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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13114/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3438/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di società incorporante la IDROENERGIA S.Coop. a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il loro studio, sito in Roma, alla via della Scrofa, 57 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi – accise – autoproduttore N.3438/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’[OSCURATO:PERSONA], n. 750/10/22, depositata in data 21 giugno 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente IDROENERGIA S.Coop. a r.l., società consortile costituita per la copertura del fabbisogno energetico delle imprese consorziate, ha impugnato un avviso di pagamento relativo al recupero di accise dovute nell’ambito della Provincia di Bologna per i periodi di imposta dal 2009 al 2014, oltre sanzioni, con cui si accertava che la società contribuente aveva emesso fatture di vendita in base agli effettiviconsumi delle imprese consorziate, accisa che era stata ceduta in esenzione d’accisa ai sensi dell’art. 52,comma 3 , lett. b) d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 TUA (energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata in autoproduzione); che la CTP di Bologna ha rigettato il ricorsoe che la CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo che il presupposto dell’esenzione dal pagamento dell’accisa è la autoproduzione della stessa da fonti rinnovabili, presupposto che non sussiste ove il contribuente abbia rivenduto l’energia a terzi consumatori finali come nel caso di specie, essendo l’energia stata ceduta ai singoli consorziati, come da contratti di somministrazione di energia elettrica; che ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società N.3438/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino incorporante della società contribuente, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, con memoria depositata in data 21 marzo 2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che con la dichiarazione di rinuncia il ricorrente ha manifestato il difetto di interesse al ricorso, per cui il ricorso deve dichiararsi inammissibile; che le spese processuali devono ritenersi integralmente compensate, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità; che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del giudizio (Cass., Sez.

V, 12 ottobre 2018, n. 25485); P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3438/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di società incorporante la IDROENERGIA S.Coop. a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il loro studio, sito in Roma, alla via della Scrofa, 57 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi – accise – autoproduttore N.3438/23 R.G. Est. F. D’Aquino AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’[OSCURATO:PERSONA], n. 750/10/22, depositata in data 21 giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente IDROENERGIA S.Coop. a r.l., società consortile costituita per la copertura del fabbisogno energetico delle imprese consorziate, ha impugnato un avviso di pagamento relativo al recupero di accise dovute nell’ambito della Provincia di Bologna per i periodi di imposta dal 2009 al 2014, oltre sanzioni, con cui si accertava che la società contribuente aveva emesso fatture di vendita in base agli effettiviconsumi delle imprese consorziate, accisa che era stata ceduta in esenzione d’accisa ai sensi dell’art. 52,comma 3 , lett. b) d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 TUA (energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata in autoproduzione); che la CTP di Bologna ha rigettato il ricorsoe che la CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo che il presupposto dell’esenzione dal pagamento dell’accisa è la autoproduzione della stessa da fonti rinnovabili, presupposto che non sussiste ove il contribuente abbia rivenduto l’energia a terzi consumatori finali come nel caso di specie, essendo l’energia stata ceduta ai singoli consorziati, come da contratti di somministrazione di energia elettrica; che ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società N.3438/23 R.G. Est. F. D’Aquino incorporante della società contribuente, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, con memoria depositata in data 21 marzo 2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che con la dichiarazione di rinuncia il ricorrente ha manifestato il difetto di interesse al ricorso, per cui il ricorso deve dichiararsi inammissibile; che le spese processuali devono ritenersi integralmente compensate, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità; che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del giudizio (Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25485); P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le sp
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