quindi, alla disciplina, speciale, del settore sanitario, giova anzitutto ricordare l’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che così recita: “In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendaledi diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica”. Quanto, poi, alla dirigenza, rilevano, in particolare, gli artt. 15, 15-ter e 15-septies. L’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, nel testo originario (in vigore dal 1° gennaio 1993), prevedeva: “La dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli” (comma 1). Il successivo comma 3 stabiliva, poi, che al “primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico”, mentre il “secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell’idoneità nazionale all’esercizio delle funzioni di direzione di cui all’articolo 17”. L’attribuzione dell’incarico, di durata quinquennale, era “effettuata, previo avviso da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana, dal direttore generale sulla base del parere di una apposita commissione di esperti”, la quale predisponeva “l’elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del "curriculum" professionale degli interessati”. Il dirigente che non veniva confermato nell’incarico era “destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale”. 58.Seguivano due interventi legislativi (d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e d.l. 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4/1997) che non apportavano novità di rilievo per quanto interessa in questa sede. Di grande rilevanza è stata, invece, la novellazione recata dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229. Il comma 1 dell’art. 15 è stato così riformulato: “Fermo restando il principio dell’invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali”. Il comma 4 disciplinava i compiti dei dirigenti sanitari “(a)ll’atto della prima assunzione” e il comma 6 quelli “dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa”, mentre il comma 5 regolava, per i primi e per i secondi, le verifiche di professionalità. Il comma 7 prevedeva, quindi, che: “Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall’articolo 15-ter, comma 2”. L’art. 15-ter, comma 2, stabiliva, quindi, che: “L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve(…)”. Il successivo comma 3 regolava la revoca degli incarichi e, quindi, il comma 5 escludeva che, in caso di sostituzione di dirigente preposto ad una struttura complessa, potesse poi trovare applicazione l’art. 2103, primo comma, c.c. Con il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 erano apportate modifiche all’art. 15- ter, venendo in rilievo quella del comma 3 sulla mancata conferma, alla scadenza, dell’incarico di direzione di struttura complessa, con destinazione del dirigente “ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione” in base al CCNL, con contestuale indisponibilità di “un posto di organico del relativo profilo”. Ulteriore intervento novellatore, di centrale rilevanza nella delibazione della presente questione interpretativa, si è avuto con il d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. “decreto Balduzzi”), convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Si assume a riferimento il testo dell’art. 15 modificato dalla legge di conversione. Il comma 7 non contemplava più l’inciso “e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall’articolo 15-ter, comma 2”. Il successivo comma 7-bisriformulava l’iter di conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, attribuendo, anzitutto, alle Regioni il potere di disciplinarne “i criteri e le procedure … previo avviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi”. I principi in base ai quali procedere alla selezione attenevano alla composizione della commissione (“direttore sanitario dell’azienda interessata e tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale …”), alle modalità della valutazione (sulla base del “profilo professionale del dirigente da incaricare”, “dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti”), con predisposizione di “una terna” all’interno della quale il direttore generale “individua il candidato da nominare”, dovendo “motivare analiticamente la scelta” ove intendesse nominare “uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio”. Il comma 7-quinquies stabiliva poi: “ Per il conferimento dell’incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies”. Quest’ultimo articolo consentiva ai direttori generali di “conferire incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza …”. Infine, la novella recata dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118. La modifica di maggiore rilievo ha interessato il comma 7-bis dell’art. 15 e in particolare il profilo della nomina riservata al direttore generale dell’Azienda sanitaria, il quale “procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età”. Altra modifica ha riguardato l’esito delle verifiche alla scadenza dell’incarico, per cui, a mente del comma 5, “(d)egli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell’incarico. L’esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Il