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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 15 ottobre 2026

Corte di giustizia UE n. 269/2026

ECLI:EU:C:2026:872
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina – Decisione 2014/145/PESC – Articolo 2, paragrafo 1, in fine – Misure restrittive imposte a una persona fisica associata a un’altra persona fisica a sua volta soggetta a misure restrittive – Nozione di “associazione” nel caso di due persone unite da un legame familiare » Nella causa C‑695/23 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 novembre 2023,

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Ekaterinburg (Russia), rappresentata inizialmente da A. Egger, P. Goeth, G. Lansky e.

Steiner, Rechtsanwälte, successivamente da M.F.

Ciancio e A. Saccucci, avvocati, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da B. Driessen e S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuto in primo grado, LA CORTE (Decima Sezione), composta da B. Smulders, presidente di sezione, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente della Quinta Sezione, e J. Passer, giudice, avvocato generale: L. Medina cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑272/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:491), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 31), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi»), nella parte in cui tali due atti inseriscono il suo nome negli elenchi ad essi allegati.

Contesto normativo e fatti 2 Il contesto fattuale e giuridico del caso di specie è esposto ai punti da 2 a 17 della sentenza impugnata.

Ai fini della presente causa, esso può essere sintetizzato e integrato come segue. 3 La causa si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate dall’Unione europea a partire dal 2014 in risposta alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 4 La ricorrente è di nazionalità russa. 5 Il 17 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16). 6 Nella stessa data, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

Decisione 2014/145 7 L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata, in particolare, dalla decisione 2022/329 (in prosieguo: la «decisione 2014/145»), impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie, fatte salve le deroghe precisate ai paragrafi 2, 3 e 6 di tale articolo 1, per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio, tra l’altro, alle persone fisiche che soddisfano il criterio previsto in particolare alla lettera e), nonché alle persone fisiche ad esse associate. 8 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti, in particolare, alle persone fisiche che soddisfano il criterio definito da tale lettera g), nonché alle persone fisiche ad esse associate, criterio che è sostanzialmente identico a quello previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), di tale decisione.

L’articolo 2, paragrafo 1, di detta decisione è così formulato: «Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: (…)

g) imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina; (…) e le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad esse associati elencate nell’allegato». 9 L’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, 7 e 8 della decisione 2014/145 prevede, in sostanza, che le autorità competenti degli Stati membri possano, in determinate circostanze e condizioni, autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati e autorizzare pagamenti a determinate entità e che le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi inseriti nell’elenco di cui all’allegato di tale decisione possano effettuare pagamenti dovuti nell’ambito di un contratto concluso prima della data in cui essi sono stati inseriti in tale elenco. 10 L’articolo 6, comma 3, di detta decisione dispone che quest’ultima è costantemente riesaminata e deve essere, se del caso, prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Regolamento n. 269/2014 11 L’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 269/2014, come modificato, in particolare, dal regolamento 2022/330 (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»), prevede, in combinato disposto con l’articolo 2 di tale regolamento, il congelamento dei capitali e delle risorse economiche appartenenti, in particolare, alle persone fisiche che soddisfano il criterio definito da tale lettera g), nonché alle persone fisiche ad esse associate, in modo sostanzialmente identico a quanto prevede l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g) e in fine , della decisione 2014/145. 12 Gli articoli da 4 a 6 ter di detto regolamento riprendono, in sostanza, le stesse disposizioni contenute, rispettivamente, nei paragrafi da 3 a 5, 7 e 8 dell’articolo 2 della decisione 2014/145. 13 L’articolo 14, paragrafo 4, del medesimo regolamento dispone che l’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Atti controversi 14 Il 9 marzo 2022, tenuto conto della gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato gli atti controversi.

Con tali atti, il nome della ricorrente è stato aggiunto, rispettivamente, all’elenco allegato alla decisione 2014/145 nonché all’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014, per i seguenti motivi: «[La ricorrente] è la presidente del consiglio di amministrazione di BF “Sinara”, una fondazione che svolge attività di beneficenza di grandi imprese, tra cui PJSC [OSCURATO:PERSONA].

È la moglie di [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione della PJSC [OSCURATO:PERSONA], una ditta russa produttrice di tubi in acciaio per l’industria petrolifera e del gas a livello mondiale. [OSCURATO:PERSONA] A. Pumpyansky è un uomo d’affari russo miliardario.

È anche presidente e membro del consiglio di amministrazione del gruppo Sinara.

Entrambe le società sostengono la cooperazione con le autorità della Federazione russa e le imprese di proprietà dello Stato, tra cui Russian railways, Gazprom e Rosneft, e traggono vantaggio da detta cooperazione. [La ricorrente] è pertanto una persona fisica associata a uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 15 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 maggio 2022, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento degli atti controversi per le parti che la riguardano.

Nell’ambito del suo ricorso di annullamento, essa contestava, con un primo motivo, la valutazione del Consiglio secondo cui la sua situazione soddisfaceva il criterio previsto all’articolo 1, paragrafo 1, in fine , e all’articolo 2, paragrafo 1, in fine , della decisione 2014/145 nonché all’articolo 3, paragrafo 1, in fine , del regolamento n. 269/2014 (in prosieguo: il «criterio dell’associazione»), in quanto essa sarebbe «associata» al marito che era stato a sua volta oggetto di misure restrittive in base al criterio previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 269/2014 [in prosieguo: il «criterio g)»].

Con un secondo motivo, essa riteneva inoltre che il Consiglio avesse violato i suoi diritti fondamentali nonché il principio di proporzionalità. 16 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente.

Dopo aver considerato, ai punti da 49 a 60 di tale sentenza, che il Consiglio non era incorso in errori di valutazione inserendo il marito della ricorrente nell’elenco contenuto all’allegato della decisione 2014/145 e all’allegato I del regolamento n. 269/2014 sulla base del criterio g), esso ha dichiarato, ai punti da 62 a 84 di detta sentenza, che il Consiglio aveva potuto validamente ritenere che la ricorrente fosse effettivamente associata a suo marito, ai sensi del criterio dell’associazione. 17 A tale riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 63 della sentenza impugnata, che la nozione di «associazione» riguarda persone fisiche o giuridiche che, in generale, sono legate da interessi comuni senza che tuttavia sia necessario un legame per mezzo di un’attività economica, ma che non possono tuttavia basarsi esclusivamente su un legame familiare.

Esso ha quindi considerato, al punto 70 di tale sentenza, che, sebbene la ricorrente non esercitasse funzioni dirette in due società nelle quali suo marito esercitava un’attività, i due coniugi erano vincolati da interessi comuni che andavano al di là del legame familiare che li univa, in quanto la ricorrente svolgeva funzioni importanti in una fondazione incaricata di gestire le attività di beneficenza di queste due società.

Il Tribunale ne ha quindi concluso, al punto 71 di detta sentenza, che il Consiglio aveva fornito un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti idonei a mettere in evidenza il legame di associazione della ricorrente con un imprenditore di spicco, ai sensi del criterio g), a causa sia del legame familiare sia dal legame d’affari che li univa.

Dopo aver considerato che gli altri argomenti della ricorrente non mettevano in discussione tale conclusione, esso ha respinto, al punto 85 della medesima sentenza, il primo motivo in quanto infondato. 18 Il Tribunale ha peraltro respinto, al punto 121 della sentenza impugnata, il secondo motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali della ricorrente.

In sostanza, esso ha considerato, ai punti da 89 a 109 di tale sentenza, che la limitazione dell’esercizio dei diritti fondamentali della ricorrente, causata dalle misure restrittive adottate nei suoi confronti, soddisfaceva le quattro condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra cui quella relativa al principio di proporzionalità.

Esso ha peraltro dichiarato, ai punti da 110 a 120 di detta sentenza, che, adottando misure restrittive nei confronti della ricorrente, il Consiglio non aveva violato il principio della parità di trattamento e non aveva neppure violato il principio della certezza del diritto nonostante il fatto che la nozione di «associazione» fosse formulata in modo ampio e gli conferisse un potere discrezionale. 19 Il Tribunale, avendo così respinto i due motivi della ricorrente, al punto 121 della sentenza impugnata ha respinto integralmente il ricorso.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 20 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – statuire sul ricorso nel merito e annullare gli atti controversi per le parti che la riguardano, e – condannare il Consiglio alle spese, comprese quelle sostenute in primo grado, o – in subordine, annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa al Tribunale e riservare le spese. 21 Il Consiglio chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione; – in subordine, nel caso in cui la Corte decidesse di annullare la sentenza impugnata e di avocare a sé la causa, respingere il ricorso nel merito, e – condannare la ricorrente alle spese dei due gradi di giudizio. 22 Con decisione 18 settembre 2024, il presidente della Corte ha sospeso il procedimento fino alla pronuncia della sentenza nella causa C‑696/23.

Il 26 marzo 2026, la Corte ha pronunciato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245).

Con decisione dello stesso giorno, il procedimento è stato ripreso nella presente causa. 23 Con lettere della cancelleria della Corte del 21 aprile 2026, le parti sono state informate della pronuncia di tale sentenza e interrogate sulle conseguenze che potevano esserne tratte ai fini della presente causa.

Il Consiglio e la ricorrente hanno presentato le loro osservazioni al riguardo, rispettivamente con lettere del 13 maggio 2026 e del 21 maggio 2026.

Sull’impugnazione 24 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi vertenti su errori di diritto nei quali il Tribunale sarebbe incorso, in primo luogo, nel ritenere che suo marito potesse essere qualificato come «uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», ai sensi del criterio g); in secondo luogo, nel dichiarare che essa era «associata» a suo marito, ai sensi del criterio dell’associazione, e, in terzo luogo, nel decidere che le misure restrittive adottate nei suoi confronti erano proporzionate e non violavano i suoi diritti fondamentali.

Sul primo motivo 25 Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel considerare, ai punti 49 e 54 della sentenza impugnata, che il Consiglio non era incorso in un errore di valutazione nel qualificare suo marito come «uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», ai sensi del criterio g). 26 Il Consiglio fa valere che il primo motivo è irricevibile in quanto la ricorrente cerca di mettere in discussione le constatazioni e le valutazioni di fatto operate dal Tribunale.

In ogni caso, tale istituzione contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente. 27 Occorre rilevare che, interrogata sulle conseguenze da trarre dalla sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245), la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al suo primo motivo di impugnazione. 28 In tali circostanze, non è più necessario statuire su tale motivo né sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.

Sul secondo motivo Argomenti delle parti 29 Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che il Consiglio avesse potuto validamente qualificarla come persona «associata» al marito, ai sensi del criterio dell’associazione.

A suo avviso, il Tribunale avrebbe attribuito, ai punti 64 e 65, 70 e 71, da 74 a 76 e 78 della sentenza impugnata, un’importanza eccessiva al legame familiare che la unisce al marito, pur avendo affermato, al punto 63 di tale sentenza, che gli interessi comuni che legano due membri di una famiglia non possono fondarsi esclusivamente sul legame familiare che unisce tali membri affinché sia soddisfatto il criterio dell’associazione. 30 Inoltre, considerando, allo stesso punto, nonché al punto 70 della sentenza impugnata, che la nozione di «associazione» comprende persone legate da interessi comuni che vanno al di là del legame familiare che le unisce, il Tribunale avrebbe adottato, in violazione del principio della certezza del diritto, un’interpretazione non solo eccessivamente ampia, ma anche insufficientemente chiara sul piano concettuale, in quanto il legame familiare è comunemente caratterizzato da interessi comuni che non sarebbero idonei a dimostrare l’esistenza di un rapporto che vada oltre tale legame. 31 La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che intratteneva un rapporto d’affari con suo marito.

Anzitutto, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe indicato al punto 64 della sentenza impugnata, la ricorrente non avrebbe mai svolto alcuna funzione all’interno delle società nelle quali suo marito esercitava le proprie funzioni, vale a dire la TMK e il gruppo Sinara, circostanza che il Tribunale avrebbe peraltro riconosciuto al punto 70 di tale sentenza. 32 Inoltre, la ricorrente contesta al Tribunale di aver considerato che le rispettive attività svolte da lei e dal marito in entità diverse dimostravano a sufficienza l’esistenza di un rapporto d’affari tra i due.

In particolare, il Tribunale avrebbe ignorato che, nella fondazione, essa occupava solo una funzione di volontaria onoraria, cosicché non avrebbe dovuto dichiarare, al punto 78 della sentenza impugnata, che la questione dell’assenza di controllo da parte della ricorrente su tale fondazione era irrilevante.

Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova al punto 70 di tale sentenza considerando che detta fondazione era «strettamente» legata alla TMK e al gruppo Sinara, pur avendo constatato, al punto 69 di detta sentenza, che queste due società erano solo investitori, tra gli altri, di quest’ultima e presentavano quindi un legame tenue con essa.

Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso per l’esistenza di un rapporto d’affari tra la ricorrente e suo marito, sebbene quest’ultimo avesse ceduto le sue azioni in dette società e avesse ricoperto funzioni ufficiali al loro interno solo per garantire una transizione agevole prima di dimettersi dalle sue funzioni. 33 La ricorrente ritiene altresì che il Tribunale abbia mancato di chiarezza nel considerare, ai punti 64, 70, 71 e 74 della sentenza impugnata, che essa era associata con suo marito sia da un rapporto di affari sia da un interesse comune.

Inoltre, la sentenza impugnata non sarebbe sufficientemente motivata per dimostrare che la funzione della ricorrente in seno all’organizzazione caritativa fosse tale da configurare un interesse che riguardava non solo lei stessa, ma anche suo marito, dato che un siffatto interesse deve quantomeno raggiungere un grado minimo di intensità per consentire un’associazione tra due individui. 34 Inoltre, l’applicazione di misure restrittive a un membro non esecutivo del consiglio di amministrazione di un’organizzazione di beneficenza, come la ricorrente, non sarebbe conforme agli obiettivi perseguiti sia dall’articolo 21 TUE sia dagli atti controversi e non sarebbe fondata, in forza dell’articolo 215 TFUE, su un legame sufficiente con lo Stato terzo al quale l’Unione si oppone, vale a dire, nel caso di specie, la Federazione russa. 35 Infine, la ricorrente ritiene che le sentenze citate dal Tribunale a sostegno della sua interpretazione della nozione di associazione, vale a dire le sentenze dell’8 marzo 2023, Prigozhina/Consiglio (T‑212/22, EU:T:2023:104), del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e Commissione (C‑330/15 P, EU:C:2016:601), e del 4 settembre 2015, NIOC e a./Consiglio (T‑577/12, U:T:2015:596), non si applichino al suo caso, in quanto, rispettivamente, essa non detiene alcuna società insieme al marito, non occupa alcuna posizione di rilievo in Russia e non è un’entità. 36 Pur considerando che, con i suoi argomenti riassunti al punto 32 della presente sentenza, la ricorrente cerca di mettere in discussione constatazioni di fatto del Tribunale, il che le renderebbe irricevibili, il Consiglio contesta la fondatezza di tutti gli argomenti della ricorrente.

Giudizio della Corte 37 Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura della ricorrente relativa alla violazione del principio della certezza del diritto da parte del Tribunale in sede di interpretazione della nozione di «associazione» al punto 63 della sentenza impugnata, essa deve essere respinta. 38 A tal proposito, occorre ricordare che tale principio diritto esige, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli.

Esso impone in particolare che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza.

Tuttavia, tali esigenze non possono essere intese nel senso che esse ostano a che il legislatore dell’Unione, nell’ambito di una norma che esso adotta, utilizzi una nozione giuridica astratta né nel senso che impongono che una simile norma astratta menzioni le diverse ipotesi concrete in cui essa può essere applicata, in quanto il legislatore non può determinare in anticipo tutte le suddette ipotesi né può farlo il giudice dell’Unione quando interpreta tale norma (sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 188 e giurisprudenza citata). 39 Al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che la nozione di «associazione» riguardava persone che, in generale, sono legate da interessi comuni senza che tuttavia sia necessario un legame per mezzo di un’attività economica né che si fondi esclusivamente su un legame familiare. 40 Orbene, da un lato, tale definizione non equivale a circoscrivere la nozione di associazione, per quanto riguarda le persone fisiche, all’esistenza di un semplice legame familiare.

L’interpretazione accolta dal Tribunale implica infatti che interessi comuni che vanno oggettivamente al di là di detto nesso devono essere riportati affinché i familiari possano essere considerati «associati», ai sensi del criterio di associazione.

Così facendo, il Tribunale ha dichiarato che gli interessi comuni di tali membri devono andare oltre la semplice comunanza di interessi inerente a qualsiasi rapporto familiare (sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, punti 29 e 30). 41 Dall’altro lato, al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha individuato criteri sufficientemente chiari e precisi ai fini dell’applicazione di tale nozione nel caso di due persone unite da un legame familiare, mentre non gli si imponeva di menzionare in dettaglio le ipotesi in cui detta nozione poteva applicarsi per il fatto che, da un lato, quest’ultima deve ricevere un’interpretazione estensiva e, dall’altro, come rilevato dal Tribunale al punto 63 della sentenza impugnata e come ammesso dalla stessa ricorrente nelle sue memorie dinanzi alla Corte, i tipi di rapporto che essa può coprire dipendono «dal contesto e dalle circostanze in questione» (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, punti 32 e 34). 42 In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non ha attribuito, ai punti 64, 65, 70, 71, da 74 a 76 e 78 della sentenza impugnata, un’importanza eccessiva al legame familiare che la unisce al marito.

Se è pur vero che il Tribunale ricorda ripetutamente, ai punti 64, 71, 74 e 78 di tale sentenza, che il Consiglio ha ritenuto che la ricorrente fosse legata al marito a causa del loro legame familiare e di un rapporto d’affari e che esso constata inoltre, al punto 65 di detta sentenza, che la ricorrente è sposata con il sig. [OSCURATO:PERSONA], ciò non toglie che, conformemente alla definizione della nozione di «associazione» fornita al punto 63 della medesima sentenza, il Tribunale ha indicato, ai punti 70, 75 e 76 di quest’ultima, che tale rapporto d’affari tra la ricorrente e suo marito rifletteva l’esistenza di interessi comuni che andavano al di là del legame familiare che li univa e che la loro associazione non si basava quindi esclusivamente su quest’ultimo legame. 43 Peraltro, il Tribunale non ha mancato di chiarezza per il fatto che avrebbe asseritamente ritenuto che la ricorrente fosse associata con suo marito sia da un rapporto d’affari sia da un interesse comune.

Infatti, dai punti 70 e 71 della sentenza impugnata, letti in combinato disposto con la definizione della nozione di «associazione» di cui al punto 63 di tale sentenza, risulta che, per determinare se esista un’associazione tra due persone, occorre dimostrare l’esistenza di interessi comuni tra queste ultime, interessi che possono tradursi, in particolare, in un rapporto d’affari.

Pertanto, il Tribunale ha considerato, in tali punti 70 e 71, che la ricorrente e suo marito condividevano interessi comuni sotto forma di un rapporto d’affari, ai sensi del criterio dell’associazione. 44 In terzo luogo, considerando che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato, al punto 64 della sentenza impugnata, che essa svolgeva funzioni in seno alla TMK o al gruppo Sinara, la ricorrente interpreta erroneamente tale punto.

In detto punto, il Tribunale si è limitato a ricordare che il Consiglio aveva ritenuto che la ricorrente fosse associata a suo marito a causa del loro legame familiare e del rapporto d’affari che li univa, tenuto conto delle loro «rispettive» funzioni in seno alla TMK, al gruppo Sinara e alla fondazione BF Sinara.

Dall’aggettivo «rispettivo», letto in combinato disposto con gli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale ai punti 67 e 68 della sentenza impugnata, risulta che la ricorrente svolgeva funzioni in seno alla fondazione BF Sinara, mentre suo marito svolgeva funzioni in seno alla TMK e al gruppo Sinara, il che è del resto confermato dalla conclusione del Tribunale al punto 70 di tale sentenza. 45 Per quanto riguarda, in quarto luogo, gli argomenti della ricorrente riassunti al punto 32 della presente sentenza e la cui ricevibilità è contestata dal Consiglio, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 256 TFUE e dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza sostanziale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti.

Detta valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte.

Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a esercitare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 158 nonché giurisprudenza citata). 46 Inoltre, qualora un ricorrente alleghi lo snaturamento di elementi di fatto o di prova da parte del Tribunale, lo stesso deve, in forza dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di analisi che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento.

Peraltro, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 378 e giurisprudenza citata). 47 Anzitutto, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente concluso per l’esistenza di un rapporto d’affari tra lei e suo marito sebbene quest’ultimo avesse ceduto le sue azioni in dette società e avesse ricoperto cariche ufficiali in seno agli organi di queste ultime solo per garantire una transizione agevole, occorre constatare che tale argomento è strettamente connesso al primo motivo al quale la ricorrente rinvia.

Tenuto conto del fatto che essa ha rinunciato a tale motivo, si deve ritenere che non vi sia più luogo a statuire su tale argomento.

In ogni caso, la Corte, ai punti da 183 a 185 della sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245), ha confermato che, ai punti 63 e 65 della sua sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑270/22), il Tribunale non era incorso in un errore di diritto nel ritenere, in sostanza, che non fosse necessario dimostrare, al fine di qualificare il marito della ricorrente come «imprenditore di spicco», che quest’ultimo esercitasse sempre, fino alla data di adozione delle misure restrittive nei suoi confronti, un controllo reale ed effettivo su tali società. 48 Inoltre, per quanto riguarda il resto degli argomenti della ricorrente riassunti al punto 32 della presente sentenza, occorre dichiararli ricevibili nella loro interezza, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 45 della presente sentenza.

Infatti, contrariamente a quanto afferma il Consiglio, la ricorrente non cerca, con tali argomenti, di mettere semplicemente in discussione le constatazioni e le valutazioni di fatto del Tribunale, ma critica la qualificazione giuridica del rapporto d’affari operata dal Tribunale, facendo valere, in particolare, uno snaturamento degli elementi di prova. 49 Per di più, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 40 a 43 della presente sentenza, occorre considerare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto dichiarando, in sostanza, al punto 70 della sentenza impugnata, che, a seconda delle circostanze, due persone fisiche quali la ricorrente e suo marito possono, pur svolgendo funzioni in entità diverse collegate tra loro, condividere interessi comuni sotto forma di un rapporto d’affari e, pertanto, essere «associate», ai sensi del criterio dell’associazione, dal momento che il rapporto d’affari così generato va oggettivamente al di là del rapporto familiare che unisce tali persone. 50 Per quanto riguarda, più in particolare, l’errore di diritto nel quale sarebbe incorso il Tribunale al punto 78 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente e come risulta espressamente dal punto 77 di tale sentenza, il Tribunale non ha ignorato il fatto che essa occupava un posto di volontaria onoraria nell’esercizio della sua funzione di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione, il che non gli consentiva di controllarne gli affari.

Esso ha tuttavia ritenuto, a ragione, che tale presunta assenza di controllo, derivante dalla natura volontaria delle funzioni ricoperte dalla ricorrente in seno alla suddetta fondazione, fosse irrilevante al fine di stabilire se essa fosse associata al marito. 51 Infatti, al punto 78 di detta sentenza, letto in combinato disposto con il suo punto 70, il Tribunale ha correttamente considerato, conformemente alla definizione della nozione di «associazione» fornita al punto 63 della medesima sentenza e riprodotta in sostanza al punto 39 della presente sentenza, che tale associazione, che non deve necessariamente tradursi in un’attività economica, risultava dal fatto che la ricorrente condivideva interessi comuni con suo marito, sotto forma di un rapporto d’affari, svolgendo funzioni, quand’anche di natura volontaria e inidonee a consentirle di controllarne gli affari, nella fondazione BF Sinara incaricata di gestire le attività di beneficenza di due imprese di cui faceva parte suo marito. 52 Quanto all’asserito snaturamento degli elementi di prova che il Tribunale avrebbe commesso al punto 70 della sentenza impugnata, occorre rilevare che il Tribunale, lungi dall’ignorare il contenuto degli elementi di cui trattasi, ha effettivamente indicato, al punto 69 di tale sentenza, che la fondazione BF Sinara esercitava le attività di beneficenza di varie grandi imprese e agiva come l’operatore uniforme delle più grandi società commerciali dell’Oural.

Non si può tuttavia ritenere che esso abbia snaturato tale fatto o gli elementi di prova ad esso sottesi indicando, al punto 70 di detta sentenza, che tale fondazione era «strettamente» collegata a due di tali imprese e società commerciali in particolare, vale a dire la TMK e il gruppo Sinara.

Infatti, al fine di dimostrare l’esistenza di un rapporto d’affari tra la ricorrente e suo marito, il Tribunale poteva limitarsi, tenuto conto delle considerazioni di cui al punto precedente della presente sentenza, all’esame del rapporto tra, da un lato, detta fondazione in seno alla quale la ricorrente svolgeva la funzione di presidente del consiglio di direzione e, dall’altro, la TMK e il gruppo Sinara nei quali, come risulta dal punto 67 della sentenza impugnata, il marito della ricorrente esercitava un’attività alla data di adozione degli atti controversi. 53 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il rapporto di affari constatato dal Tribunale tra la ricorrente e suo marito non presenta un’intensità sufficiente per ritenere che un siffatto rapporto ecceda oggettivamente gli interessi comuni che due membri di una famiglia possono solitamente condividere nell’ambito del rapporto familiare che li unisce, occorre considerare che il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 70 della sentenza impugnata dimostra in modo giuridicamente sufficiente che gli interessi comuni condivisi da due coniugi sotto forma di un rapporto di affari vanno oggettivamente al di là del rapporto coniugale che li unisce a motivo degli stretti legami esistenti tra le rispettive entità nelle quali essi esercitano un’attività, nonché dell’importanza di tali entità. 54 Per di più, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’applicazione di misure restrittive alla sua situazione non è conforme agli obiettivi perseguiti dall’articolo 21 TUE e non è fondata, alla luce dell’articolo 215 TFUE, su un legame sufficiente con la Federazione russa, occorre ricordare, in primo luogo, che consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo e argomenti che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale.

Infatti, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi di ricorso e degli argomenti discussi dinanzi ai giudici di primo grado (sentenza del 17 ottobre 2024, PT [OSCURATO:PERSONA] e PT [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑112/23 P, EU:C:2024:899, punto 67 nonché giurisprudenza citata). 55 Orbene, con l’argomento summenzionato e in assenza di menzione di un qualsiasi punto della sentenza impugnata nell’ambito di tale argomento, sembra che la ricorrente miri non già a criticare il ragionamento in diritto svolto dal Tribunale nella sentenza impugnata, bensì a contestare la validità del criterio dell’associazione o l’applicazione che ne è stata fatta dal Consiglio alla sua situazione individuale, alla luce dell’articolo 21 TUE e dell’articolo 215 TFUE, e ciò indipendentemente da tale ragionamento.

In tal senso, si deve ritenere che essa faccia valere un argomento nuovo che occorre respingere in quanto irricevibile. 56 In secondo luogo, nei limiti in cui la ricorrente, rinviando a tale riguardo alla prima parte del suo terzo motivo, intende, con tale argomento, solo anticipare, in parte, un argomento analogo da essa dedotto nell’ambito di tale parte alla luce del rispetto del principio della certezza del diritto, quest’ultimo sarà trattato in sede di esame di detta parte. 57 Infine, per quanto riguarda l’argomento con cui la ricorrente contesta al Tribunale di essersi basato, nella sentenza impugnata, su precedenti giurisprudenziali le cui circostanze di fatto si distinguerebbero fondamentalmente da quelle del caso di specie, è sufficiente rilevare, oltre al fatto che la ricorrente non spiega in quale misura siffatti riferimenti asseritamente non pertinenti avrebbero inciso sul ragionamento del Tribunale e sul dispositivo della sentenza impugnata, che tali precedenti sono stati citati unicamente dal Tribunale, ai punti 63, 111, 113, 115 e 118 di tale sentenza, con riferimento a nozioni e principi giuridici generali, indipendenti dalle circostanze di fatto delle cause che hanno dato luogo a detti precedenti. 58 Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione.

Sul terzo motivo Argomenti delle parti 59 Con il suo terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel dichiarare, in sostanza, che le misure restrittive adottate dal Consiglio nei suoi confronti erano proporzionate e non violavano né i suoi diritti fondamentali né il principio della certezza del diritto. 60 Con la prima parte del suo terzo motivo, la ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel considerare, ai punti 119 e 120 della sentenza impugnata, che il criterio dell’associazione non viola il principio della certezza del diritto, sebbene esso abbia stabilito, ai punti 114 e 115 di tale sentenza, che il criterio dell’associazione era formulato in modo molto ampio e in termini vaghi.

La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dedurne che una siffatta formulazione non fornisce alcun elemento che consenta di limitare la portata del potere discrezionale del Consiglio, in particolare, al fine di selezionare le persone che possono soddisfare detto criterio.

Contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale al punto 111 della sentenza impugnata, ciò condurrebbe a risultati aleatori, il che sarebbe peraltro attestato dal fatto che, delle 1 100 persone che sarebbero state oggetto di misure restrittive all’inizio della guerra in Ucraina, il Consiglio avrebbe considerato solo due coniugi in totale. 61 Inoltre, il Tribunale avrebbe tentato invano di giustificare, al punto 116 della sentenza impugnata, il potere discrezionale illimitato concesso al Consiglio facendo riferimento al contesto giuridico chiaramente delimitato dagli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione adottata nell’ambito della guerra in Ucraina, mentre la ricorrente avrebbe ricoperto solo una funzione di membro non esecutivo di un’organizzazione di beneficenza.

La ricorrente sostiene altresì che, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe indicato al punto 118 della sentenza impugnata, suo marito non poteva più, a seguito della vendita delle sue azioni, eludere, per il suo tramite, le misure restrittive di cui lo stesso era oggetto e che un siffatto rischio di elusione, che sussisterebbe anche nel caso di due persone unite da un legame familiare ma che non soddisfano il criterio dell’associazione, non è menzionato nelle motivazioni che giustificano le misure restrittive che le sono state imposte. 62 Con la seconda parte del suo terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver rifiutato di considerare che le misure restrittive adottate nei suoi confronti e nei confronti di suo marito erano inidonee a contribuire a raggiungere l’obiettivo perseguito dagli atti controversi, il quale consisterebbe, come risulterebbe dal punto 104 della sentenza impugnata, nel fare pressione sui decisori russi responsabili della situazione in Ucraina.

Per quanto la riguarda, la ricorrente afferma di non rivestire alcuna importanza per il governo della Federazione russa, cosicché l’imposizione di misure restrittive nei suoi confronti non consentirebbe di esercitare una pressione su tale governo né di aumentare il costo della guerra in Ucraina per tale Federazione.

Inoltre, sarebbe incoerente esigere, come avrebbe fatto il Tribunale al punto 104 della sentenza impugnata, che la ricorrente suggerisca misure meno rigide, dato che siffatte misure sarebbero altrettanto inidonee a realizzare il suddetto obiettivo. 63 La ricorrente afferma peraltro che il Tribunale ha attribuito, ai punti 96, 97 e 107 della sentenza impugnata, un’importanza eccessiva alla rilevanza dei riesami periodici delle misure restrittive.

A suo avviso, la sua iscrizione è stata indebitamente prorogata a più riprese e i riesami periodici sono stati in parte effettuati senza la dovuta diligenza.

Il Consiglio avrebbe inoltre modificato il criterio g) e il criterio dell’associazione per limitare quest’ultimo al semplice legame familiare, consentendo così a tale istituzione di mantenere le misure restrittive nei suoi confronti. 64 Infine, la ricorrente ritiene che, ai punti 98, 99, 105 e 106 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia attribuito un’importanza eccessiva alle possibilità di chiedere un’autorizzazione all’uso dei fondi congelati o di ottenere un permesso di viaggio per ragioni umanitarie, mentre le misure restrittive di cui essa è oggetto hanno arrecato un pregiudizio materiale al contenuto essenziale dei suoi diritti fondamentali, privandola della possibilità di prendersi cura dei suoi nipoti che si trovano in Svizzera. 65 Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

Giudizio della Corte 66 Con la prima parte del suo terzo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare, ai punti 111, da 114 a 116 e da 118 a 120 della sentenza impugnata, che il criterio dell’associazione non concedeva un potere discrezionale eccessivo al Consiglio e rispettava quindi il principio della certezza del diritto. 67 A tal riguardo, occorre considerare che il Tribunale ha applicato correttamente la giurisprudenza relativa al principio della certezza del diritto, ricordata al punto 38 della presente sentenza e ai punti 113 e 115 della sentenza impugnata, dichiarando, ai punti 114 e 115 di quest’ultima sentenza, che il potere discrezionale conferito al Consiglio a causa della formulazione astratta e generale del criterio dell’associazione non è di per sé incompatibile con il principio della certezza del diritto, purché non sia arbitrario e non sia in contrasto con il requisito di prevedibilità previsto da tale principio.

Infatti, da tale giurisprudenza risulta che detto principio non è violato per il fatto che il legislatore dell’Unione utilizza una nozione giuridica astratta senza menzionare le diverse ipotesi concrete in cui essa può applicarsi, dal momento che la portata e le modalità di esercizio del potere discrezionale che ne deriva sono definite o determinabili con sufficiente chiarezza. 68 Il Tribunale non è neppure incorso in un errore di diritto dichiarando, ai punti 116 e da 118 a 120 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, il criterio dell’associazione rispetta il principio della certezza del diritto in quanto si inserisce in un contesto giuridico chiaramente delimitato dagli obiettivi perseguiti dalla normativa che disciplina le misure restrittive nei confronti della Federazione russa, vale a dire il rischio di elusione che tale criterio mira a contrastare. 69 A tal riguardo, occorre osservare che la ricorrente non contesta il fatto, rilevato dal Tribunale al punto 117 della sentenza impugnata, che il criterio dell’associazione è subordinato, nel suo caso, al «criterio sostanziale relativo agli imprenditori di spicco», vale a dire il criterio g), il quale riguarda, secondo lo stesso punto, gli imprenditori di spicco «che possono fornire fonti di reddito che consentono di finanziare le azioni della Russia che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina», in modo da esercitare una pressione sulle autorità russe, come risulta dal punto 104 della sentenza impugnata. 70 È in tale contesto che il Tribunale ha ricordato, in sostanza e correttamente, al punto 118 della sentenza impugnata, che, in quanto criterio subordinato a un criterio sostanziale, il criterio dell’associazione mira a prevenire o impedire il rischio non trascurabile che una persona sottoposta a misure restrittive in forza di tale criterio sostanziale possa esercitare pressioni sulle persone ad essa associate per eludere l’effetto delle misure che la riguardano, fermo restando che la Corte ha già dichiarato, nel contesto della decisione 2014/145, che l’imposizione di misure restrittive a persone associate ad altre persone a loro volta oggetto di tali misure persegue un siffatto obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, punto 32).

Il Tribunale ne ha quindi correttamente dedotto, ai punti 119 e 120 della sentenza impugnata, che il criterio dell’associazione definisce in modo oggettivo una categoria circoscritta di persone, cosicché il potere discrezionale del Consiglio è così limitato e conforme al principio della certezza del diritto. 71 D’altra parte, occorre ricordare che non è rilevante verificare se il rischio di elusione sia dimostrato in ogni singolo caso concreto (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, VTB Bank/Consiglio, C‑729/18 P, EU:C:2020:499, punto 66) né se la persona associata abbia un legame con le azioni delle autorità volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, né ancora se le misure restrittive che le sono state imposte in base al criterio dell’associazione consentano di raggiungere gli obiettivi perseguiti dal regime di misure restrittive adottato dall’Unione nei confronti della Federazione russa, vale a dire esercitare una pressione sulle autorità russe (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, punti 55, 61 e 63). 72 Infine, il Tribunale ha giustamente ricordato, al punto 111 della sentenza impugnata, che, sebbene il Consiglio non possa adottare misure restrittive nei confronti di persone che non soddisfano i criteri su cui si fonda l’imposizione di tali misure, esso dispone di un ampio potere discrezionale per decidere di imporne alle persone che soddisfano tali criteri.

Infatti, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 67 della presente sentenza, l’ampio margine di discrezionalità di cui il Consiglio dispone per identificare le persone che possono essere oggetto di misure restrittive in base a un criterio come quello dell’associazione non può essere considerato una violazione del principio della certezza del diritto, né si può contestare al Consiglio, tenuto conto di tale ampio margine di discrezionalità e del fatto che, come nel caso di specie, tale criterio è conforme al principio della certezza del diritto, di aver violato tale principio per il motivo che le misure restrittive da esso adottate non riguardano tutte le persone fisiche idonee a soddisfare le condizioni poste da detto criterio (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punti 307 e 308, nonché giurisprudenza citata). 73 Nell’ambito della seconda parte del suo terzo motivo, la ricorrente contesta, in primo luogo, al Tribunale di aver rifiutato di ritenere che le misure restrittive adottate nei confronti della stessa e del marito non fossero idonee a conseguire gli obiettivi perseguiti, vale a dire, come risulterebbe dal punto 104 della sentenza impugnata, esercitare una pressione sui decisori russi responsabili della situazione in Ucraina. 74 In via preliminare, occorre osservare che, come risulta dall’argomentazione della ricorrente riassunta al punto 86 della sentenza impugnata, quest’ultima si era limitata a sostenere l’imposizione di misure restrittive nei suoi confronti, e non nei confronti del marito, non contribuiva alla realizzazione degli obiettivi del regolamento n. 269/2014 modificato.

In tali circostanze, la ricorrente invoca, in sede di impugnazione, un argomento nuovo per quanto riguarda suo marito, cosicché, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 54 della presente sentenza, tale argomento è irricevibile, a differenza di quello che la riguarda. 75 Fatta salva tale osservazione preliminare, occorre ricordare che, al fine di stabilire se le misure restrittive adottate dall’Unione rispettino il principio di proporzionalità o se l’ingerenza nei diritti o nelle libertà garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea a causa di limitazioni a tali diritti o libertà da parte di un atto dell’Unione che impone misure restrittive sia proporzionata, occorre verificare, anzitutto, se tali misure rispondano a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, inoltre, se esse non siano manifestamente inidonee rispetto a tale obiettivo, vale a dire se non siano manifestamente inidonee a realizzarlo e, infine, se esse o, eventualmente, la limitazione di cui trattasi non eccedano manifestamente quanto è necessario per raggiungere detto obiettivo (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 233 e giurisprudenza citata). 76 Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che il Tribunale, ai punti 102 e 103 della sentenza impugnata, ha effettivamente esaminato l’adeguatezza delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente.

A tal riguardo, tenuto conto del fatto che, come indicato ai punti 70 e 71 della presente sentenza, le misure restrittive imposte a persone come la ricorrente mirano a evitare un rischio di elusione delle misure restrittive imposte a titolo primario all’associato a tali persone, non era necessario che il Tribunale verificasse, nell’ambito di tale esame dell’adeguatezza, se le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente fossero parimenti idonee ad esercitare una pressione sui decisori russi responsabili della situazione in Ucraina. 77 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento secondo cui il Tribunale, al punto 104 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente preteso dalla ricorrente che essa suggerisse misure meno rigide di quelle previste dalle misure restrittive, tale argomento è infondato.

Infatti, in tale punto, il Tribunale, dopo aver menzionato esso stesso siffatte misure meno rigide e aver constatato che esse non consentivano di raggiungere altrettanto efficacemente gli obiettivi perseguiti, ha constatato che la ricorrente non aveva fornito altri esempi di tali misure.

Orbene, il Tribunale non può, in mancanza di siffatti esempi, ovviare alla carenza della ricorrente, né si può presumere che le eventuali misure alternative che quest’ultima avrebbe potuto indicare sarebbero state necessariamente considerate inappropriate dal Tribunale (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 241 e giurisprudenza citata). 78 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe attribuito, ai punti da 96 a 99 e da 105 a 107 della sentenza impugnata, un’importanza eccessiva alla rilevanza dei riesami periodici delle misure restrittive nonché alle possibilità di chiedere un’autorizzazione all’uso dei fondi o di ottenere un permesso di viaggio per motivi umanitari, occorre constatare che, ai punti da 96 a 99 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato tali aspetti al fine di verificare se la limitazione dei diritti fondamentali della ricorrente da parte delle misure restrittive adottate nei suoi confronti rispettasse il contenuto essenziale di tali diritti, mentre ha riesaminato detti aspetti, ai punti da 105 a 107 di detta sentenza, ai fini del controllo della proporzionalità dell’ingerenza nei suoi diritti fondamentali.

In tali circostanze, non si può ritenere che il Tribunale abbia attribuito un’«importanza eccessiva» a detti aspetti.

In ogni caso, la ricorrente non ha precisato le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe attribuito loro un’«importanza eccessiva» né l’errore di diritto nel quale sarebbe incorso (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punti 245 e 246). 79 Nei limiti in cui la ricorrente afferma che il suo inserimento è stato indebitamente prorogato a più riprese, che i riesami periodici sono stati effettuati in parte senza la dovuta diligenza e che il Consiglio ha successivamente modificato il criterio g) e il criterio di associazione per limitarlo al semplice legame familiare, è sufficiente rilevare che tali allegazioni costituiscono argomenti nuovi che, per di più, mirano a contestare altri atti adottati nei confronti della ricorrente, cosicché esse devono essere dichiarate irricevibili, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 54 della presente sentenza. 80 Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, occorre respingere il terzo motivo e, pertanto, l’impugnazione nella sua interezza.

Sulle spese 81 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 82 La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Firme * Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina – Decisione 2014/145/PESC – Articolo 2, paragrafo 1, in fine – Misure restrittive imposte a una persona fisica associata a un’altra persona fisica a sua volta soggetta a misure restrittive – Nozione di “associazione” nel caso di due persone unite da un legame familiare » Nella causa C‑695/23 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], residente in Ekaterinburg (Russia), rappresentata inizialmente da A. Egger, P. Goeth, G. Lansky e. Steiner, Rechtsanwälte, successivamente da M.F. Ciancio e A. Saccucci, avvocati, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da B. Driessen e S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuto in primo grado, LA CORTE (Decima Sezione), composta da B. Smulders, presidente di sezione, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente della Quinta Sezione, e J. Passer, giudice, avvocato generale: L. Medina cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑272/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:491), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 31), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi»), nella parte in cui tali due atti inseriscono il suo nome negli elenchi ad essi allegati. Contesto normativo e fatti 2 Il contesto fattuale e giuridico del caso di specie è esposto ai punti da 2 a 17 della sentenza impugnata. Ai fini della presente causa, esso può essere sintetizzato e integrato come segue. 3 La causa si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate dall’Unione europea a partire dal 2014 in risposta alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 4 La ricorrente è di nazionalità russa. 5 Il 17 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16). 6 Nella stessa data, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6). Decisione 2014/145 7 L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata, in particolare, dalla decisione 2022/329 (in prosieguo: la «decisione 2014/145»), impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie, fatte salve le deroghe precisate ai paragrafi 2, 3 e 6 di tale articolo 1, per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio, tra l’altro, alle persone fisiche che soddisfano il criterio previsto in particolare alla lettera e), nonché alle persone fisiche ad esse associate. 8 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti, in particolare, alle persone fisiche che soddisfano il criterio definito da tale lettera g), nonché alle persone fisiche ad esse associate, criterio che è sostanzialmente identico a quello previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), di tale decisione. L’articolo 2, paragrafo 1, di detta decisione è così formulato: «Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: (…) g)      imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina; (…) e le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad esse associati elencate nell’allegato». 9 L’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, 7 e 8 della decisione 2014/145 prevede, in sostanza, che le autorità competenti degli Stati membri possano, in determinate circostanze e condizioni, autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati e autorizzare pagamenti a determinate entità e che le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi inseriti nell’elenco di cui all’allegato di tale decisione possano effettuare pagamenti dovuti nell’ambito di un contratto concluso prima della data in cui essi sono stati inseriti in tale elenco. 10 L’articolo 6, comma 3, di detta decisione dispone che quest’ultima è costantemente riesaminata e deve essere, se del caso, prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. Regolamento n. 269/2014 11 L’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 269/2014, come modificato, in particolare, dal regolamento 2022/330 (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»), prevede, in combinato disposto con l’articolo 2 di tale regolamento, il congelamento dei capitali e delle risorse economiche appartenenti, in particolare, alle persone fisiche che soddisfano il criterio definito da tale lettera g), nonché alle persone fisiche ad esse associate, in modo sostanzialmente identico a quanto prevede l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g) e in fine , della decisione 2014/145. 12 Gli articoli da 4 a 6 ter di detto regolamento riprendono, in sostanza, le stesse disposizioni contenute, rispettivamente, nei paragrafi da 3 a 5, 7 e 8 dell’articolo 2 della decisione 2014/145. 13 L’articolo 14, paragrafo 4, del medesimo regolamento dispone che l’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Atti controversi 14 Il 9 marzo 2022, tenuto conto della gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato gli atti controversi. Con tali atti, il nome della ricorrente è stato aggiunto, rispettivamente, all’elenco allegato alla decisione 2014/145 nonché all’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014, per i seguenti motivi: «[La ricorrente] è la presidente del consiglio di amministrazione di BF “Sinara”, una fondazione che svolge attività di beneficenza di grandi imprese, tra cui PJSC [OSCURATO:PERSONA]. È la moglie di [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione della PJSC [OSCURATO:PERSONA], una ditta russa produttrice di tubi in acciaio per l’industria petrolifera e del gas a livello mondiale. [OSCURATO:PERSONA] A. Pumpyansky è un uomo d’affari russo miliardario. È anche presidente e membro del consiglio di amministrazione del gruppo Sinara. Entrambe le società sostengono la cooperazione con le autorità della Federazione russa e le imprese di proprietà dello Stato, tra cui Russian railways, Gazprom e Rosneft, e traggono vantaggio da detta cooperazione. [La ricorrente] è pertanto una persona fisica associata a uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 15 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 maggio 2022, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento degli atti controversi per le parti che la riguardano. Nell’ambito del suo ricorso di annullamento, essa contestava, con un primo motivo, la valutazione del Consiglio secondo cui la sua situazione soddisfaceva il criterio previsto all’articolo 1, paragrafo 1, in fine , e all’articolo 2, paragrafo 1, in fine , della decisione 2014/145 nonché all’articolo 3, paragrafo 1, in fine , del regolamento n. 269/2014 (in prosieguo: il «criterio dell’associazione»), in quanto essa sarebbe «associata» al marito che era stato a sua volta oggetto di misure restrittive in base al criterio previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 269/2014 [in prosieguo: il «criterio g)»]. Con un secondo motivo, essa riteneva inoltre che il Consiglio avesse violato i suoi diritti fondamentali nonché il principio di proporzionalità. 16 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente. Dopo aver considerato, ai punti da 49 a 60 di tale sentenza, che il Consiglio non era incorso in errori di valutazione inserendo il marito della ricorrente nell’elenco contenuto all’allegato della decisione 2014/145 e all’allegato I del regolamento n. 269/2014 sulla base del criterio g), esso ha dichiarato, ai punti da 62 a 84 di detta sentenza, che il Consiglio aveva potuto validamente ritenere che la ricorrente fosse effettivamente associata a suo marito, ai sensi del criterio dell’associazione. 17 A tale riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 63 della sentenza impugnata, che la nozione di «associazione» riguarda persone fisiche o giuridiche che, in generale, sono legate da interessi comuni senza che tuttavia sia necessario un legame per mezzo di un’attività economica, ma che non possono tuttavia basarsi esclusivamente su un legame familiare. Esso ha quindi considerato, al punto 70 di tale sentenza, che, sebbene la ricorrente non esercitasse funzioni dirette in due società nelle quali suo marito esercitava un’attività, i due coniugi erano vincolati da interessi comuni che andavano al di là del legame familiare che li univa, in quanto la ricorrente svolgeva funzioni importanti in una fondazione incaricata di gestire le attività di beneficenza di queste due società. Il Tribunale ne ha quindi concluso, al punto 71 di detta sentenza, che il Consiglio aveva fornito un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti idonei a mettere in evidenza il legame di associazione della ricorrente con un imprenditore di spicco, ai sensi del criterio g), a causa sia del legame familiare sia dal legame d’affari che li univa. Dopo aver considerato che gli altri argomenti della ricorrente non mettevano in discussione tale conclusione, esso ha respinto, al punto 85 della medesima sentenza, il primo motivo in quanto infondato. 18 Il Tribunale ha peraltro respinto, al punto 121 della sentenza impugnata, il secondo motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali della ricorrente. In sostanza, esso ha considerato, ai punti da 89 a 109 di tale sentenza, che la limitazione dell’esercizio dei diritti fondamentali della ricorrente, causata dalle misure restrittive adottate nei suoi confronti, soddisfaceva le quattro condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra cui quella relativa al principio di proporzionalità. Esso ha peraltro dichiarato, ai punti da 110 a 120 di detta sentenza, che, adottando misure restrittive nei confronti della ricorrente, il Consiglio non aveva violato il principio della parità di trattamento e non aveva neppure violato il principio della certezza del diritto nonostante il fatto che la nozione di «associazione» fosse formulata in modo ampio e gli conferisse un potere discrezionale. 19 Il Tribunale, avendo così respinto i due motivi della ricorrente, al punto 121 della sentenza impugnata ha respinto integralmente il ricorso. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 20 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia: –        annullare la sentenza impugnata; –        statuire sul ricorso nel merito e annullare gli atti controversi per le parti che la riguardano, e –        condannare il Consiglio alle spese, comprese quelle sostenute in primo grado, o –        in subordine, annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa al Tribunale e riservare le spese. 21 Il Consiglio chiede che la Corte voglia: –        respingere l’impugnazione; –        in subordine, nel caso in cui la Corte decidesse di annullare la sentenza impugnata e di avocare a sé la causa, respingere il ricorso nel merito, e –        condannare la ricorrente alle spese dei due gradi di giudizio. 22 Con decisione 18 settembre 2024, il presidente della Corte ha sospeso il procedimento fino alla pronuncia della sentenza nella causa C‑696/23. Il 26 marzo 2026, la Corte ha pronunciato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245). Con decisione dello stesso giorno, il procedimento è stato ripreso nella presente causa. 23 Con lettere della cancelleria della Corte del 21 aprile 2026, le parti sono state informate della pronuncia di tale sentenza e interrogate sulle conseguenze che potevano esserne tratte ai fini della presente causa. Il Consiglio e la ricorrente hanno presentato le loro osservazioni al riguardo, rispettivamente con lettere del 13 maggio 2026 e del 21 maggio 2026. Sull’impugnazione 24 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi vertenti su errori di diritto nei quali il Tribunale sarebbe incorso, in primo luogo, nel ritenere che suo marito potesse essere qualificato come «uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», ai sensi del criterio g); in secondo luogo, nel dichiarare che essa era «associata» a suo marito, ai sensi del criterio dell’associazione, e, in terzo luogo, nel decidere che le misure restrittive adottate nei suoi confronti erano proporzionate e non violavano i suoi diritti fondamentali. Sul primo motivo 25 Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel considerare, ai punti 49 e 54 della sentenza impugnata, che il Consiglio non era incorso in un errore di valutazione nel qualificare suo marito come «uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», ai sensi del criterio g). 26 Il Consiglio fa valere che il primo motivo è irricevibile in quanto la ricorrente cerca di mettere in discussione le constatazioni e le valutazioni di fatto operate dal Tribunale. In ogni caso, tale istituzione contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente. 27 Occorre rilevare che, interrogata sulle conseguenze da trarre dalla sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245), la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al suo primo motivo di impugnazione. 28 In tali circostanze, non è più necessario statuire su tale motivo né sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio. Sul secondo motivo Argomenti delle parti 29 Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che il Consiglio avesse potuto validamente qualificarla come persona «associata» al marito, ai sensi del criterio dell’associazione. A suo avviso, il Tribunale avrebbe attribuito, ai punti 64 e 65, 70 e 71, da 74 a 76 e 78 della sentenza impugnata, un’importanza eccessiva al legame familiare che la unisce al marito, pur avendo affermato, al punto 63 di tale sentenza, che gli interessi comuni che legano due membri di una famiglia non possono fondarsi esclusivamente sul legame familiare che unisce tali membri affinché sia soddisfatto il criterio dell’associazione. 30 Inoltre, considerando, allo stesso punto, nonché al punto 70 della sentenza impugnata, che la nozione di «associazione» comprende persone legate da interessi comuni che vanno al di là del legame familiare che le unisce, il Tribunale avrebbe adottato, in violazione del principio della certezza del diritto, un’interpretazione non solo eccessivamente ampia, ma anche insufficientemente chiara sul piano concettuale, in quanto il legame familiare è comunemente caratterizzato da interessi comuni che non sarebbero idonei a dimostrare l’esistenza di un rapporto che vada oltre tale legame. 31 La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che intratteneva un rapporto d’affari con suo marito. Anzitutto, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe indicato al punto 64 della sentenza impugnata, la ricorrente non avrebbe mai svolto alcuna funzione all’interno delle società nelle quali suo marito esercitava le proprie funzioni, vale a dire la TMK e il gruppo Sinara, circostanza che il Tribunale avrebbe peraltro riconosciuto al punto 70 di tale sentenza. 32 Inoltre, la ricorrente contesta al Tribunale di aver considerato che le rispettive attività svolte da lei e dal marito in entità diverse dimostravano a sufficienza l’esistenza di un rapporto d’affari tra i due. In particolare, il Tribunale avrebbe ignorato che, nella fondazione, essa occupava solo una funzione di volontaria onoraria, cosicché non avrebbe dovuto dichiarare, al punto 78 della sentenza impugnata, che la questione dell’assenza di controllo da parte della ricorrente su tale fondazione era irrilevante. Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova al punto 70 di tale sentenza considerando che detta fondazione era «strettamente» legata alla TMK e al gruppo Sinara, pur avendo constatato, al punto 69 di detta sentenza, che queste due società erano solo investitori, tra gli altri, di quest’ultima e presentavano quindi un legame tenue con essa. Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso per l’esistenza di un rapporto d’affari tra la ricorrente e suo marito, sebbene quest’ultimo avesse ceduto le sue azioni in dette società e avesse ricoperto funzioni ufficiali al loro interno solo per garantire una transizione agevole prima di dimettersi dalle sue funzioni. 33 La ricorrente ritiene altresì che il Tribunale abbia mancato di chiarezza nel considerare, ai punti 64, 70, 71 e 74 della sentenza impugnata, che essa era associata con suo marito sia da un rapporto di affari sia da un interesse comune. Inoltre, la sentenza impugnata non sarebbe sufficientemente motivata per dimostrare che la funzione della ricorrente in seno all’organizzazione caritativa fosse tale da configurare un interesse che riguardava non solo lei stessa, ma anche suo marito, dato che un siffatto interesse deve quantomeno raggiungere un grado minimo di intensità per consentire un’associazione tra due individui. 34 Inoltre, l’applicazione di misure restrittive a un membro non esecutivo del consiglio di amministrazione di un’organizzazione di beneficenza, come la ricorrente, non sarebbe conforme agli obiettivi perseguiti sia dall’articolo 21 TUE sia dagli atti controversi e non sarebbe fondata, in forza dell’articolo 215 TFUE, su un legame sufficiente con lo Stato terzo al quale l’Unione si oppone, vale a dire, nel caso di specie, la Federazione russa. 35 Infine, la ricorrente ritiene che le sentenze citate dal Tribunale a sostegno della sua interpretazione della nozione di associazione, vale a dire le sentenze dell’8 marzo 2023, Prigozhina/Consiglio (T‑212/22, EU:T:2023:104), del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e Commissione (C‑330/15 P, EU:C:2016:601), e del 4 settembre 2015, NIOC e a./Consiglio (T‑577/12, U:T:2015:596), non si applichino al suo caso, in quanto, rispettivamente, essa non detiene alcuna società insieme al marito, non occupa alcuna posizione di rilievo in Russia e non è un’entità. 36 Pur considerando che, con i suoi argomenti riassunti al punto 32 della presente sentenza, la ricorrente cerca di mettere in discussione constatazioni di fatto del Tribunale, il che le renderebbe irricevibili, il Consiglio contesta la fondatezza di tutti gli argomenti della ricorrente. Giudizio della Corte 37 Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura della ricorrente relativa alla violazione del principio della certezza del diritto da parte del Tribunale in sede di interpretazione della nozione di «associazione» al punto 63 della sentenza impugnata, essa deve essere respinta. 38 A tal proposito, occorre ricordare che tale principio diritto esige, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli. Esso impone in particolare che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza. Tuttavia, tali esigenze non possono essere intese nel senso che esse ostano a che il legislatore dell’Unione, nell’ambito di una norma che esso adotta, utilizzi una nozione giuridica astratta né nel senso che impongono che una simile norma astratta menzioni le diverse ipotesi concrete in cui essa può essere applicata, in quanto il legislatore non può determinare in anticipo tutte le suddette ipotesi né può farlo il giudice dell’Unione quando interpreta tale norma (sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 188 e giurisprudenza citata). 39 Al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che la nozione di «associazione» riguardava persone che, in generale, sono legate da interessi comuni senza che tuttavia sia necessario un legame per mezzo di un’attività economica né che si fondi esclusivamente su un legame familiare. 40 Orbene, da un lato, tale definizione non equivale a circoscrivere la nozione di associazione, per quanto riguarda le persone fisiche, all’esistenza di un semplice legame familiare. L’interpretazione accolta dal Tribunale implica infatti che interessi comuni che vanno oggettivamente al di là di detto nesso devono essere riportati affinché i familiari possano essere considerati «associati», ai sensi del criterio di associazione. Così facendo, il Tribunale ha dichiarato che gli interessi comuni di tali membri devono andare oltre la semplice comunanza di interessi inerente a qualsiasi rapporto familiare (sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, punti 29 e 30). 41 Dall’altro lato, al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha individuato criteri sufficientemente chiari e precisi ai fini dell’applicazione di tale nozione nel caso di due persone unite da un legame familiare, mentre non gli si imponeva di menzionare in dettaglio le ipotesi in cui detta nozione poteva applicarsi per il fatto che, da un lato, quest’ultima deve ricevere un’interpretazione estensiva e, dall’altro, come rilevato dal Tribunale al punto 63 della sentenza impugnata e come ammesso dalla stessa ricorrente nelle sue memorie dinanzi alla Corte, i tipi di rapporto che essa può coprire dipendono «dal contesto e dalle circostanze in questione» (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, punti 32 e 34). 42 In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non ha attribuito, ai punti 64, 65, 70, 71, da 74 a 76 e 78 della sentenza impugnata, un’importanza eccessiva al legame familiare che la unisce al marito. Se è pur vero che il Tribunale ricorda ripetutamente, ai punti 64, 71, 74 e 78 di tale sentenza, che il Consiglio ha ritenuto che la ricorrente fosse legata al marito a causa del loro legame familiare e di un rapporto d’affari e che esso constata inoltre, al punto 65 di detta sentenza, che la ricorrente è sposata con il sig. [OSCURATO:PERSONA], ciò non toglie che, conformemente alla definizione della nozione di «associazione» fornita al punto 63 della medesima sentenza, il Tribunale ha indicato, ai punti 70, 75 e 76 di quest’ultima, che tale rapporto d’affari tra la ricorrente e suo marito rifletteva l’esistenza di interessi comuni che andavano al di là del legame familiare che li univa e che la loro associazione non si basava quindi esclusivamente su quest’ultimo legame. 43 Peraltro, il Tribunale non ha mancato di chiarezza per il fatto che avrebbe asseritamente ritenuto che la ricorrente fosse associata con suo marito sia da un rapporto d’affari sia da un interesse comune. Infatti, dai punti 70 e 71 della sentenza impugnata, letti in combinato disposto con la definizione della nozione di «associazione» di cui al punto 63 di tale sentenza, risulta che, per determinare se esista un’associazione tra due persone, occorre dimostrare l’esistenza di interessi comuni tra queste ultime, interessi che possono tradursi, in particolare, in un rapporto d’affari. Pertanto, il Tribunale ha considerato, in tali punti 70 e 71, che la ricorrente e suo marito condividevano interessi comuni sotto forma di un rapporto d’affari, ai sensi del criterio dell’associazione. 44 In terzo luogo, considerando che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato, al punto 64 della sentenza impugnata, che essa svolgeva funzioni in seno alla TMK o al gruppo Sinara, la ricorrente interpreta erroneamente tale punto. In detto punto, il Tribunale si è limitato a ricordare che il Consiglio aveva ritenuto che la ricorrente fosse associata a suo marito a causa del loro legame familiare e del rapporto d’affari che li univa, tenuto conto delle loro «rispettive» funzioni in seno alla TMK, al gruppo Sinara e alla fondazione BF Sinara. Dall’aggettivo «rispettivo», letto in combinato disposto con gli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale ai punti 67 e 68 della sentenza impugnata, risulta che la ricorrente svolgeva funzioni in seno alla fondazione BF Sinara, mentre suo marito svolgeva funzioni in seno alla TMK e al gruppo Sinara, il che è del resto confermato dalla conclusione del Tribunale al punto 70 di tale sentenza. 45 Per quanto riguarda, in quarto luogo, gli argomenti della ricorrente riassunti al punto 32 della presente sentenza e la cui ricevibilità è contestata dal Consiglio, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 256 TFUE e dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza sostanziale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Detta valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a esercitare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 158 nonché giurisprudenza citata). 46 Inoltre, qualora un ricorrente alleghi lo snaturamento di elementi di fatto o di prova da parte del Tribunale, lo stesso deve, in forza dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di analisi che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Peraltro, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 378 e giurisprudenza citata). 47 Anzitutto, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente concluso per l’esistenza di un rapporto d’affari tra lei e suo marito sebbene quest’ultimo avesse ceduto le sue azioni in dette società e avesse ricoperto cariche ufficiali in seno agli organi di queste ultime solo per garantire una transizione agevole, occorre constatare che tale argomento è strettamente connesso al primo motivo al quale la ricorrente rinvia. Tenuto conto del fatto che essa ha rinunciato a tale motivo, si deve ritenere che non vi sia più luogo a statuire su tale argomento. In ogni caso, la Corte, ai punti da 183 a 185 della sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245), ha confermato che, ai punti 63 e 65 della sua sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑270/22), il Tribunale non era incorso in un errore di diritto nel ritenere, in sostanza, che non fosse necessario dimostrare, al fine di qualificare il marito della ricorrente come «imprenditore di spicco», che quest’ultimo esercitasse sempre, fino alla data di adozione delle misure restrittive nei suoi confronti, un controllo reale ed effettivo su tali società. 48 Inoltre, per quanto riguarda il resto degli argomenti della ricorrente riassunti al punto 32 della presente sentenza, occorre dichiararli ricevibili nella loro interezza, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 45 della presente sentenza. Infatti, contrariamente a quanto afferma il Consiglio, la ricorrente non cerca, con tali argomenti, di mettere semplicemente in discussione le constatazioni e le valutazioni di fatto del Tribunale, ma critica la qualificazione giuridica del rapporto d’affari operata dal Tribunale, facendo valere, in particolare, uno snaturamento degli elementi di prova. 49 Per di più, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 40 a 43 della presente sentenza, occorre considerare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto dichiarando, in sostanza, al punto 70 della sentenza impugnata, che, a seconda delle circostanze, due persone fisiche quali la ricorrente e suo marito possono, pur svolgendo funzioni in entità diverse collegate tra loro, condividere interessi comuni sotto forma di un rapporto d’affari e, pertanto, essere «associate», ai sensi del criterio dell’associazione, dal momento che il rapporto d’affari così generato va oggettivamente al di là del rapporto familiare che unisce tali persone. 50 Per quanto riguarda, più in particolare, l’errore di diritto nel quale sarebbe incorso il Tribunale al punto 78 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente e come risulta espressamente dal punto 77 di tale sentenza, il Tribunale non ha ignorato il fatto che essa occupava un posto di volontaria onoraria nell’esercizio della sua funzione di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione, il che non gli consentiva di controllarne gli affari. Esso ha tuttavia ritenuto, a ragione, che tale presunta assenza di controllo, derivante dalla natura volontaria delle funzioni ricoperte dalla ricorrente in seno alla suddetta fondazione, fosse irrilevante al fine di stabilire se essa fosse associata al marito. 51 Infatti, al punto 78 di detta sentenza, letto in combinato disposto con il suo punto 70, il Tribunale ha correttamente considerato, conformemente alla definizione della nozione di «associazione» fornita al punto 63 della medesima sentenza e riprodotta in sostanza al punto 39 della presente sentenza, che tale associazione, che non deve necessariamente tradursi in un’attività economica, risultava dal fatto che la ricorrente condivideva interessi comuni con suo marito, sotto forma di un rapporto d’affari, svolgendo funzioni, quand’anche di natura volontaria e inidonee a consentirle di controllarne gli affari, nella fondazione BF Sinara incaricata di gestire le attività di beneficenza di due imprese di cui faceva parte suo marito. 52 Quanto all’asserito snaturamento degli elementi di prova che il Tribunale avrebbe commesso al punto 70 della sentenza impugnata, occorre rilevare che il Tribunale, lungi dall’ignorare il contenuto degli elementi di cui trattasi, ha effettivamente indicato, al punto 69 di tale sentenza, che la fondazione BF Sinara esercitava le attività di beneficenza di varie grandi imprese e agiva come l’operatore uniforme delle più grandi società commerciali dell’Oural. Non si può tuttavia ritenere che esso abbia snaturato tale fatto o gli elementi di prova ad esso sottesi indicando, al punto 70 di detta sentenza, che tale fondazione era «strettamente» collegata a due di tali imprese e società commerciali in particolare, vale a dire la TMK e il gruppo Sinara. Infatti, al fine di dimostrare l’esistenza di un rapporto d’affari tra la ricorrente e suo marito, il Tribunale poteva limitarsi, tenuto conto delle considerazioni di cui al punto precedente della presente sentenza, all’esame del rapporto tra, da un lato, detta fondazione in seno alla quale la ricorrente svolgeva la funzione di presidente del consiglio di direzione e, dall’altro, la TMK e il gruppo Sinara nei quali, come risulta dal punto 67 della sentenza impugnata, il marito della ricorrente esercitava un’attività alla data di adozione degli atti controversi. 53 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il rapporto di affari constatato dal Tribunale tra la ricorrente e suo marito non presenta un’intensità sufficiente per ritenere che un siffatto rapporto ecceda oggettivamente gli interessi comuni che due membri di una famiglia possono solitamente condividere nell’ambito del rapporto familiare che li unisce, occorre considerare che il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 70 della sentenza impugnata dimostra in modo giuridicamente sufficiente che gli interessi comuni condivisi da due coniugi sotto forma di un rapporto di affari vanno oggettivamente al di là del rapporto coniugale che li unisce a motivo degli stretti legami esistenti tra le rispettive entità nelle quali essi esercitano un’attività, nonché dell’importanza di tali entità. 54 Per di più, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’applicazione di misure restrittive alla sua situazione non è conforme agli obiettivi perseguiti dall’articolo 21 TUE e non è fondata, alla luce dell’articolo 215 TFUE, su un legame sufficiente con la Federazione russa, occorre ricordare, in primo luogo, che consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo e argomenti che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Infatti, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi di ricorso e degli argomenti discussi dinanzi ai giudici di primo grado (sentenza del 17 ottobre 2024, PT [OSCURATO:PERSONA] e PT [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑112/23 P, EU:C:2024:899, punto 67 nonché giurisprudenza citata). 55 Orbene, con l’argomento summenzionato e in assenza di menzione di un qualsiasi punto della sentenza impugnata nell’ambito di tale argomento, sembra che la ricorrente miri non già a criticare il ragionamento in diritto svolto dal Tribunale nella sentenza impugnata, bensì a contestare la validità del criterio dell’associazione o l’applicazione che ne è stata fatta dal Consiglio alla sua situazione individuale, alla luce dell’articolo 21 TUE e dell’articolo 215 TFUE, e ciò indipendentemente da tale ragionamento. In tal senso, si deve ritenere che essa faccia valere un argomento nuovo che occorre respingere in quanto irricevibile. 56 In secondo luogo, nei limiti in cui la ricorrente, rinviando a tale riguardo alla prima parte del suo terzo motivo, intende, con tale argomento, solo anticipare, in parte, un argomento analogo da essa dedotto nell’ambito di tale parte alla luce del rispetto del principio della certezza del diritto, quest’ultimo sarà trattato in sede di esame di detta parte. 57 Infine, per quanto riguarda l’argomento con cui la ricorrente contesta al Tribunale di essersi basato, nella sentenza impugnata, su precedenti giurisprudenziali le cui circostanze di fatto si distinguerebbero fondamentalmente da quelle del caso di specie, è sufficiente rilevare, oltre al fatto che la ricorrente non spiega in quale misura siffatti riferimenti asseritamente non pertinenti avrebbero inciso sul ragionamento del Tribunale e sul dispositivo della sentenza impugnata, che tali precedenti sono stati citati unicamente dal Tribunale, ai punti 63, 111, 113, 115 e 118 di tale sentenza, con riferimento a nozioni e principi giuridici generali, indipendenti dalle circostanze di fatto delle cause che hanno dato luogo a detti precedenti. 58 Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione. Sul terzo motivo Argomenti delle parti 59 Con il suo terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel dichiarare, in sostanza, che le misure restrittive adottate dal Consiglio nei suoi confronti erano proporzionate e non violavano né i suoi diritti fondamentali né il principio della certezza del diritto. 60 Con la prima parte del suo terzo motivo, la ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel considerare, ai punti 119 e 120 della sentenza impugnata, che il criterio dell’associazione non viola il principio della certezza del diritto, sebbene esso abbia stabilito, ai punti 114 e 115 di tale sentenza, che il criterio dell’associazione era formulato in modo molto ampio e in termini vaghi. La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dedurne che una siffatta formulazione non fornisce alcun elemento che consenta di limitare la portata del potere discrezionale del Consiglio, in particolare, al fine di selezionare le persone che possono soddisfare detto criterio. Contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale al punto 111 della sentenza impugnata, ciò condurrebbe a risultati aleatori, il che sarebbe peraltro attestato dal fatto che, delle 1 100 persone che sarebbero state oggetto di misure restrittive all’inizio della guerra in Ucraina, il Consiglio avrebbe considerato solo due coniugi in totale. 61 Inoltre, il Tribunale avrebbe tentato invano di giustificare, al punto 116 della sentenza impugnata, il potere discrezionale illimitato concesso al Consiglio facendo riferimento al contesto giuridico chiaramente delimitato dagli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione adottata nell’ambito della guerra in Ucraina, mentre la ricorrente avrebbe ricoperto solo una funzione di membro non esecutivo di un’organizzazione di beneficenza. La ricorrente sostiene altresì che, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe indicato al punto 118 della sentenza impugnata, suo marito non poteva più, a seguito della vendita delle sue azioni, eludere, per il suo tramite, le misure restrittive di cui lo stesso era oggetto e che un siffatto rischio di elusione, che sussisterebbe anche nel caso di due persone unite da un legame familiare ma che non soddisfano il criterio dell’associazione, non è menzionato nelle motivazioni che giustificano le misure restrittive che le sono state imposte. 62 Con la seconda parte del suo terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver rifiutato di considerare che le misure restrittive adottate nei suoi confronti e nei confronti di suo marito erano inidonee a contribuire a raggiungere l’obiettivo perseguito dagli atti controversi, il quale consisterebbe, come risulterebbe dal punto 104 della sentenza impugnata, nel fare pressione sui decisori russi responsabili della situazione in Ucraina. Per quanto la riguarda, la ricorrente afferma di non rivestire alcuna importanza per il governo della Federazione russa, cosicché l’imposizione di misure restrittive nei suoi confronti non consentirebbe di esercitare una pressione su tale governo né di aumentare il costo della guerra in Ucraina per tale Federazione. Inoltre, sarebbe incoerente esigere, come avrebbe fatto il Tribunale al punto 104 della sentenza impugnata, che la ricorrente suggerisca misure meno rigide, dato che siffatte misure sarebbero altrettanto inidonee a realizzare il suddetto obiettivo. 63 La ricorrente afferma peraltro che il Tribunale ha attribuito, ai punti 96, 97 e 107 della sentenza impugnata, un’importanza eccessiva alla rilevanza dei riesami periodici delle misure restrittive. A suo avviso, la sua iscrizione è stata indebitamente prorogata a più riprese e i riesami periodici sono stati in parte effettuati senza la dovuta diligenza. Il Consiglio avrebbe inoltre modificato il criterio g) e il criterio dell’associazione per limitare quest’ultimo al semplice legame familiare, consentendo così a tale istituzione di mantenere le misure restrittive nei suoi confronti. 64 Infine, la ricorrente ritiene che, ai punti 98, 99, 105 e 106 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia attribuito un’importanza eccessiva alle possibilità di chiedere un’autorizzazione all’uso dei fondi congelati o di ottenere un permesso di viaggio per ragioni umanitarie, mentre le misure restrittive di cui essa è oggetto hanno arrecato un pregiudizio materiale al contenuto essenziale dei suoi diritti fondamentali, privandola della possibilità di prendersi cura dei suoi nipoti che si trovano in Svizzera. 65 Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente. Giudizio della Corte 66 Con la prima parte del suo terzo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare, ai punti 111, da 114 a 116 e da 118 a 120 della sentenza impugnata, che il criterio dell’associazione non concedeva un potere discrezionale eccessivo al Consiglio e rispettava quindi il principio della certezza del diritto. 67 A tal riguardo, occorre considerare che il Tribunale ha applicato correttamente la giurisprudenza relativa al principio della certezza del diritto, ricordata al punto 38 della presente sentenza e ai punti 113 e 115 della sentenza impugnata, dichiarando, ai punti 114 e 115 di quest’ultima sentenza, che il potere discrezionale conferito al Consiglio a causa della formulazione astratta e generale del criterio dell’associazione non è di per sé incompatibile con il principio della certezza del diritto, purché non sia arbitrario e non sia in contrasto con il requisito di prevedibilità previsto da tale principio. Infatti, da tale giurisprudenza risulta che detto principio non è violato per il fatto che il legislatore dell’Unione utilizza una nozione giuridica astratta senza menzionare le diverse ipotesi concrete in cui essa può applicarsi, dal momento che la portata e le modalità di esercizio del potere discrezionale che ne deriva sono definite o determinabili con sufficiente chiarezza. 68 Il Tribunale non è neppure incorso in un errore di diritto dichiarando, ai punti 116 e da 118 a 120 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, il criterio dell’associazione rispetta il principio della certezza del diritto in quanto si inserisce in un contesto giuridico chiaramente delimitato dagli obiettivi perseguiti dalla normativa che disciplina le misure restrittive nei confronti della Federazione russa, vale a dire il rischio di elusione che tale criterio mira a contrastare. 69 A tal riguardo, occorre osservare che la ricorrente non contesta il fatto, rilevato dal Tribunale al punto 117 della sentenza impugnata, che il criterio dell’associazione è subordinato, nel suo caso, al «criterio sostanziale relativo agli imprenditori di spicco», vale a dire il criterio g), il quale riguarda, secondo lo stesso punto, gli imprenditori di spicco «che possono fornire fonti di reddito che consentono di finanziare le azioni della Russia che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina», in modo da esercitare una pressione sulle autorità russe, come risulta dal punto 104 della sentenza impugnata. 70 È in tale contesto che il Tribunale ha ricordato, in sostanza e correttamente, al punto 118 della sentenza impugnata, che, in quanto criterio subordinato a un criterio sostanziale, il criterio dell’associazione mira a prevenire o impedire il rischio non trascurabile che una persona sottoposta a misure restrittive in forza di tale criterio sostanziale possa esercitare pressioni sulle persone ad essa associate per eludere l’effetto delle misure che la riguardano, fermo restando che la Corte ha già dichiarato, nel contesto della decisione 2014/145, che l’imposizione di misure restrittive a persone associate ad altre persone a loro volta oggetto di tali misure persegue un siffatto obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, punto 32). Il Tribunale ne ha quindi correttamente dedotto, ai punti 119 e 120 della sentenza impugnata, che il criterio dell’associazione definisce in modo oggettivo una categoria circoscritta di persone, cosicché il potere discrezionale del Consiglio è così limitato e conforme al principio della certezza del diritto. 71 D’altra parte, occorre ricordare che non è rilevante verificare se il rischio di elusione sia dimostrato in ogni singolo caso concreto (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, VTB Bank/Consiglio, C‑729/18 P, EU:C:2020:499, punto 66) né se la persona associata abbia un legame con le azioni delle autorità volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, né ancora se le misure restrittive che le sono state imposte in base al criterio dell’associazione consentano di raggiungere gli obiettivi perseguiti dal regime di misure restrittive adottato dall’Unione nei confronti della Federazione russa, vale a dire esercitare una pressione sulle autorità russe (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, punti 55, 61 e 63). 72 Infine, il Tribunale ha giustamente ricordato, al punto 111 della sentenza impugnata, che, sebbene il Consiglio non possa adottare misure restrittive nei confronti di persone che non soddisfano i criteri su cui si fonda l’imposizione di tali misure, esso dispone di un ampio potere discrezionale per decidere di imporne alle persone che soddisfano tali criteri. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 67 della presente sentenza, l’ampio margine di discrezionalità di cui il Consiglio dispone per identificare le persone che possono essere oggetto di misure restrittive in base a un criterio come quello dell’associazione non può essere considerato una violazione del principio della certezza del diritto, né si può contestare al Consiglio, tenuto conto di tale ampio margine di discrezionalità e del fatto che, come nel caso di specie, tale criterio è conforme al principio della certezza del diritto, di aver violato tale principio per il motivo che le misure restrittive da esso adottate non riguardano tutte le persone fisiche idonee a soddisfare le condizioni poste da detto criterio (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punti 307 e 308, nonché giurisprudenza citata). 73 Nell’ambito della seconda parte del suo terzo motivo, la ricorrente contesta, in primo luogo, al Tribunale di aver rifiutato di ritenere che le misure restrittive adottate nei confronti della stessa e del marito non fossero idonee a conseguire gli obiettivi perseguiti, vale a dire, come risulterebbe dal punto 104 della sentenza impugnata, esercitare una pressione sui decisori russi responsabili della situazione in Ucraina. 74 In via preliminare, occorre osservare che, come risulta dall’argomentazione della ricorrente riassunta al punto 86 della sentenza impugnata, quest’ultima si era limitata a sostenere l’imposizione di misure restrittive nei suoi confronti, e non nei confronti del marito, non contribuiva alla realizzazione degli obiettivi del regolamento n. 269/2014 modificato. In tali circostanze, la ricorrente invoca, in sede di impugnazione, un argomento nuovo per quanto riguarda suo marito, cosicché, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 54 della presente sentenza, tale argomento è irricevibile, a differenza di quello che la riguarda. 75 Fatta salva tale osservazione preliminare, occorre ricordare che, al fine di stabilire se le misure restrittive adottate dall’Unione rispettino il principio di proporzionalità o se l’ingerenza nei diritti o nelle libertà garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea a causa di limitazioni a tali diritti o libertà da parte di un atto dell’Unione che impone misure restrittive sia proporzionata, occorre verificare, anzitutto, se tali misure rispondano a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, inoltre, se esse non siano manifestamente inidonee rispetto a tale obiettivo, vale a dire se non siano manifestamente inidonee a realizzarlo e, infine, se esse o, eventualmente, la limitazione di cui trattasi non eccedano manifestamente quanto è necessario per raggiungere detto obiettivo (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 233 e giurisprudenza citata). 76 Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che il Tribunale, ai punti 102 e 103 della sentenza impugnata, ha effettivamente esaminato l’adeguatezza delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente. A tal riguardo, tenuto conto del fatto che, come indicato ai punti 70 e 71 della presente sentenza, le misure restrittive imposte a persone come la ricorrente mirano a evitare un rischio di elusione delle misure restrittive imposte a titolo primario all’associato a tali persone, non era necessario che il Tribunale verificasse, nell’ambito di tale esame dell’adeguatezza, se le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente fossero parimenti idonee ad esercitare una pressione sui decisori russi responsabili della situazione in Ucraina. 77 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento secondo cui il Tribunale, al punto 104 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente preteso dalla ricorrente che essa suggerisse misure meno rigide di quelle previste dalle misure restrittive, tale argomento è infondato. Infatti, in tale punto, il Tribunale, dopo aver menzionato esso stesso siffatte misure meno rigide e aver constatato che esse non consentivano di raggiungere altrettanto efficacemente gli obiettivi perseguiti, ha constatato che la ricorrente non aveva fornito altri esempi di tali misure. Orbene, il Tribunale non può, in mancanza di siffatti esempi, ovviare alla carenza della ricorrente, né si può presumere che le eventuali misure alternative che quest’ultima avrebbe potuto indicare sarebbero state necessariamente considerate inappropriate dal Tribunale (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 241 e giurisprudenza citata). 78 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe attribuito, ai punti da 96 a 99 e da 105 a 107 della sentenza impugnata, un’importanza eccessiva alla rilevanza dei riesami periodici delle misure restrittive nonché alle possibilità di chiedere un’autorizzazione all’uso dei fondi o di ottenere un permesso di viaggio per motivi umanitari, occorre constatare che, ai punti da 96 a 99 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato tali aspetti al fine di verificare se la limitazione dei diritti fondamentali della ricorrente da parte delle misure restrittive adottate nei suoi confronti rispettasse il contenuto essenziale di tali diritti, mentre ha riesaminato detti aspetti, ai punti da 105 a 107 di detta sentenza, ai fini del controllo della proporzionalità dell’ingerenza nei suoi diritti fondamentali. In tali circostanze, non si può ritenere che il Tribunale abbia attribuito un’«importanza eccessiva» a detti aspetti. In ogni caso, la ricorrente non ha precisato le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe attribuito loro un’«importanza eccessiva» né l’errore di diritto nel quale sarebbe incorso (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punti 245 e 246). 79 Nei limiti in cui la ricorrente afferma che il suo inserimento è stato indebitamente prorogato a più riprese, che i riesami periodici sono stati effettuati in parte senza la dovuta diligenza e che il Consiglio ha successivamente modificato il criterio g) e il criterio di associazione per limitarlo al semplice legame familiare, è sufficiente rilevare che tali allegazioni costituiscono argomenti nuovi che, per di più, mirano a contestare altri atti adottati nei confronti della ricorrente, cosicché esse devono essere dichiarate irricevibili, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 54 della presente sentenza. 80 Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, occorre respingere il terzo motivo e, pertanto, l’impugnazione nella sua interezza. Sulle spese 81 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 82 La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. Firme * Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 269/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris