CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, aderendo alla valutazione già effettuata dal Tribunale, ha messo in evidenza non solo la pluralità dei precedenti penali, ma soprattutto il dato che vedeva il ricorrente, nonostante avesse riportato numerosissime condanne per reati in materia di sostanze stupefacenti e di associazione dedita al narcotraffico, avere ripreso l'attività di cessione non appena ne aveva avuto la possibilità, dimostrando che le precedenti pesanti condanne fossero state inutile, così rendendo palese la sussistenza del presupposto dell'aumentata pericolosità sociale; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i