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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 43398/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], con un solo motivo, propone ricorso per cassazione — così riqualificato l'originario appello - avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso in data 21 ottobre 2022, che lo ha riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 582 cod. pen. (fatto commesso in Pieve del Grappa in data 22 giugno 2019) e, per l'effetto, gli ha applicato la pena della multa; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale il ricorrente si duole della carenza di prova circa l'affermata sua responsabilità per il delitto contestatogli, è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, articolate senza alcun confronto critico con il tenore della sentenza impugnata (cfr. pag. 5, in cui il Giudice, con motivazione non certo illogica, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibile il racconto che della vicenda ha reso la persona offesa e, invece, non credibile la prospettazione del prevenuto), unicamente dirette ad ottenere una ricostruzione alternativa della regiudicanda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice censurato; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], con un solo motivo, propone ricorso per cassazione — così riqualificato l'originario appello - avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso in data 21 ottobre 2022, che lo ha riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 582 cod. pen. (fatto commesso in Pieve del Grappa in data 22 giugno 2019) e, per l'effetto, gli ha applicato la pena della multa; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale il ricorrente si duole della carenza di prova circa l'affermata sua responsabilità per il delitto contestatogli, è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, articolate senza alcun confronto critico con il tenore della sentenza impugnata (cfr. pag. 5, in cui il Giudice, con motivazione non certo illogica, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibile il racconto che della vicenda ha reso la persona offesa e, invece, non credibile la prospettazione del prevenuto), unicamente dirette ad ottenere una ricostruzione alternativa della regiudicanda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice censurato; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43398/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris