CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 30010/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 del G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Roma applicava a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dello stesso e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena due anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed C 412,00 di multa per il reato di rapina. 2. Avverso tale sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, contestando il carattere apparente della Motivazione della sentenza impugnata in ordine all'insussistenza delle cause di ,proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il motivo è inammissibile. La Corte di cassazione ha infatti chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applièativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il comma 2-bis dell'art. 448 dello stesso codice, comma inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/01/2019, dep., 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos