CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 agosto 1972
Cassazione n. 39899/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1972 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] - tramite difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione sia per essere stata affermata la penale responsabilità dell'imputata per le truffe, pur in difetto di artifizi o raggiri e del dolo, sia per essere stata applicata la recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello, sulla base delle emergenze processuali, ha ritenuto accertato che l'imputata aveva compilato due assegni, rimasti non pagati, di cui non era titolare e non aveva dato minima prospettazione di come fosse entrata in possesso degli stessi. A fronte della motivazione della sentenza impugnata le critiche difensive non sono deducibili nel giudizio di legittimità, delineando una rilettura e una reinterpretazione delle fonti di prova, apprezzate dalle due conformi decisioni, certamente non consentite in sede di legittimità. 2.1. Quanto alla recidiva la Corte territoriale ha affermato che l'imputata era "particolarmente incline a commettere reati contro il patrimonio o mediante condotte fraudolente; ne risulta evidente la maggiore pericolosità della stessa, cui peraltro nel tempo sono state applicate plurime misure di prevenzione sul ravvisato e dichiarato presupposto proprio di una sua accentuata pericolosità. Trattasi di argomentazioni, che in quanto immuni da vizi, sfuggono ad ogni rilievo censorio. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli L