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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 11801/2023

Testo disponibile della fonte

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rdinanza impugnata, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 512 e segg cc, in base ai quali la competenza esclusiva in materia di “iscrizione in separazione dei beni del defunto dai beni dell’erede“ sarebbe del Tribunale delle successioni di Roma.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza.

In particolare, rileva il P.G. che con l'ordinanza impugnata il Tribunale in composizione monocratica, ha testualmente disposto "il giudice, rilevato che in data 31/3/2022 sarà impegnata in un corso di formazione internazionale, rinvia la causa per i medesimi incombenti all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 12,00”.

Ric. 2022 n. 9393 sez.

S2 - ud. 30/03/2023 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9393/2022 Numero sezionale 1287/2023 Numero di raccolta generale 11801/2023 Data pubblicazione 05/05/2023 La giurisprudenza di legittimità ha, con indirizzo costante ed anche di recente, statuito che “in tema di regolamento di competenza è inammissibile il ricorso, ex articolo 42 c.p.c., qualora nel provvedimento impugnato il giudice non manifesti, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo inequivocabile ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli artt. 187, comma 3, e 177 comma 1 c.p.c." ( [OSCURATO:PERSONA]. civ. n° 14233/17, n° 2338/20, Cass. civi.

SU n° 20449/14).

Il provvedimento in questione ha natura ordinatoria e non contiene alcuna decisione sull’eccezione di incompetenza proposta dal ricorrente.

La palese finalità dilatoria del ricorso avverso un provvedimento dal contenuto meramente ordinatorio costituisce abuso del diritto per avere il ricorrente agito nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione e, pertanto, giustifica la condanna del ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., come richiesto dalla controricorrente.

Va infatti richiamato l'indirizzo giurisprudenziale per cui “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto all'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di Ric. 2022 n. 9393 sez.

S2 - ud. 30/03/2023 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9393/2022 Numero sezionale 1287/2023 Numero di raccolta generale 11801/2023 Data pubblicazione 05/05/2023 una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente" ( cfr Cass. civ. n°27623/17, n° 38528/21)

4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di condividere le conclusioni del P.G. e ritiene che anche il secondo regolamento sia inammissibile per le medesime ragioni.

Infatti, anche il provvedimento di mero rinvio successivo non ha alcun contenuto decisorio e non può essere oggetto di regolamento per competenza.

5. In conclusione, il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo

7. Il collegio, in conformità alle conclusioni del procuratore generale, ritiene ricorrano i presupposti ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per la condanna ex officio del ricorrente al pagamento, a favore della controparte, del risarcimento per responsabilità processuale aggravata.

Infatti, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero come nel caso di specie senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (Sez.

U - , Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022, Rv. 666062 - 01).

Ric. 2022 n. 9393 sez.

S2 - ud. 30/03/2023 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9393/2022 Numero sezionale 1287/2023 Numero di raccolta generale 11801/2023 Data pubblicazione 05/05/2023 In altri termini la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (articolo 6 Cedu) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ.

Nel caso di specie, l'abuso del processo, nei termini sopra delineati di "ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali", consiste nell'aver proposto un regolamento di competenza avverso provvedimenti di mero rinvio, come osservato dal Procuratore Generale.

L'importo del risarcimento dovuto ai resistenti viene determinato, in via equitativa, in euro 1500,00.

8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q. M. Ric. 2022 n. 9393 sez.

S2 - ud. 30/03/2023 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza impugnata, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 512 e segg cc, in base ai quali la competenza esclusiva in materia di “iscrizione in separazione dei beni del defunto dai beni dell’erede“ sarebbe del Tribunale delle successioni di Roma. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza. In particolare, rileva il P.G. che con l'ordinanza impugnata il Tribunale in composizione monocratica, ha testualmente disposto "il giudice, rilevato che in data 31/3/2022 sarà impegnata in un corso di formazione internazionale, rinvia la causa per i medesimi incombenti all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 12,00”. Ric. 2022 n. 9393 sez. S2 - ud. 30/03/2023 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9393/2022 Numero sezionale 1287/2023 Numero di raccolta generale 11801/2023 Data pubblicazione 05/05/2023 La giurisprudenza di legittimità ha, con indirizzo costante ed anche di recente, statuito che “in tema di regolamento di competenza è inammissibile il ricorso, ex articolo 42 c.p.c., qualora nel provvedimento impugnato il giudice non manifesti, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo inequivocabile ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli artt. 187, comma 3, e 177 comma 1 c.p.c." ( [OSCURATO:PERSONA]. civ. n° 14233/17, n° 2338/20, Cass. civi. SU n° 20449/14). Il provvedimento in questione ha natura ordinatoria e non contiene alcuna decisione sull’eccezione di incompetenza proposta dal ricorrente. La palese finalità dilatoria del ricorso avverso un provvedimento dal contenuto meramente ordinatorio costituisce abuso del diritto per avere il ricorrente agito nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione e, pertanto, giustifica la condanna del ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., come richiesto dalla controricorrente. Va infatti richiamato l'indirizzo giurisprudenziale per cui “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto all'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di Ric. 2022 n. 9393 sez. S2 - ud. 30/03/2023 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9393/2022 Numero sezionale 1287/2023 Numero di raccolta generale 11801/2023 Data pubblicazione 05/05/2023 una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente" ( cfr Cass. civ. n°27623/17, n° 38528/21) 4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di condividere le conclusioni del P.G. e ritiene che anche il secondo regolamento sia inammissibile per le medesime ragioni. Infatti, anche il provvedimento di mero rinvio successivo non ha alcun contenuto decisorio e non può essere oggetto di regolamento per competenza. 5. In conclusione, il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo 7. Il collegio, in conformità alle conclusioni del procuratore generale, ritiene ricorrano i presupposti ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per la condanna ex officio del ricorrente al pagamento, a favore della controparte, del risarcimento per responsabilità processuale aggravata. Infatti, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero come nel caso di specie senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (Sez. U - , Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022, Rv. 666062 - 01). Ric. 2022 n. 9393 sez. S2 - ud. 30/03/2023 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9393/2022 Numero sezionale 1287/2023 Numero di raccolta generale 11801/2023 Data pubblicazione 05/05/2023 In altri termini la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (articolo 6 Cedu) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ. Nel caso di specie, l'abuso del processo, nei termini sopra delineati di "ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali", consiste nell'aver proposto un regolamento di competenza avverso provvedimenti di mero rinvio, come osservato dal Procuratore Generale. L'importo del risarcimento dovuto ai resistenti viene determinato, in via equitativa, in euro 1500,00. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M. Ric. 2022 n. 9393 sez. S2 - ud. 30/03/2023 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5
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