CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] CEESAY ]ARRA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 22091/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano riformava parzialmente, riconoscendo la continuazione con altro reato e rideterminando le pene, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e )arra Ceesay erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto i prevenuti hanno reiterato questioni già vagliate nella sentenza impugnata con la quale la Corte distrettuale t' aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 5-6 provv. impugn.), che gli imputati hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis