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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 42837/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04138XF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 582-583 e 635 cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa e, in subordine, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 55 cod. pen. in materia di eccesso colposo, oltre a rivelarsi reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 8 e 9), non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituto da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè);

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'insussistenza della recidiva, è manifestamente infondato in quanto prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente ed esauriente, in cui è stato valorizzato il legame tra i precedenti penali specifici e la maggiore pericolosità e colpevolezza esibita dall'odierno imputato con i fatti per i quali è processo;

3.1. Considerato, ancora, che con il secondo motivo di ricorso, l'imputato lamenta pure che il delitto di cui all'art. 635 comma primo, avvinto ex art. 81 al più grave reato di lesioni ex artt.582 e 583 cod. pen., per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, è divenuto procedibile a querela; conseguentemente, si fa presente che manca agli atti una manifestazione di volontà punitiva da parte della persona offesa del danneggiamento.

Il motivo risulta manifestamente infondato, in quanto, nel procedimento in esame, la persona offesa si è validamente costituita parte civile; in questo senso va data continuità al principio secondo cui "nei reati perseguibili a querela di parte, la persona offesa può esprimere la volontà di punizione senza l'impiego di formule particolari, ed il giudice può desumerne la sussistenza anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, sicché tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile." (Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Rv. 250318, più di recente confermata da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432; vedi anche Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, in motivazione).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04138XF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 582-583 e 635 cod. pen.; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa e, in subordine, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 55 cod. pen. in materia di eccesso colposo, oltre a rivelarsi reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 8 e 9), non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituto da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'insussistenza della recidiva, è manifestamente infondato in quanto prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente ed esauriente, in cui è stato valorizzato il legame tra i precedenti penali specifici e la maggiore pericolosità e colpevolezza esibita dall'odierno imputato con i fatti per i quali è processo; 3.1. Considerato, ancora, che con il secondo motivo di ricorso, l'imputato lamenta pure che il delitto di cui all'art. 635 comma primo, avvinto ex art. 81 al più grave reato di lesioni ex artt.582 e 583 cod. pen., per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, è divenuto procedibile a querela; conseguentemente, si fa presente che manca agli atti una manifestazione di volontà punitiva da parte della persona offesa del danneggiamento. Il motivo risulta manifestamente infondato, in quanto, nel procedimento in esame, la persona offesa si è validamente costituita parte civile; in questo senso va data continuità al principio secondo cui "nei reati perseguibili a querela di parte, la persona offesa può esprimere la volontà di punizione senza l'impiego di formule particolari, ed il giudice può desumerne la sussistenza anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, sicché tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile." (Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Rv. 250318, più di recente confermata da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432; vedi anche Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, in motivazione). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 42837/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris