CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11659/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave; Considerato che il ricorso si esaurisce in affermazioni astratte, apodittiche e non pertinenti, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno e con richiamo a istituti inconferenti (art. 129 cod. proc. pen.) a fronte di una pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tt [OSCURATO:PERSONA] WEPOST7.,"TO !N [OSCURATO:PERSONA] 3 0 MA