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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26689/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2576/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice speciale del [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via A. Depretis, n. 86; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in persona del curatore p.t.

Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]Attorre, rappresentato e difeso dalProf.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via G.G.

Porro, n. 15, presso lo studio del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 1189/14, depositatoil 17 dicem- bre 2014.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 17 dicembre 2014, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta dall'[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice spe- ciale del [OSCURATO:SOCIETA]., avverso lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, avente ad oggetto l'ammissione al passivo di un credito di Euro 157.211,00, a titolo di saldo debitore di un conto corrente intestato alla società fallita presso la filiale del [OSCURATO:SOCIETA] di Caivano (NA).

2. Avversoil predetto decreto l'[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi, al quale il curatore del fallimento ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, si rileva che,in data 5 giugno 2023, il di fensore della ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto, sottoscritto per accettazione dal curatore del fallimento e dal suo difensore, con cui l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di avente causa del [OSCURATO:SOCIETA], da essa incorporato, e la MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di procuratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito controverso ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, hannorinunciato al ricorso.

In quanto proveniente da soggetti diversi dall'[OSCURATO:SOCIETA], anche se suc- ceduti rispettivamente a titolo universale nelle situazioni soggettive della so- cietà rappresentata dalla ricorrente ed a titolo particolare nel credito contro- verso, tale rinuncia non può considerarsi idonea a determinare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., non essendosi l'[OSCURATO:PERSONA]- paolo costituitaritualmente in giudizio, mediante un atto sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e notificato alla controparte, e non risul- tando la MBCredit Solutions legittimata a spiegare intervento nella presente fase processuale.

In tema di successione a titolo universale nel diritto contro- verso, questa Corte, pur riconoscendo che la disciplina dettata dall'art. 110 3 cod. proc. civ.trova applicazione anche nel giudizio di cassazione, in quanto non espressamente esclusa né incompatibile con le forme proprie del proce- dimento, ha infatti affermato ripetutamente che il successore, ove intenda proseguire il giudizio in luogo del proprio dante causa, deve allegare e docu- mentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, in quanto avente natura sostanziale di intervento, dev'essere partecipato alla contropartemediante notificazione, in modo tale da garantire il contraddittorio sulla sopravvenuta modificazione soggettiva del rapporto processuale,non risultando invece sufficiente il sem- plice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie previste da- gli artt. 378 e 380-biscod.proc. civ., le quali hanno una funzione meramente illustrativa (cfr. Cass., Sez.

VI, 15/05/2020, n. 8973; Cass., Sez.

V, 17/07/ 2019, n. 19172).In tema di successione a titolo particolare, la giurisprudenza di legittimità ha invece escluso la legittimazione del successore a spiegare intervento nel giudizio di cassazione, rilevando che allo stesso è riconosciuta la facoltà d'impugnare la sentenza di merito, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ., ma non anche quella di costituirsi nel giudizio d'im- pugnazione già pendente, mancando un'espressa previsione normativa, ri- guardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo di parteciparvi con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno preso parte al giudizio di merito(cfr. Cass., Sez.

I, 4/03/2021, n. 5987; 23/03/2016, n. 5759).

Nell'attodepositato, la cui produzione deve ritenersi consentita ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., in quanto riguardante l'ammissibilità del ricorso per cassazione, le parti hanno peraltro riferito concordemente di aver rag- giunto un accordo transattivo, sottoscritto nel mese di marzo 2022, con cui hanno rinunciato «irrevocabilmente e definitivamente a tutte le rispettive pre- tese e domande» formulate nel presente giudizio ed «alla relativa azione», nonché «a qualsivoglia ulteriore pretesa e domanda come dettagliatamente stabilito nell'accordo transattivo stesso», precisando che con la conclusione e l'esecuzione di quest'ultimo tutti i soggetti coinvolti, per quanto di rispettiva competenza, hanno dichiarato «di non avere più nulla a pretendere gli uni dagli altri nonché dalle società oggi incorporate e/o comunque danti causa,e dalle società del Gruppo».L'ampia portata di tale dichiarazione, non circo- scritta alla mera prosecuzione del giudizio d'impugnazione, ma riferibile alla stessa domanda giudiziale, consentendo di ravvisarvi una rinuncia alla pre- tesa fatta valere con l'opposizione allo stato passivo, comporta l'estinzione dell'azione ed il conseguente venir meno dell'interesse delle parti alla deci- sione sul merito della controversia, imponendo pertanto la dichiarazione d'i- nammissibilità del ricorso, per sopravvenuta cessazione della materia del con- tendere (cfr. Cass., Sez.

III, 19/12/2019, n. 33761; 14/11/2011, n. 23749).

2. L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

In quanto determinata dalla sopravvenienza di un fattoidoneo ad esclu- dere la persistenza dell'interesse alla definizione del giudizio, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere esclude infine l'applicabilità del meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma diciassettesimo, del- la legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il giudizio di cassazione si concluda con l'integrale conferma della statuizione impugnata ovvero con l'ordinaria dichiarazione d'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez.

III, 20/07/2021, n. 20697; 10/02/201

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2576/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice speciale del [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via A. Depretis, n. 86; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in persona del curatore p.t. Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]Attorre, rappresentato e difeso dalProf. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via G.G. Porro, n. 15, presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 1189/14, depositatoil 17 dicem- bre 2014.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 17 dicembre 2014, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta dall'[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice spe- ciale del [OSCURATO:SOCIETA]., avverso lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, avente ad oggetto l'ammissione al passivo di un credito di Euro 157.211,00, a titolo di saldo debitore di un conto corrente intestato alla società fallita presso la filiale del [OSCURATO:SOCIETA] di Caivano (NA). 2. Avversoil predetto decreto l'[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi, al quale il curatore del fallimento ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che,in data 5 giugno 2023, il di fensore della ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto, sottoscritto per accettazione dal curatore del fallimento e dal suo difensore, con cui l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di avente causa del [OSCURATO:SOCIETA], da essa incorporato, e la MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di procuratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito controverso ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, hannorinunciato al ricorso. In quanto proveniente da soggetti diversi dall'[OSCURATO:SOCIETA], anche se suc- ceduti rispettivamente a titolo universale nelle situazioni soggettive della so- cietà rappresentata dalla ricorrente ed a titolo particolare nel credito contro- verso, tale rinuncia non può considerarsi idonea a determinare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., non essendosi l'[OSCURATO:PERSONA]- paolo costituitaritualmente in giudizio, mediante un atto sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e notificato alla controparte, e non risul- tando la MBCredit Solutions legittimata a spiegare intervento nella presente fase processuale. In tema di successione a titolo universale nel diritto contro- verso, questa Corte, pur riconoscendo che la disciplina dettata dall'art. 110 3 cod. proc. civ.trova applicazione anche nel giudizio di cassazione, in quanto non espressamente esclusa né incompatibile con le forme proprie del proce- dimento, ha infatti affermato ripetutamente che il successore, ove intenda proseguire il giudizio in luogo del proprio dante causa, deve allegare e docu- mentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, in quanto avente natura sostanziale di intervento, dev'essere partecipato alla contropartemediante notificazione, in modo tale da garantire il contraddittorio sulla sopravvenuta modificazione soggettiva del rapporto processuale,non risultando invece sufficiente il sem- plice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie previste da- gli artt. 378 e 380-biscod.proc. civ., le quali hanno una funzione meramente illustrativa (cfr. Cass., Sez. VI, 15/05/2020, n. 8973; Cass., Sez. V, 17/07/ 2019, n. 19172).In tema di successione a titolo particolare, la giurisprudenza di legittimità ha invece escluso la legittimazione del successore a spiegare intervento nel giudizio di cassazione, rilevando che allo stesso è riconosciuta la facoltà d'impugnare la sentenza di merito, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ., ma non anche quella di costituirsi nel giudizio d'im- pugnazione già pendente, mancando un'espressa previsione normativa, ri- guardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo di parteciparvi con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno preso parte al giudizio di merito(cfr. Cass., Sez. I, 4/03/2021, n. 5987; 23/03/2016, n. 5759). Nell'attodepositato, la cui produzione deve ritenersi consentita ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., in quanto riguardante l'ammissibilità del ricorso per cassazione, le parti hanno peraltro riferito concordemente di aver rag- giunto un accordo transattivo, sottoscritto nel mese di marzo 2022, con cui hanno rinunciato «irrevocabilmente e definitivamente a tutte le rispettive pre- tese e domande» formulate nel presente giudizio ed «alla relativa azione», nonché «a qualsivoglia ulteriore pretesa e domanda come dettagliatamente stabilito nell'accordo transattivo stesso», precisando che con la conclusione e l'esecuzione di quest'ultimo tutti i soggetti coinvolti, per quanto di rispettiva competenza, hanno dichiarato «di non avere più nulla a pretendere gli uni dagli altri nonché dalle società oggi incorporate e/o comunque danti causa,e dalle società del Gruppo».L'ampia portata di tale dichiarazione, non circo- scritta alla mera prosecuzione del giudizio d'impugnazione, ma riferibile alla stessa domanda giudiziale, consentendo di ravvisarvi una rinuncia alla pre- tesa fatta valere con l'opposizione allo stato passivo, comporta l'estinzione dell'azione ed il conseguente venir meno dell'interesse delle parti alla deci- sione sul merito della controversia, imponendo pertanto la dichiarazione d'i- nammissibilità del ricorso, per sopravvenuta cessazione della materia del con- tendere (cfr. Cass., Sez. III, 19/12/2019, n. 33761; 14/11/2011, n. 23749). 2. L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali. In quanto determinata dalla sopravvenienza di un fattoidoneo ad esclu- dere la persistenza dell'interesse alla definizione del giudizio, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere esclude infine l'applicabilità del meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma diciassettesimo, del- la legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il giudizio di cassazione si concluda con l'integrale conferma della statuizione impugnata ovvero con l'ordinaria dichiarazione d'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. III, 20/07/2021, n. 20697; 10/02/201
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