richiamato art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 dispone, a sua volta, che “(a) decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’ incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli …”. Il legislatore è,da ultimo, intervenuto nuovamente sul comma 7 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, con il d.l. 14 marzo 2025, n. 25 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), senza, però, apportare una modifica rilevante ai fini dello scrutinio rimesso a queste Sezioni Unite: trattasi, infatti, della previsione dell’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988 per disciplinare il “concorso pubblico per titoli ed esami” per l’accesso alla dirigenza sanitaria. Nello sviluppo diacronico del delineato assetto normativo, la giurisprudenza, sia ordinaria, che amministrativa, consolidatasi dopo la riforma del 2012 e prima della novella del 2022, ha espresso, in ordine alla giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, un orientamento senz’altro coeso nel senso dell’appartenenza della relativa cognizione al giudice ordinario. Le coordinate essenziali di questa giurisprudenza (tra le altre: Cass., S.U., n. 6075/2013; Cass., S.U., n. 2290/2014; Cass., S.U., n. 9281/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017; Cass., S.U., n. 6455/2020; Cass., S.U., n. 19668/2020; Cass., S.U., n. 13491/2021; Cass., S.U., n. 27743/2022; Cass., S.U., n. 4773/2023; C.d.S., III, n. 3245/2014; C.d.S., III, n. 3025/2017; C.d.S., III, n. 4879/2017; C.d.S., III, n. 4217/2018; C.d.S., III, n. 1850/2019), possono così sintetizzarsi: - nel regime di cui alla disciplina dettata dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.l.n. 158/2012, la selezione prevista nel settore sanitario per il conferimento di incarico di direttore di Struttura complessa (artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992) non integra un concorso in senso tecnico, essendo articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale; - tale schema non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali; - ai sensi del comma 7 - bis dell’art. 15 citato, l’attività selettiva di competenza della commissione (“composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo”) si svolge in base ad una “analisi comparativa” su vari parametri (curricula, titoli professionali, competenze organizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, aderenza al profilo ricercato ed esiti di un colloquio) e si conclude con la formazione di “una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti” da presentare al direttore generale; - questa attività di valutazione, che esita in una graduatoria (con relativi punteggi dei candidati), sebbene presenti caratteri di accentuata procedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello del conferimento dell’incarico dirigenziale di Struttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene da motivarsi "analiticamente", ove non ricadasul candidato che non abbia ottenuto il migliore punteggio; - la procedura complessivamente considerata non assume, dunque, carattere concorsuale, non essendo la graduatoria formata dalla commissione ad imporre il conferimento dell’incarico al candidato inserito nella terna che ha ottenuto il miglior punteggio, bensìrestando tale affidamento nella discrezionalità del direttore generale, il quale può orientarsi anche verso altro candidato, pur dovendo in tal caso motivare puntualmente al fine di soddisfare l’esigenza (che permea la ratio legis, come reso evidente anche dalla lett. d, del comma 7-bisdell’art. 15) di rendere trasparente e controllabile una siffatta scelta, pur sempre effettuata tra candidati individuati come potenzialmente idonei a ricoprire l’incarico in base ad una previa valutazione ancorata a parametri oggettivi e predeterminati; - conforta tale conclusione anche la previsione della lett. b) del citato comma 7-bis, che, nel caso di dimissione o decadenza dall’incarico del dirigente nominato, consente, ove preventivamente stabilito dall’[OSCURATO:PERSONA] interessata, di procedere alla sostituzione "conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale" e, dunque, non già necessariamente a quello che aveva conseguito il miglior punteggio; - dunque, anche in costanza della disciplina riformata dal d.l. n. 158/2012, la nomina del direttore di Struttura complessa è atto di carattere fiduciario di natura privatistica alla stregua dell’analogo carattere che assumono i provvedimenti adottati dalle A.S.L., in coerenza con il carattere imprenditoriale delle stesse Aziende, che è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che perseguono; - poiché, quindi, la fase della selezione rimessa alla commissione trova essenziale e necessario compimento in quella di nomina affidata alla scelta/direttore generale, l’intera procedura ha natura sostanzialmente non concorsuale, giacché è la fase di nomina ad assumere un carattere dominante rispetto all’intero percorso della selezione; - di qui, pertanto, in forza del principio di concentrazione delle tutele, l’attribuzione di tutte le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione, sia al provvedimento finale del direttore generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/2001. Dopo l’intervento novellatore del comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, recato dall’art. 20 della legge n. 118/2022, non constano pronunce di questa Corte regolatrice della giurisdizione (fino alla recentissima Cass., Sez.Un., n.3868/2026 cit.) Si è invece espressa la giurisprudenza del giudice amministrativo e in essa – come, del resto, si è dato atto nei paragrafi che precedono – sono ravvisabili posizioni diversificate tra i giudici di primo grado e il Consiglio di Stato. Un primo orientamento del Consiglio di Stato ha riconfermato esservi, in materia di conferimento di incarico di struttura sanitaria complessa, la giurisdizione del giudice ordinario (C.d.S., III, 19.7.2024, n. 6534) e ciò per le seguenti ragioni: - “il criterio attributivo della giurisdizione incentrato sulla natura della situazione giuridica azionata non è il solo presente nel panorama normativo, avvalendosi talvolta il legislatore di criteri alternativi ispirati alla esigenza di agevolare l’interprete nella individuazione del giudice titolare della giurisdizione e, di riflesso, semplificare e razionalizzare la distribuzione del potere giusdicente tra i diversi plessi giurisdizionali”; - ciò il legislatore ha inteso fare - in deroga al criterio generale secondo cui “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni…” (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) -, con la previsione del comma 4 del medesimo art. 63, secondo cui “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Di qui, la rilevanza decisiva, ai fini del riparto della giurisdizione, sulla “questione della (eventuale) qualificazione concorsuale della procedura de qua”; - la novella del 2022 presenta i seguenti profili innovativi: 1) la valutazione comparativa svolta dalla commissione, sulla base dei titoli posseduti dai candidati e del colloquio, deve essere condotta “secondo criteri fissati preventivamente” e mettere capoad una “graduatoria dei candidati”; 2) la scelta del direttore generale deve indefettibilmente cadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”; - la novella del 2022 - configurando gli esiti della valutazione della commissione in termini di vera e propria “graduatoria” -ha spostato il baricentro della procedura selettiva dalla fase della scelta, rimessa alla valutazione discrezionale “limitata” del direttore generale, a quella della valutazione comparativa, di pertinenza della commissione, le cui risultanze vincolano più rigidamente, rispetto al regime precedente, il potere direttoriale di nomina; - i “pur significativi cambiamenti di regime” non hanno, tuttavia, «alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militanti nel senso della sua estraneità al modulo concorsuale “puro” e della loro afferenza all’ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro»; - anzitutto, «permane la carenza in esso di vere e proprie “prove selettive”, incentrandosi la valutazione comparativa sui contenuti dei curricula dei candidati e rappresentando gli esiti del colloquio [già presente nello schema procedimentale precedente] solo uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini della formazione della graduatoria»; - inoltre, e in via “dirimente”, «non è venuto meno il carattere “interno” della selezione, presupponente il possesso della qualifica dirigenziale - e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l’Amministrazione - così come previsto dall’a rt. 15, comma 7 - bis, lett. b) D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale continua a prevedere, anche ai fini della perimetrazione dei destinatari della selezione, che “la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare”»; - un “tale connotato del procedimento selettivo assume immediato rilievo ai fini del riparto della giurisdizione, in quanto concretizza in pari tempo il presupposto fondante, in positivo, l’attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria [ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001] e quello escludente, in negativo, la sua devoluzione al giudice amministrativo”, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 63, in forza del quale le controversie in materia di procedure concorsuali attribuite al G.A. «sono solo quelle “per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, ovvero finalizzate alla costituzione ex novodi un rapporto di lavoro e non al conferimento di un incarico dirigenziale, il quale si innesta su un rapporto di lavoro preesistente»; - la norma attributiva della giurisdizione al G.O. delle controversie in tema di conferimento di incarichi dirigenziali “deve ritenersi ricognitiva della natura meramente gestionale dell’atto” e la “sottostante e correlativa natura della situazione giuridica dell’interessato” è qualificabile come diritto soggettivo ovvero come “interesse legittimo privato”; - né potrebbe la scelta compiuta a monte dall’A zienda sanitaria in ordine alla modalità di copertura dell’incarico vacante, e connotata in chiave discrezionale, dirsi “espressiva delle valutazioni di ordine macroorganizzativo” della ASL medesima, poiché, in coerenza con il carattere imprenditoriale delle [OSCURATO:PERSONA], “anche gli atti di macro-organizzazione che vengono in rilievo nella fattispecie hanno natura privatistica, in ragione della chiara qualificazione contenuta nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3”. Un diverso orientamento dello stesso Consiglio di Stato, più recente e in via di consolidamento, ha, invece, mutato avviso e ritenuto sussistente, nella materia in questione, la giurisdizione del giudice amministrativo (C.d.S., III, 18.10.2024, n. 8344; C.d.S., III, 24.1.2025, n. 578; C.d.S., III, 30.4.2025, n. 3684). Questi gli argomenti a sostegno della soluzione adottata: - nel lavoro pubblico contrattualizzato le concorsuali di assunzione non sono soltanto quelle “preordinate alla costituzione ex novodei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore e cioè ad una progressione verticale, che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso”; - «la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quella caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei»; - “nella fattispecie” – disciplinata dall’art. 15, comma 7 - bis , del d.lgs. n. 502/1992, nella versione innovata dall’art. 20, comma 1, della legge n. 118/2022 - sussistono i presupposti che radicano la giurisdizione del giudice amministrativo, “poiché la procedura selettiva è stata indetta con l’emanazione di un bando e si è dipanata attraverso la valutazione comparativa dei candidati, culminando nella compilazione di una graduatoria di merito, che ha individuato in maniera definitiva il vincitore”; d) il “conferimento dell’incarico dirigenziale, pertanto, ha rappresentato solo l’atto conclusivo del complesso procedimento di valutazione e di selezione dei candidati, non potendo conseguentemente trovare applicazione l’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che riserva espressamente alla giurisdizione ordinaria le controversie relative al conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali”; - difatti, la novella del 2022 ha incisivamente modificato la disciplina previgente, privando il direttore generale della discrezionalità nella scelta del candidato da nominare tra quelli che avessero ottenuto il miglior punteggio, stabilendo che la scelta deve indefettibilmente cadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”; - l’imposizione della fissazione preventiva dei criteri di valutazione, della formulazione di specifiche e dettagliate prove di esame e della redazione di una vera e propria “graduatoria”, vincolante anche per il direttore generale, hanno “consacrato il carattere concorsuale della procedura” e rimarcato la «distinzione tra il momento procedimentale e quello “privatistico” e successivo attinente al conferimento dell’incarico»; - pertanto, con l’entrata in vigore della n. 118/2022, è “definitivamente venuta meno quella logica di concentrazione delle tutele che – in ragione della natura dominante dell’ultimo segmento della procedura e del suo carattere radicalmente fiduciario –consentiva di attrarla per intero innanzi al giudice ordinario”; - infine, “alla procedura di selezione oggetto di causa”, non può essere attribuito “carattere interno”, in quanto presupponente il possesso della qualifica dirigenziale e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l’Amministrazione ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, lett. b), del d.lgs. n. 502/1992, poiché «l’avviso di selezione non esclude la partecipazione di soggetti “esterni” … e non incide su un rapporto di lavoro indefettibilmente in atto, poiché l’anzianità richiesta può anche derivare da rapporti lavorativi cessati”; - pertanto, l’incarico “rientra nel secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario”, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 484/1997, «sicché esso - traducendosi in un nuovo vincolo contrattuale afferente ad una fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza (in quanto differente sul piano qualitativo e mansionale, delle competenze, responsabilità e professionalità, quindi non solo sul piano quantitativo o retributivo) - rappresenta per i soggetti che vi ambiscono, una “progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza” ovvero l’acquisizione di uno “status” professionale nuovo e più elevato». Nelle citate pronunce del Consiglio di Stato è, dunque, evidente anche il rilievo assunto, ai fini della delibazione della questione di giurisdizione, della componente fattuale della vicenda portata alla cognizione del G.A., la quale ha proiettato una luce significativa sul momento interpretativo concernente la disciplina complessivamente implicata. Ebbene, la soluzione per cui « anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001» si fonda sui seguenti passaggi argomentativi Alla luce di consolidato indirizzo della Sezione Lavoro di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 2233/2007; Cass. n. 18198/2013; Cass. n. 8077/2014; Cass. n. 19520 del 2018; Cass. n. 20840/2019; Cass. n. 30228/2019), nell’impiego pubblico contrattualizzato esiste una scissione, “ignota al diritto privato”, fra l’acquisto della qualifica di dirigente ed il successivo conferimento dell’incarico dirigenziale. Difatti, il rapporto di lavoro con qualifica dirigenziale, che è a tempo indeterminato, si costituisce all’esito del superamento della procedura concorsuale e su tale costituito rapporto lavorativo si innesta, poi, l’incarico temporaneo in quanto, a seguito della contrattualizzazione, “la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale” (Cass.n. 30228/2019). Analoghe considerazioni valgono per la dirigenza medica, essendo anch’essa modulata sulla distinzione fra accesso alla dirigenza sanitaria, che implica lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al d.P.R. n. 483/1997, all’esito delle quali si instaura il rapporto a tempo indeterminato, e conferimento dell’incarico dirigenziale, che è a termine ed è disciplinato, oltre che dagli artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992 (oltre che dalle disposizioni dei contratti collettivi). Il comma 7 del citato art. 15 prevede, infatti, l’accesso alla dirigenza sanitaria “mediante concorso pubblico per titoli ed esami” e, quindi, l’attribuzione degli “incarichi di direzione di struttura complessa a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484”. E’ opportuno precisare che il d.P.R. n. 484/1997 è stato emanato allorquando l’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevedeva che la dirigenza del ruolo sanitario fosse “articolata in due livelli” (comma 1); con la riforma recata dal d.lgs. 229/1999, la dirigenza sanitaria è stata articolata –e lo è tuttora –“in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali” (art. 15, comma 1, in vigore a partire dal 31 luglio 1999). Di siffatto radicale mutamento dell’assetto del ruolo dirigenziale sanitario il d.P.R. n. 484/1997 non tiene affatto conto, non essendo stato, a sua volta, modificato in ragione del mutato anzidetto regime. 93.Ciò precisato, deve, comunque, osservarsi che il d.P.R. n. 484/1997 distingue tra incarico di “direzione sanitaria aziendale” (art. 1) e “secondo livello dirigenziale” (segnatamente: artt. 3-6). L’art. 1 citato prevede che l’“incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 7 previsto per l’area di sanità pubblica”. Il “secondo livello dirigenziale” è regolato dal Capo II dello stesso d.P.R. n. 484/1997, per il cui accesso è richiesto, anzitutto, che si sia in possesso delle “condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” (art. 3). Pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 -come già modificato dal d.l. 18.11.1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.1.1997, n. 4 - è ( recte : “era”, secondo quanto sopra precisato) necessario aver avuto accesso al “primo livello della dirigenza del ruolo sanitario”, ciò che – sempre a mente dello stesso comma 3 – avviene “attraverso concorso pubblico”; donde, la possibilità di “attribuzione dell’incarico” previa selezione da parte di apposita commissione. In altri termini, condizione “minima” per l’accesso al secondo livello dirigenziale è (era) quella di essere entrato al primo livello tramite pubblico concorso. Di qui, poi, i requisiti ulteriori stabiliti dall’art. 5 del medesimo d.P.R. n. 484/1997, tra cui la “anzianità di servizio di sette anni”. Del resto, lo stesso Consiglio di Stato non dubitava del fatto che l’incarico di direzione presupponesse la “qualifica” di dirigente sanitario e venisse conferito all’interno di un rapporto d’impiego già costituito, con la conseguenza che le controversie andavano ricondotte nell’alveo della giurisdizione del G.O. in quanto inerenti al rapporto di pubblico impiego ormai contrattualizzato. In siffatti termini, C.d.S., V, n. 1519/2001, in riferimento a conferimento di incarico di secondo livello dirigenziale, ebbe ad affermare che esso “costituisce la posizione apicale della dirigenza sanitaria”, potendo aspirarvi “solo i dirigenti del Servizio sanitario nazionale”, trattandosi, quindi, «di un incarico che presuppone, la qualifica di “dirigente sanitario” viene conferito e si svolge all’interno del rapporto d’impiego del personale sanitario». 100. In ogni caso, alla luce del mutamento normativo seguito alla novella del 1999 (d.lgs. n. 299/1999), che ha unificato il livello della dirigenza sanitaria, non può il d.P.R. n. 484/1997, fonte regolamentare – come detto, rimasta immutata –, essere interpretato in contrasto con la fonte superiore, ossia la legge costituita dal d.lgs. n. 502/1992, nella formulazione successiva alla modifica di cui al d.lgs. n. 229/1999, che non prevede più un duplice livello di dirigenza sanitaria. 101. L’assetto così delineato trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 7-quinquiesdell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, che fa divieto di utilizzare i “contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies” per il conferimento dell’incarico di struttura complessa. 102. I contratti a tempo determinato di cui all’art. 15-septies (disposizione inserita dal d.lgs. n. 229/1999) sono contratti (dalla durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo) di conferimento di “per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico”, entro un certo limite della stessa “dotazione organica della dirigenza sanitaria”, con personale laureato che abbia “svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza”. 103. Il citato comma 7-quinquiesesclude, quindi, che l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa possa essere affidato al di fuori dell’appartenenza al ruolo della dirigenza sanitaria, con contratto ad hoc di costituzione del rapporto di lavoro con l’Azienda sanitaria. 104. Dunque, il primo passaggio argomentativo che sorregge la soluzione interpretativa di cui all’enunciato principio di diritto è che il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa non integra un concorso in senso tecnico, ossia un concorso per l’“assunzione” o “reclutamento” di dipendenti pubblici, giacché comporta soltanto l’attribuzione della “funzione dirigenziale”, ossia di un incarico temporaneo (art. 15-ter, comma1), sottoposto a verifica annuale (art. 15, comma 6), rinnovabile alla scadenza (art. 15-ter, comma 2) e revocabile (art. 15-ter, comma 3). 105. Donde, l’irrilevanza che la selezione per l’attribuzione dell’incarico, rimessa ad apposita commissione, sia “aperta” anche a sanitari che non siano dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] che l’ha bandita, posto che, in base all’ordito normativo innanzi illustrato e alla prevalenza della fonte legislativa, il presupposto per detta attribuzione, in ogni caso, è – come detto - l’aver superato il concorso pubblico per l’immissione nel ruolo “unico” della dirigenza sanitaria, che, in tale (ossia “unico”), costituisce la provvista di personale dirigenziale al quale attribuire gli incarichi pertinenti alla relativa funzione. 106. Tuttavia, l’aver escluso essere in presenza di un concorso per l’accesso “all’impiego pubblico” – nella specie, al ruolo della dirigenza sanitaria – non esaurisce di per sé il tema della “concorsualità” della procedura selettiva di cui al comma 7-bisdell’art. 15. 107. Di qui muove il secondo piano argomentativo a fondamento della soluzione ermeneutica adottata. 108. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidata nel reputare che il riferimento all’assunzione, contenuto nel comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, vada inteso in senso non strettamente letterale, ma come comprendente le “prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore”(tra le molte: Cass., S.U., n. 15403/2003; Cass., S.U., n. 3948/2004, Cass., S.U., n. 6217/2005, Cass., S.U., n. 3717/2007; Cass., S.U., n. 26270/2016). 109. In particolare, per quanto qui rileva (e, alla luce di quanto innanzi precisato, non rileva il profilo della “concorsualità” per la partecipazione degli “esterni”), il concorso è ugualmente rivolto all’assunzione quante volte risulti finalizzato ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro. 110. Le progressioni che, invece, si hanno all’interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, art. 52, comma 1), sono affidate a procedure poste in essere dall’amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001). 111. Ciò premesso, va ribadito e precisato – alla stregua del consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 29817/2008; Cass. n. 27888/2009; Cass. n. 18703/2019) -che, nell’assetto delineato dal d.lgs. n. 29/1993 e confermato dal d.lgs. n. 165/2001, “la riforma della dirigenza pubblica è stata caratterizzata dal passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, a una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionale”. 112. Sicché, “proprio in ragione di tale inquadramento giuridico, … la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale”. 113. Ne deriva, quindi, l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 c.c., come stabilito ora dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e, in precedenza, dall’art. 19 del d.lgs. n. 29/1993. 114. Pertanto, la cessazione di un incarico di funzione, e la successiva attribuzione di un incarico di studio ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165/2001, non determina un demansionamento (Cass. n. 8674/2018). 115. In particolare, poi, quanto alla dirigenza sanitaria, “collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali” (così il più volte richiamato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992), l’inapplicabilità della disciplina dettata dall’art. 2103 c.c. è stata ribadita dall’art. 15-ter, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 502/1992, inserito dal d.lgs. n. 229/1999. 116. Peraltro, a conferma di quanto sinora evidenziato, il comma 5 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevede che il dirigente medico, anche di struttura complessa, all’esito delle verifiche annuali sullo svolgimento della relativa attività, possa essere confermato “nell’incarico” o ottenere il “conferimento di altro incarico di pari rilievo”, salva l’applicazione dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010), il quale, anche in assenza di una valutazione negativa, consente all’[OSCURATO:PERSONA], per la sola ipotesi di revoca dell’incarico alla scadenza, di conferire al medesimo dirigente “un altro incarico, anche di valore economico inferiore”, con ciò potendo essere anche incarico non di “pari rilievo” di quello precedentemente conferito. 117. Dunque, la morfologia del ruolo unico della dirigenza sanitaria, nel confermare i tratti peculiari e propri della qualifica dirigenziale disegnata dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, impedisce di ritenere che l’attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa, in base alla selezione di cui all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, possa integrare ipotesi di progressione verticale con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro. 118. Quanto precede consente, quindi, di affermare che in siffatto contesto, che esula dal concorso in senso tecnico (non solo nella sua dimensione di “assunzione di personale”, ma anche nella sua dimensione, “interna”, di progressione di carriera), l’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale rientra pur sempre tra quelli del privato datore di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con l’ulteriore precisazione che i provvedimenti adottati dalle [OSCURATO:PERSONA] sono da considerare come riguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macro- organizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazioni pubbliche in genere e in coerenza con il carattere imprenditoriale delle stesse [OSCURATO:PERSONA], che è strumentale, al raggiungimento del fine pubblico che perseguono (tra le altre: Cass., S.U. n. 17783/2013; Cass., S.U., n. 15304/2014; Cass., S.U., n. 25048/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017). 119. E’, dunque, una prospettiva che trova ulteriore conforto in quella affermazione della Corte costituzionale (sentenza n. 275 del 2001) secondo cui “il legislatore ha voluto che, sia pure tenendo conto della specialità del rapporto e delle esigenze del perseguimento degli interessi generali, le posizioni soggettive degli anzidetti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dirigenti di qualsiasi livello, fossero riportate, quanto alla tutela giudiziaria, nell’ampia categoria dei diritti di cui all’art.2907 cod. civ. come intesa dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sezioni unite, n. 41 del 2000)”. 120. Sicché, come posto in risalto da una parte della dottrina, nel caso in esame non solo mancherebbe una espressa e tipica attribuzione di potere amministrativo, ma verrebbe in evidenza una previsione –per l’appunto, il citato art. 5, comma 2 - che quel pote re escluderebbe affatto, riferendosi, peraltro, non solo alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, ma anche alle determinazioni per l’organizzazione degli uffici e, in particolare, alla direzione e all’organizzazione del lavoro nell’ambitodegli uffici. 121. Ne consegue, quindi, che la modifica al comma 7-bisdell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, recata dall’art. 10 della legge n. 118/2022, nell’aver eliso la discrezionalità del dirigente generale dell’Azienda sanitaria nel conferimento dell’incarico di direzione sanitaria di struttura complessa, non determina come effetto l’attrazione della procedura selettiva nell’ambito di quelle del concorso in sento tecnico, avendo la novella legislativa inteso non già mutare la natura privatistica dell’incarico, ma soltanto prevedere un vincolo stringente in funzione di tutela di interessi pubblicistici ai quali non si sottrare il pubblico impiego privatizzato. 122. In tal senso, il limite alla discrezionalità datoriale, con l’imposizione della nomina del dirigente-candidato che, all’esito della valutazione comparativa, è risultato al primo posto della graduatoria, trova giustificazione nell’esigenza di soddisfare i principi di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost., che già in precedenza la giurisprudenza di questa Corte aveva avuto presente nell’operare la verifica sul conferimento dell’incarico dirigenziale (anche di direzione di struttura complessa), in base a procedura selettiva, secondo le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale precipitato privatistico di detti principi (tra le altre: Cass. n. 18972/2015; Cass. n. 28879/2017; Cass. n. 1488/2024). 123. E proprio nell’ottica della vincolatività della scelta del dirigente generale dell’Azienda sanitaria –che si traduce nell’atto di conferimento di direzione di struttura complessa quale espressione di un potere privatistico e non già di potere amministrativo – viene ad essere rinvigorito il regime di tutela somministrato dal comma 2 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che consente al giudice del lavoro di adottare “tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”. 124. A fronte di una procedura selettiva che si svolge in bas
Sentenza Cassazione n. 04234/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris