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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27029/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento dei rispettivi motivi di impugnazione, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Uditi i difensori Per le parti civili: L Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto osservando che i propri assistiti sono costituiti contro tutti gli odierni imputati, depositando le note spese, chiede la conferma della sentenza per tutte le posizioni (anche alla luce delle richieste del Procuratore Generale). [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste della collega e chiede rigetto dei ricorsi con condanna alle spese come da note che deposita. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per Bonetti e Cannone chiede rigetto ricorsi deposita nota spese (unica per entrambe le posizioni).

Per i ricorrenti: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i colleghi in delega si riporta, per il proprio assistito insiste per accoglimento del ricorso anche valutate le richieste del Procuratore Generale. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Fricano si riporta alle motivazioni di ricorso, si sofferma su alcuni punti e conclude in conformità. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 6/2/2020, all'esito di giudizio abbreviato, gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati riconosciuti colpevoli dei reati di estorsione aggravata loro rispettivamente ascritti e condannati alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

2. La Corte di appello Palermo con sentenza in data del 27/1/2021 ha parzialmente riformato la pronuncia del primo giudice, solo rideterminando le pene inflitte al Salsiera ed al [OSCURATO:PERSONA], in virtù della continuazione riconosciuta tra i reati loro ascritti nel processo ed altri giudicati separatamente e, per quel che qui interessa, riducendo le pene inflitte ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Giannusa, Napoli e Ragusa.

3. il Fricano, riconosciuto colpevole dell'estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare del bar "Golden" ed in concorso con il Salsiera, proponendo ricorso a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato sei motivi di impugnazione:

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato suddetto: assume il ricorrente che la Corte di Appello non avrebbe dato alcuna risposta ai molteplici rilievi avanzati con l'atto di appello in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice.

In particolare, la Corte avrebbe ritenuto attendibile la persona offesa Misseri per il fatto che le sue propalazioni erano già state poste a fondamento di altri giudizi di condanna, in tal modo non conformandosi all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui le dichiarazioni testimoniali della persona offesa dovrebbero sempre essere sottoposte ad un rigoroso vaglio di attendibilità, corredato da idonea motivazione che ritenga conto anche di un significativo grado di precisione e dettaglio, anche con riferimento alla direzione soggettiva delle propalazioni accusatorie.

Insiste, così, il ricorrente sul rilievo che il Misseri, dopo aver rilasciato il 9/12/12017 dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri soggetti precisando di non aver avuto "contatti con altri esponenti dell'organizzazione mafiosa", solo con le dichiarazioni de successivo 23 gennaio 2018, dopo aver eseguito ricognizione fotografica, aveva rilasciato dichiarazioni con le quali indicava il Fricano come la persona che, prima ancora del Nioli e del Salsiera, gli aveva evidenziato la necessità che "ricominciasse" a pagare il pizzo.

Rileva che, trattandosi di persona offesa costituitasi anche parte civile, il controllo di attendibilità doveva essere ancora più stringente di quello riservato ad altri testimoni, possibilmente con riscontri esterni che, ad avviso del ricorrente, non potrebbero essere costituiti dalle dichiarazioni del Macaluso, e del Mammì, che non avevano fatto riferimento al Fricano come soggetto partecipe dell'estorsione perpetrata in danno del Misseri, non potendosi individuare nel "Pinuzzo" di cui alla conversazione intercettata il 30 settembre 2015 proprio nel Fricano.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata riconosciuta, ancora in relazione al reato di cui al capo 1 dell'imputazione, l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. N. 152/1991 (oggi 416 bis.1 cod. pen.), non potendosi desumere dalle dichiarazioni della persona offesa che un metodo mafioso possa essere stato, utilizzato dal Fricano. nel segmento di condotta estorsiva per il quale ha riportato condanna e non emergendo dalla sentenza alcun elemento idoneo a corroborare l'ipotesi che l'estorsione sia stata finalizzata ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa;

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per non essergli state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, senza considerare l'ottimo comportamento processuale del ricorrente;

3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta, ritenuta dal ricorrente troppo gravosa;

3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con particolare riferimento all'aumento di pena per la continuazione cd.

"interna";

3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale confermato la misura di sicurezza, pur nel difetto di alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, in concreto.

4. Con ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] i suoi difensori - avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - hanno formulato quattro motivi di impugnazione:

4.1. Violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere questa dichiarato l'inammissibilità del motivo di appello con il quale si era richiesta la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione: si assume nel ricorso che la sentenza non avrebbe affrontato alcuni dei rilievi difensivi avanzati in una memoria difensiva, relativi al periodo della sua affiliazione al sodalizio criminoso.

4.2. Vizio di motivazione e violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 630 lett.a) cod. proc. pen., in relazione all'estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari della pizzeria "La braciera", di cui al capo 2, per essere stato disatteso il principio giuridico invocato dalla difesa al fine di evitare il contrasto con quanto emerso dalla sentenza definitiva della Corte di appello di Palermo del 23/4/2009 che aveva riconosciuto solo nel 2014 il momento dell'affiliazione formale del Salsiera a "cosa nostra" , ed aveva retrodatato, rispetto all'accusa, la partecipazione dello stesso, in precedenza, al periodo fino al 2005 e non già al 2007 come dall'accusa formulato in quella sede, sicchè ad avviso del ricorrente sarebbe stata omessa la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.

Sotto altro profilo, si evidenza l'illogicità della motivazione laddove la sentenza impugnata ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori Macaluso e Mammì coincidenti con quelle delle persone offese, pur difettando le prime di accuse nei confronti del Salsiera, indicato come mero conoscente delle persone offese per essere stato il "proprietario delle mura" nelle quali aveva protetto la latitanza di [OSCURATO:PERSONA].

4.3. Vizio di motivazione e travisamento della prova per omissione in relazione a tutte le restanti ipotesi contestate al ricorrente: quanto all'estorsione ai danni del Misseri, di cui al già menzionato capo 1), si rilevava che le indagini tecniche non avevano mai rivelato la presenza del Salsiera presso il bar Golden del Misseri, né lo stesso risulta essere stato presente nell'autovettura. con a bordo il Macal.uso ed il [OSCURATO:PERSONA] che. transitavano dinanzi .al bar, né rispondeva a canoni logici la sottovalutazione del contrasto tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle del Macaluso.

Quanto al tentativo di estorsione aggravata di cui al capo 5), invece, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], benché costituiti parti civili, avevano negato di aver ricevuto richieste estorsive in relazione al cantiere edile sito in via del Bersagliere a Palermo.

4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena inflitta.

5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto:

5.1. Vizio di motivazione per essere stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente pur nel difetto di alcun contatto di questo con le persone offese, soltanto sulla base dell'indicazione, da parte delle persone offese, del Siragusa come destinatario di somme richieste da altri ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nel difetto di qualsiasi azione concreta attribuita al ricorrente, mai essendo stata poi posta in essere da questo alcuna attività, a seguito dell'arresto sia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che dello stesso [OSCURATO:PERSONA]: difetterebbe, ad avviso del ricorrente, alcuna attività significativa di una partecipazione ad un piano criminoso mai attuato da terzi.

5.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991.

5.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

5.4. Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione delle diminuzione di pena ex art. 56 cod. pen. 6. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di impugnazione: t/

6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni dei fratelli Cottone, l'uno nitido e preciso nell'evocazione dei ricorsi (Roberto) e l'altro (Antonio) poco lucido ed altalenante, così da doversi ritenere gli stessi non attendibili nel difetto di riscontri esterni, doverosi trattandosi di persone offese costituitesi parti civili

6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto come mero tentativo di estorsione, pur non ricordando [OSCURATO:PERSONA] se avesse pagato nelle mani del Cumbo e del Napoli e ricordando il fratello Roberto la frase del Napoli secondo cui sarebbero ripassati a Natale per gli auguri, come da richiesta poi non portata avanti per l'arresto del ricorrente

6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

7. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la violazione di legge per essere stata riconosciuta la penale responsabilità in ordine all'estorsione ai danni dei fratelli Cottone pur nel difetto di coerenti e precise dichiarazioni dei predetti.

8. Il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due motivi di impugnazione

8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo n. 2) , per essere state valutate le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. senza l'approfondito vaglio di attendibilità e la ricerca di riscontri estrinseci necessari, senza rispondere alle specifiche doglianze del ricorrente, (così violando l'art. 546 cod. proc. pen.) e giungendo ad un'affermazione di responsabilità in violazione del principio dell"al di là di ogni ragionevole dubbio posto dall'art. 522 cod. proc. pen. : si duole, in particolare, il ricorrente, non aver ricevuto alcuna risposta in ordine alle doglianze in ordine alle tardive dichiarazioni dei fratelli Cottone, perché rese dieci anni dopo i fatti del 2007 difformi tra loro proprio in relazione alle posizione del [OSCURATO:PERSONA] (da uno indicato come intervenuto prima dell'arresto del Niosi, dall'altro dopo tale arresto, avendo coinvolto il Niosi proprio il [OSCURATO:PERSONA]).

Da qui la dedotta inattendibilità delle persone offese, non riscontrate da alcuno dei collaboratori di giustizia.

In definitiva non sarebbe emersa l'esistenza di una reale partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nella fase ideativa o preparatoria del reato, né in quale forma ed in quale segmento temporale si sarebbe collocato l'unico intervento attribuito al [OSCURATO:PERSONA], tanto da non potersi riconoscere un contributo causale di questo.

Difetterebbe anche, ad avviso del ricorrente, adeguata motivazione in ordine al diniego di riqualificazione del fatto come estorsione meramente tentata.

8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] non si sia reso responsabile di reati da più di dodici anni, in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed in ordine alla determinazione della pena e della misura di sicurezza, entrambe lontane dai minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.1.

Il ricorso proposto nell'interesse del Fricano, riconosciuto colpevole dell'estorsione aggravata in danno del titolare del bar "Golden", [OSCURATO:PERSONA], in particolare, non si confronta con la sentenza impugnata, laddove censura il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa assumendo che questo sarebbe stato effettuato solo con riferimento ai giudizi attribuiti alle dichiarazioni del Misseri in altri procedimenti.

Proprio nell'esaminare tale censura, proposta con il ricorso in appello, invece, la sentenza impugnata si è soffermata sia sull'analisi delle dichiarazioni della persona offesa che sui riscontri rinvenuti nel materiale probatorio acquisito: sotto il primo profilo ha dato adeguatamente conto del giudizio di attendibilità del teste evidenziando come fosse del tutto comprensibile che questo, ricevuta la richiesta estorsiva da parte di soggetto incensurato di cui non conosceva la caratura criminale e la posizione all'interno della famiglia mafiosa, si fosse rivolto al Niosi per avere delucidazioni sul punto e, ricevuta da questo conferma della validità della richiesta, il riferimento solo a quest'ultimo nelle prime dichiarazioni è stato ritenuto comprensibile in virtù del rapporto privilegiato del dichiarante con il predetto, che poi si era occupato personalmente della riscossione delle somme, mentre senza vizi logici si è rilevato che, una volta conosciuta la caratura criminale del Fricano, sarebbe ormai incomprensibile ritenere che il Misseri abbia ritenuto di rivolgergli accuse calunniose.

Peraltro, la Corte territoriale non ha nemmeno omesso di valutare i riscontri esterni che avvaloravano le dichiarazioni della persona offesa, ravvisandoli nella conversazione captata il 30/9/2015 nel corso della quale il Macaluso ed il [OSCURATO:PERSONA] facevano riferimento a persona intervenuta per la riscossione delle somme pagate dal Misseri, indicato come "Pinuzzo", appellativo che il ricorrente nega essere usuale nei suoi confronti, ma è comunque compatibile con il suo nome.

2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso proposto nel'interesse del Fricano - al pari dell'analogo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - avente ad oggetto il riconoscimento, in relazione al reato di cui al capo 1 dell'imputazione, dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. N. 152/1991 (oggi 416 bis.1 cod. pen.), atteso che le due sentenze di merito, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 26661701) hanno reso adeguatamente conto delle ragioni per le quali la richiesta di pagamento di somme di denaro a titolo di "pizzo", rivolta al Misseri, proveniva da soggetti appartenenti all'articolazione di [OSCURATO:PERSONA] storicamente insediata nella zona e che agivano nell'interesse di questa, come verificato dalla persona offesa rivolgendosi al Niosi e come reso evidente dalle modalità di approccio, tanto che il Fricano viene descritto come persona che "palesando non comune protervia" intimava alla persona offesa di riprendere il pagamento dopo l'interruzione dovuta alla precedente denuncia dello stesso Misseri

2.3. Inammissibili sono anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse del Fricano, tutti attinenti al trattamento sanzionatorio.

2.3.1. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, la Corte territoriale si è correttamente ed esplicitamente conformata ai principi espressi da questa Corte di legittimità secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato, sicché l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 26646001).

Del resto, a fronte di tale argomentazione, anche nel ricorso per cassazione la difesa del Fricano assume che questo avrebbe meritato le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. in virtù del corretto comportamento processuale, senza alcuna specificazione delle ragioni che avrebbero dovuto indurre a riconoscere particolare correttezza a tale comportamento, sicché sul punto il ricorso deve ritenersi anche generico. 2.3.2.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte territoriale ritenuto congrua la pena base di anni nove di reclusione ed euro 6.000,00 di multa determinata dal primo giudice in considerazione del "ruolo di spicco rivestito dall'imputato" nella vicenda in esame, con un aumento di soli sei mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa ai sensi dell'art. 7 D.L. 152 del 1992, tenuto conto del correttivo di all'art. 63 comma 4 cod. pen., e di ulteriori sei mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per la continuazione interna, e così per complessivi anni dieci di reclusione ed euro 6.900,00 di multa, poi ulteriormente ridotta per l'applicazione della diminuente del rito.

2.4. E', infine, manifestamente infondato anche l'ultimo dei motivi di ricorso proposti nell'interesse del Fricano, atteso che, lungi dall'applicare alcun automatismo nel riconoscimento della pericolosità sociale del ricorrente, la Corte territoriale ha riconosciuto tale pericolosità sulla base di una valutazione, in concreto, di circostanze ritenute sintomatiche di una effettiva ed attuale pericolosità sociale del ricorrente, valorizzando, a tal fine, il "ruolo apicale occupato dal Fricano all'interno del sodalizio criminoso e la spregiudicata inclinazione alla commissione di gravi reati nellOinteresse di tale organizzazione".

3. E' inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. I primi due motivi di ricorso, in particolare, prospettano un'insussistente inconciliabilità della pronuncia di condanna con le risultanze di altro procedimento penale, all'esito del quale con sentenza dlela Corte di Appello di Palermo in data 23/4/2009 aveva riconosciuto un apporto del Salsiera alla consorteria mafiosa di Resuttana fino al 2005, per poi riapparire il ricorrente, con un'affiliazione formale al sodalizio, soltanto nel 2014.

Se è vero che il capo 2 dell'imputazione attribuisce al Salsiera un contributo all'estorsione commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo fino al suo arresto nel giugno 2007, deve rilevarsi, però, che nessuna incompatibilità può riconoscersi tra la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata, avente ad oggetto, per quel che qui interessa, non già la partecipazione alla consorteria criminosa, bensì la partecipazione ad un'estorsione aggravata dal metodo mafioso e della finalità di agevolazione del sodalizio al quale le sentenze invocate dal ricorrente riconoscono che il Salsiera ha fatto parte in periodi precedenti e successivi ai fatti di cui si tratta in questa sede.

Contrariamente all'assunto difensivo, pertanto, nessun elemento decisivo potrebbe trarsi dalla considerazione che l'azione criminosa oggetto dell'imputazione di cui al capo n. 2), benché posta in essere con metodo mafioso e con finalità agevolatrici del sodalizio criminoso, sia stata posta in essere in periodo nel quale dalle precedenti pronunce il Salsiera non risultava riconosciuto partecipare al sodalizio in parola.

3.2. Nessun vizio logico, inoltre, può ravvisarsi nella motivazione della sentenza impugnata, laddove ha riconosciuto la responsabilità del Salsiera in relazione all'estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari della pizzeria "La braciera", di cui al capo 2, laddove ha ritenuto che le dichiarazioni quelle delle persone offese erano state in qualche modo riscontrate da quelle dei collaboratori Macaluso e Mammì in quanto ha evidenziato che, pur difettando queste ultime di accuse nei confronti del Salsiera, comunque il Macaluso aveva riferito che era stato proprio questo a descrivergli il carattere dei fratelli Cottone, suggerendogli come comportarsi con loro sicché, senza incorrere in vizio logico alcuno, la Corte territoriale ha ritenuto che la stessa conoscenza del fratelli Cottone da parte del Salsiera costituisse un indiretto riscontro al racconto delle persone offese, laddove queste avevano riferito di pagamenti effettuati in favore del ricorrente di cui si tratta.

Allo stesso modo, il riferimento del Salsiera alla "proprietà delle mura" ove era l'esercizio commerciale dei Cottone, per rassicurarli del fatto che nessuno avrebbe procurato danni o incendi, senza incorrere in vizio logico alcuno è stato valorizzato da entrambe le sentenze di merito come rilevante riscontro alle dichiarazioni del Cottone, atteso che l'immobile apparteneva a [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del sodalizio criminoso, e che la condanna del Salsiera per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. si fondava anche sul favoreggiamento della latitanza proprio di [OSCURATO:PERSONA].

4.3. Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, e non si confrontano nemmeno adeguatamente con la motivazione di questa, anche le censure di cui al terzo motivo del ricorso del Salsiera: in realtà la corte territoriale ha dato adeguatamente conto della compatibilità delle dichiarazioni della persona offesa con quelle del Macaluso, accusatosi dell'estorsione ai suoi danni, e di come, sin dalle sue prime dichiarazioni, il Misseri abbia indicato il Salsiera come colui che, dopo l'arresto del Niosi, era solito presentarsi per riscuotere il pizzo, dal periodo precedente la Pasqua del 2016 fino alla Pasqua del 2017.

A fronte di un percorso argonnentativo della sentenza impugnata immune da contraddizioni, pertanto, non sono deducibili in questa sede censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Per le stesse considerazioni deve ritenersi inammissibile anche il motivo di ricorso relativo al tentativo di estorsione di cui al capo 5), emerso da una conversazione intercettata il 30/9/2015, anche alla luce delle dichiarazioni poi rese dal Macaluso, che ha anche evidenziato che, interrotte le pressioni estorsive a causa delle condizioni di salute del soggetto che doveva agire da intermediario, poi dopo l'arresto di uno dei correi le richieste estorsive erano riprese proprio per decisione del Macaluso, del [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso Slasiera, la cui responsabilità è stata ravvisata dai giudici di merito, invece, soprattutto con riferimento alla fase di progettazione dell'estorsione rivelata anche dalla citata conversazione del 30/9/2015.

4.4. Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo del ricorso proposto dal Salsiera, in quanto rivolto ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), bensì fondata principalmente sulla reiterazione nel tempo delle condotte e sulla personalità del ricorrente.

5. Sono inammissibili, perché attaccano il merito della sentenza impugnata, anche i ricorsi con i quali sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] censurano il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti in ordine al delitto di estorsione aggravata ai danni dei fratelli Cottone, titolari della pizzeria "[OSCURATO:PERSONA]", di cui al capo n. 2) dell'imputazione.

La Corte territoriale, infatti, ha dato adeguatamente conto delle discrasie rinvenibili nelle dichiarazioni delle due persone offese, evidenziando anche come le stesse abbiano mostrato di avere "un ricordo poco chiaro su queste due tranche pagate, di cui si non si era occupato [OSCURATO:PERSONA] ma il fratello Antonino" - secondo il racconto di entrambi, sul punto convergente - e, tuttavia, senza incorrere in vizi logici ha evidenziato anche le ragioni per le quali il racconto di quest'ultimo doveva ritenersi attendibile ed idoneo a fondare un giudizio di penale responsabilità nei confronti del Napoli e del Giannusa, non solo perché, come anticipato, era stato proprio l'Antonino ad occuparsi dei pagamenti, ma anche perché lo stesso aveva corredato il racconto con circostanze specifiche sulle modalità del pagamento che, in qualche misura, sono state anche riscontrate, avendo lo stesso riferito di aver effettuato il pagamento in due rate, una presso una cartoleria in via [OSCURATO:PERSONA], che poi si è riscontrato essere realmente gestita dalla moglie del Giannusa, e l'altra presso il bar di via Calvi.

5.1. Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, pertanto, la sentenza impugnata, dopo aver approfondito le ragioni dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, peraltro non prive di riscontri, ha fondato su di queste il giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti.

Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite, infatti, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente .poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214) né la mera costituzione di parte civile impone di per sé la ricerca di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, una volta che queste abbiano superato il rigoroso ed approfondito vaglio di attendibilità di cui si è detto: con la sentenza n. 41461/2012 cit., infatti, le sezioni unite della Corte hanno altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere "opportuno" (e non già necessario) procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

Peraltro, nel caso di specie la corte ha dato atto anche della presenza di elementi esterni - quali la titolarità della cartoleria in cui si è riferito essere stato effettuato un pagamento - idonei a corroborare l'attendibilità del dichiarato.

Da qui l'inammissibilità del primo motivo di ricorso del Napoli, per la sua manifesta infondatezza, e di quello del Giannusa, peraltro formulato in termini di assoluta genericità

5.2. Anche il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Napoli è inammissibile, perché prospetta una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata senza incorrere in vizi logici in sentenza, peraltro incorrendo anche nel vizio di specificità, in quanto omette di confrontarsi con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, laddove questi hanno ricordato che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è emerso che, dopo la morte del Cumbo, egli aveva effettuato due pagamenti nelle mani del Napoli e del Giannusa, nei periodi di Pasqua e, comunque, ben prima che questi si recassero presso la pizzeria dove incontravano il solo [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni prima del loro arresto, e segnalavano a questo con chiarezza che sarebbero tornati per riscuotere la successiva rata di Natale.

Alla luce della ricostruzione dei fatti operata in sentenza, pertanto, il pagamento di due rate di "pizzo" risulta del tutto incompatibile con la qualificazione del fatto come mero tentativo, prospettata dalla difesa del Napoli.

5.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo del ricorso del Napoli, con il quale questo censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla Corte territoriale - sia pure con una valutazione cumulativa delle posizioni di più imputati - con la considerazione che non sono emerse condizioni tali a giustificare la concessione del beneficio, "sia avuto riguardo alla personalità degli imputati, come desumibile dal casellario, sia alle modalità del fatto ed alla reiterazione della condotta".

Premesso che nemmeno con il ricorso in cassazione vengono indicati elementi idonei a giustificare l'invocata concessione del benefico, deve rilevarsi che, contrariamente all'assunto del ricorrente, si tratta di motivazione che, lungi dall'essere meramente apparente, si conforma all'insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del. giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460)

6. E' inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole di tentata estorsione aggravata ai danni degli stessi fratelli Cottone, in concorso con suo cugino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base innanzitutto delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], riconosciute perfettamente coincidenti tra loro: il Cottone, infatti, ha riferito che, dopo l'arresto del Giannusa e del Napoli, aveva incontrato in un ippodromo il Tarallo e [OSCURATO:PERSONA], che gli avevano rappresentato che si sarebbero occupati loro del "pizzo" richiesto ai titolari della pizzeria "[OSCURATO:PERSONA]"; in una seconda occasione aveva di nuovo incontrato i due, che gli avevano specificato che avrebbe dovuto effettuare i pagamenti direttamente a [OSCURATO:PERSONA], ma poi nessuno dei tre si era più presentato da lui, in quanto erano stati arrestati.

6.1. Emerge dalla sentenza impugnata che tale ricostruzione dei fatti si riscontra sia con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di aver "parlato" dell'estorsione ai danni dei Cottone con il cugino Luigi e con il Fricano, sia con le dichiarazioni del collaboratore Macaluso, che ha riferito di essere stato incaricato di recuperare le somme dal Cottone, quando questi non pagavano da tempo, perché "il discorso" che avrebbe dovuto riprendere [OSCURATO:PERSONA] era stato interrotto con l'arresto di questo.

Senza incorrere in vizio logico alcuno, pertanto, la sentenza impugnata ha riconosciuto in tali dichiarazioni, tutte ritenute attendibili e nella sostanza tutte convergenti tra loro, un accordo criminoso, coinvolgente il ricorrente, volto alla prosecuzione dell'attività estorsiva ai danni dei Cottone, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], interrotta prima della consumazione a causa dell'arresto del ricorrente.

La Corte territoriale, pertanto, ha riconosciuto la mancanza di contatti tra il ricorrente e le persone offese, ma non illogicamente ha ritenuto questa compatibile con il carattere meramente tentato del reato ascritto al Siragusa e non portato a termine solo per l'arresto di questo.

6.2. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Siragusa, volto a censurare il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991,in quanto si tratta di doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

6.3. Le censure del Siragusa in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili per le stesse ragioni già evidenziate in relazione al ricorso del coimputato Napoli, di cui supra, par. sub. 5.3.

6.4. Immune da vizi logici o giuridici è anche la determinazione della pena inflitta al Siragusa, atteso che la pena base per la tentata estorsione, determinata dal primo giudice in anni sette, mesi 11J10 e giorni dieci di . reclusione ed euro 6667,00 di multa, è . stata notevolmente ridotta dalla Corte territoriale nella misura di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 4500,00 di multa (poi ulteriormente ridotta per il rito) proprio "tenuto conto che trattasi di una ipotesi di estorsione tentata e che le condotte si sono limitate in un ristretto arco temporale".

Né è censurabile il ricorso al cd. metodo sintetico nel calcolo della pena per il delitto tentato, atteso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 277528).

7. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] fuoriesce dai limiti dell'impugnazione di legittimità posti dall'art. 606 cod. proc. pen. in quanto attacca il merito della decisione impugnata talvolta reiterando censure già esaminate e disattese, quantomeno implicitamente, dalla Corte territoriale.

7.1. Prendendo atto che il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'estorsione aggravata ai danni dei fratelli Cottone, di cui al capo n. 2) dell'imputazione, si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni delle persone offese, la sentenza impugnata si è, infatti, confrontata approfonditamente con tutti i limiti di tali dichiarazioni, oltre che con i pregi delle stesse, sottoponendole a quel vaglio approfondito richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte laddove, come esposto al par.

5.1. (al quale si rinvia) ha rilevato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste anche da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214).

La Corte di appello ha, così, ragionevolmente attribuito al timore di ritorsioni - inevitabile in contesti di mafiosità quali quello emerso dalla sentenza - in ritardo nelle denunce delle persone offese, ha riconosciuto un'identità nel nucleo centrale dei racconti dei fratelli Cottone, pur rilevando discrasie attribuibili al lungo tempo durante il quale i Cottone sono stati sottoposti ad estorsioni, con l'alternarsi di interlocutori, ed al diverso ruolo da ciascuno dei fratelli svolto nelle diverse vicende, gestite nei rapporti con il Niosi ed il [OSCURATO:PERSONA] essenzialmente da [OSCURATO:PERSONA].

Infine, la Corte ha rilevato che dai racconti dei due fratelli sono emerse, comunque, circostanze talmente specifiche - anche sul ruolo di terzi e su un incontro al bar Barbara, dove [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato al [OSCURATO:PERSONA] la volontà di non pagare il pizzo - da avvalorare.ulteriormente il giudizio di attendibilità di tali.dichiarazioni, ritenute palesemente genuine e non concordate.

Pur nel difetto di determinanti riscontri esterni alle dichiarazioni delle persone offese - nel loro nucleo centrale, peraltro, riconosciute riscontrarsi a vicenda - la Corte territoriale, pertanto, ha dato ampiamente conto, senza incorrere in vizio logico alcuno, dell'approfondito vaglio di attendibilità al quale ha sottoposto le dichiarazioni dei fratelli Cottone per giungere non illogicamente ad attribuire loro credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca ai loro racconti, così implicitamente disattendendo le censure difensive che invocavano il mancao riferimento al [OSCURATO:PERSONA] da parte di coimputati che, pure, hanno mostrato di sapere che i fratelli Cottone erano soliti pagare il "pizzo".

7.2. Anche il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] censura, nella sostanza, il merito della decisione impugnata che, senza incorrere in illogicità alcuna, ha dato adeguatamente conto dell'esercizio del potere discrezionale in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato, infatti, sia pure cumulativamente con altri ricorrenti, non solo con il rilievo dell'assenza di elementi concretamente valutabili in tal senso (ritenendo evidentemente la Corte di non poter ritenere tale la mancanza di condanne relative a reati commessi negli ultimi dodici anni, dal momento che i reati per cui si procede sono, invece, coevi ad altri oggetto di condanna e ritenuti in continuazione con questi), ma anche con riferimento "alla personalità degli imputati, come desumibile dal certificato del casellario giudiziale" ed altresì "alle modalità del fatto ed alla reiterazione delle condotte".

Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Analogamente, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. N. 152/1991 (oggi 416 bis.1 cod. pen.), risulta adeguatamente giustificato dalle sentenze di merito che, integrandosi a vicenda in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 26661701) con motivazione tutt'altro che apparente hanno evidenziato essere emerso non solo dalle dichiarazioni delle diverse persone offese, ma anche da quelle dei collaboratori Mancuso e Mammì, la riferibilità delle azioni criminose all'associazione mafiosa di cui i ricorrenti facevano parte, e la conseguente finalità agevolatrice del sodalizio per conto del quale veniva richieste somme di denaro alle persone offese.Anche la graduazione della pena e. della misura di sicurezza risulta operata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, in consideraqzione dei ripetuti riferimenti alla personalità del ricorrente, alle modalità dei fatti ed alla reiterazione delle condotte..

8. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.

Tutti i ricorrenti vanno altresì condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle associazioni costituitesi parti civili nei confronti degli stessi e ciascuno dei ricorrenti va, invece, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle persone offese dai reati da ciascuno commessi, in relazione ai quali le stesse si sono costituite parti civili, spese tutte che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Solidaria S.C.S.

Onlus in persona del I.r.p.t., S.O.S. [OSCURATO:PERSONA] - Sicilia, in persona del I.r.p.t. che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge; in favore di Sicindustria in persona del I.r.p.t. e di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del I.r.p.t. che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge; in favore del [OSCURATO:PERSONA], in persona del I.r.p.t., [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia - Palermo, in persona del I.r.p.t., e F.AI.

Federazione delle associazioni Antiracket ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del I.r.p.t., che liquida per ciascuna di esse in euro 3.686,00 oltre accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento dei rispettivi motivi di impugnazione, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Uditi i difensori Per le parti civili: L Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto osservando che i propri assistiti sono costituiti contro tutti gli odierni imputati, depositando le note spese, chiede la conferma della sentenza per tutte le posizioni (anche alla luce delle richieste del Procuratore Generale). [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste della collega e chiede rigetto dei ricorsi con condanna alle spese come da note che deposita. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per Bonetti e Cannone chiede rigetto ricorsi deposita nota spese (unica per entrambe le posizioni). Per i ricorrenti: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i colleghi in delega si riporta, per il proprio assistito insiste per accoglimento del ricorso anche valutate le richieste del Procuratore Generale. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Fricano si riporta alle motivazioni di ricorso, si sofferma su alcuni punti e conclude in conformità. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 6/2/2020, all'esito di giudizio abbreviato, gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati riconosciuti colpevoli dei reati di estorsione aggravata loro rispettivamente ascritti e condannati alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. 2. La Corte di appello Palermo con sentenza in data del 27/1/2021 ha parzialmente riformato la pronuncia del primo giudice, solo rideterminando le pene inflitte al Salsiera ed al [OSCURATO:PERSONA], in virtù della continuazione riconosciuta tra i reati loro ascritti nel processo ed altri giudicati separatamente e, per quel che qui interessa, riducendo le pene inflitte ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Giannusa, Napoli e Ragusa. 3. il Fricano, riconosciuto colpevole dell'estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare del bar "Golden" ed in concorso con il Salsiera, proponendo ricorso a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato sei motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato suddetto: assume il ricorrente che la Corte di Appello non avrebbe dato alcuna risposta ai molteplici rilievi avanzati con l'atto di appello in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice. In particolare, la Corte avrebbe ritenuto attendibile la persona offesa Misseri per il fatto che le sue propalazioni erano già state poste a fondamento di altri giudizi di condanna, in tal modo non conformandosi all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui le dichiarazioni testimoniali della persona offesa dovrebbero sempre essere sottoposte ad un rigoroso vaglio di attendibilità, corredato da idonea motivazione che ritenga conto anche di un significativo grado di precisione e dettaglio, anche con riferimento alla direzione soggettiva delle propalazioni accusatorie. Insiste, così, il ricorrente sul rilievo che il Misseri, dopo aver rilasciato il 9/12/12017 dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri soggetti precisando di non aver avuto "contatti con altri esponenti dell'organizzazione mafiosa", solo con le dichiarazioni de successivo 23 gennaio 2018, dopo aver eseguito ricognizione fotografica, aveva rilasciato dichiarazioni con le quali indicava il Fricano come la persona che, prima ancora del Nioli e del Salsiera, gli aveva evidenziato la necessità che "ricominciasse" a pagare il pizzo. Rileva che, trattandosi di persona offesa costituitasi anche parte civile, il controllo di attendibilità doveva essere ancora più stringente di quello riservato ad altri testimoni, possibilmente con riscontri esterni che, ad avviso del ricorrente, non potrebbero essere costituiti dalle dichiarazioni del Macaluso, e del Mammì, che non avevano fatto riferimento al Fricano come soggetto partecipe dell'estorsione perpetrata in danno del Misseri, non potendosi individuare nel "Pinuzzo" di cui alla conversazione intercettata il 30 settembre 2015 proprio nel Fricano. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata riconosciuta, ancora in relazione al reato di cui al capo 1 dell'imputazione, l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. N. 152/1991 (oggi 416 bis.1 cod. pen.), non potendosi desumere dalle dichiarazioni della persona offesa che un metodo mafioso possa essere stato, utilizzato dal Fricano. nel segmento di condotta estorsiva per il quale ha riportato condanna e non emergendo dalla sentenza alcun elemento idoneo a corroborare l'ipotesi che l'estorsione sia stata finalizzata ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa; 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per non essergli state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, senza considerare l'ottimo comportamento processuale del ricorrente; 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta, ritenuta dal ricorrente troppo gravosa; 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con particolare riferimento all'aumento di pena per la continuazione cd. "interna"; 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale confermato la misura di sicurezza, pur nel difetto di alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, in concreto. 4. Con ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] i suoi difensori - avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - hanno formulato quattro motivi di impugnazione: 4.1. Violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere questa dichiarato l'inammissibilità del motivo di appello con il quale si era richiesta la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione: si assume nel ricorso che la sentenza non avrebbe affrontato alcuni dei rilievi difensivi avanzati in una memoria difensiva, relativi al periodo della sua affiliazione al sodalizio criminoso. 4.2. Vizio di motivazione e violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 630 lett.a) cod. proc. pen., in relazione all'estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari della pizzeria "La braciera", di cui al capo 2, per essere stato disatteso il principio giuridico invocato dalla difesa al fine di evitare il contrasto con quanto emerso dalla sentenza definitiva della Corte di appello di Palermo del 23/4/2009 che aveva riconosciuto solo nel 2014 il momento dell'affiliazione formale del Salsiera a "cosa nostra" , ed aveva retrodatato, rispetto all'accusa, la partecipazione dello stesso, in precedenza, al periodo fino al 2005 e non già al 2007 come dall'accusa formulato in quella sede, sicchè ad avviso del ricorrente sarebbe stata omessa la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Sotto altro profilo, si evidenza l'illogicità della motivazione laddove la sentenza impugnata ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori Macaluso e Mammì coincidenti con quelle delle persone offese, pur difettando le prime di accuse nei confronti del Salsiera, indicato come mero conoscente delle persone offese per essere stato il "proprietario delle mura" nelle quali aveva protetto la latitanza di [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Vizio di motivazione e travisamento della prova per omissione in relazione a tutte le restanti ipotesi contestate al ricorrente: quanto all'estorsione ai danni del Misseri, di cui al già menzionato capo 1), si rilevava che le indagini tecniche non avevano mai rivelato la presenza del Salsiera presso il bar Golden del Misseri, né lo stesso risulta essere stato presente nell'autovettura. con a bordo il Macal.uso ed il [OSCURATO:PERSONA] che. transitavano dinanzi .al bar, né rispondeva a canoni logici la sottovalutazione del contrasto tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle del Macaluso. Quanto al tentativo di estorsione aggravata di cui al capo 5), invece, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], benché costituiti parti civili, avevano negato di aver ricevuto richieste estorsive in relazione al cantiere edile sito in via del Bersagliere a Palermo. 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena inflitta. 5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto: 5.1. Vizio di motivazione per essere stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente pur nel difetto di alcun contatto di questo con le persone offese, soltanto sulla base dell'indicazione, da parte delle persone offese, del Siragusa come destinatario di somme richieste da altri ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nel difetto di qualsiasi azione concreta attribuita al ricorrente, mai essendo stata poi posta in essere da questo alcuna attività, a seguito dell'arresto sia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che dello stesso [OSCURATO:PERSONA]: difetterebbe, ad avviso del ricorrente, alcuna attività significativa di una partecipazione ad un piano criminoso mai attuato da terzi. 5.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991. 5.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 5.4. Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione delle diminuzione di pena ex art. 56 cod. pen. 6. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di impugnazione: t/ 6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni dei fratelli Cottone, l'uno nitido e preciso nell'evocazione dei ricorsi (Roberto) e l'altro (Antonio) poco lucido ed altalenante, così da doversi ritenere gli stessi non attendibili nel difetto di riscontri esterni, doverosi trattandosi di persone offese costituitesi parti civili 6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto come mero tentativo di estorsione, pur non ricordando [OSCURATO:PERSONA] se avesse pagato nelle mani del Cumbo e del Napoli e ricordando il fratello Roberto la frase del Napoli secondo cui sarebbero ripassati a Natale per gli auguri, come da richiesta poi non portata avanti per l'arresto del ricorrente 6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 7. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la violazione di legge per essere stata riconosciuta la penale responsabilità in ordine all'estorsione ai danni dei fratelli Cottone pur nel difetto di coerenti e precise dichiarazioni dei predetti. 8. Il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due motivi di impugnazione 8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo n. 2) , per essere state valutate le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. senza l'approfondito vaglio di attendibilità e la ricerca di riscontri estrinseci necessari, senza rispondere alle specifiche doglianze del ricorrente, (così violando l'art. 546 cod. proc. pen.) e giungendo ad un'affermazione di responsabilità in violazione del principio dell"al di là di ogni ragionevole dubbio posto dall'art. 522 cod. proc. pen. : si duole, in particolare, il ricorrente, non aver ricevuto alcuna risposta in ordine alle doglianze in ordine alle tardive dichiarazioni dei fratelli Cottone, perché rese dieci anni dopo i fatti del 2007 difformi tra loro proprio in relazione alle posizione del [OSCURATO:PERSONA] (da uno indicato come intervenuto prima dell'arresto del Niosi, dall'altro dopo tale arresto, avendo coinvolto il Niosi proprio il [OSCURATO:PERSONA]). Da qui la dedotta inattendibilità delle persone offese, non riscontrate da alcuno dei collaboratori di giustizia. In definitiva non sarebbe emersa l'esistenza di una reale partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nella fase ideativa o preparatoria del reato, né in quale forma ed in quale segmento temporale si sarebbe collocato l'unico intervento attribuito al [OSCURATO:PERSONA], tanto da non potersi riconoscere un contributo causale di questo. Difetterebbe anche, ad avviso del ricorrente, adeguata motivazione in ordine al diniego di riqualificazione del fatto come estorsione meramente tentata. 8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] non si sia reso responsabile di reati da più di dodici anni, in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed in ordine alla determinazione della pena e della misura di sicurezza, entrambe lontane dai minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse del Fricano, riconosciuto colpevole dell'estorsione aggravata in danno del titolare del bar "Golden", [OSCURATO:PERSONA], in particolare, non si confronta con la sentenza impugnata, laddove censura il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa assumendo che questo sarebbe stato effettuato solo con riferimento ai giudizi attribuiti alle dichiarazioni del Misseri in altri procedimenti. Proprio nell'esaminare tale censura, proposta con il ricorso in appello, invece, la sentenza impugnata si è soffermata sia sull'analisi delle dichiarazioni della persona offesa che sui riscontri rinvenuti nel materiale probatorio acquisito: sotto il primo profilo ha dato adeguatamente conto del giudizio di attendibilità del teste evidenziando come fosse del tutto comprensibile che questo, ricevuta la richiesta estorsiva da parte di soggetto incensurato di cui non conosceva la caratura criminale e la posizione all'interno della famiglia mafiosa, si fosse rivolto al Niosi per avere delucidazioni sul punto e, ricevuta da questo conferma della validità della richiesta, il riferimento solo a quest'ultimo nelle prime dichiarazioni è stato ritenuto comprensibile in virtù del rapporto privilegiato del dichiarante con il predetto, che poi si era occupato personalmente della riscossione delle somme, mentre senza vizi logici si è rilevato che, una volta conosciuta la caratura criminale del Fricano, sarebbe ormai incomprensibile ritenere che il Misseri abbia ritenuto di rivolgergli accuse calunniose. Peraltro, la Corte territoriale non ha nemmeno omesso di valutare i riscontri esterni che avvaloravano le dichiarazioni della persona offesa, ravvisandoli nella conversazione captata il 30/9/2015 nel corso della quale il Macaluso ed il [OSCURATO:PERSONA] facevano riferimento a persona intervenuta per la riscossione delle somme pagate dal Misseri, indicato come "Pinuzzo", appellativo che il ricorrente nega essere usuale nei suoi confronti, ma è comunque compatibile con il suo nome. 2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso proposto nel'interesse del Fricano - al pari dell'analogo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - avente ad oggetto il riconoscimento, in relazione al reato di cui al capo 1 dell'imputazione, dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. N. 152/1991 (oggi 416 bis.1 cod. pen.), atteso che le due sentenze di merito, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 26661701) hanno reso adeguatamente conto delle ragioni per le quali la richiesta di pagamento di somme di denaro a titolo di "pizzo", rivolta al Misseri, proveniva da soggetti appartenenti all'articolazione di [OSCURATO:PERSONA] storicamente insediata nella zona e che agivano nell'interesse di questa, come verificato dalla persona offesa rivolgendosi al Niosi e come reso evidente dalle modalità di approccio, tanto che il Fricano viene descritto come persona che "palesando non comune protervia" intimava alla persona offesa di riprendere il pagamento dopo l'interruzione dovuta alla precedente denuncia dello stesso Misseri 2.3. Inammissibili sono anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse del Fricano, tutti attinenti al trattamento sanzionatorio. 2.3.1. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, la Corte territoriale si è correttamente ed esplicitamente conformata ai principi espressi da questa Corte di legittimità secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato, sicché l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 26646001). Del resto, a fronte di tale argomentazione, anche nel ricorso per cassazione la difesa del Fricano assume che questo avrebbe meritato le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. in virtù del corretto comportamento processuale, senza alcuna specificazione delle ragioni che avrebbero dovuto indurre a riconoscere particolare correttezza a tale comportamento, sicché sul punto il ricorso deve ritenersi anche generico. 2.3.2. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte territoriale ritenuto congrua la pena base di anni nove di reclusione ed euro 6.000,00 di multa determinata dal primo giudice in considerazione del "ruolo di spicco rivestito dall'imputato" nella vicenda in esame, con un aumento di soli sei mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa ai sensi dell'art. 7 D.L. 152 del 1992, tenuto conto del correttivo di all'art. 63 comma 4 cod. pen., e di ulteriori sei mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per la continuazione interna, e così per complessivi anni dieci di reclusione ed euro 6.900,00 di multa, poi ulteriormente ridotta per l'applicazione della diminuente del rito. 2.4. E', infine, manifestamente infondato anche l'ultimo dei motivi di ricorso proposti nell'interesse del Fricano, atteso che, lungi dall'applicare alcun automatismo nel riconoscimento della pericolosità sociale del ricorrente, la Corte territoriale ha riconosciuto tale pericolosità sulla base di una valutazione, in concreto, di circostanze ritenute sintomatiche di una effettiva ed attuale pericolosità sociale del ricorrente, valorizzando, a tal fine, il "ruolo apicale occupato dal Fricano all'interno del sodalizio criminoso e la spregiudicata inclinazione alla commissione di gravi reati nellOinteresse di tale organizzazione". 3. E' inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. I primi due motivi di ricorso, in particolare, prospettano un'insussistente inconciliabilità della pronuncia di condanna con le risultanze di altro procedimento penale, all'esito del quale con sentenza dlela Corte di Appello di Palermo in data 23/4/2009 aveva riconosciuto un apporto del Salsiera alla consorteria mafiosa di Resuttana fino al 2005, per poi riapparire il ricorrente, con un'affiliazione formale al sodalizio, soltanto nel 2014. Se è vero che il capo 2 dell'imputazione attribuisce al Salsiera un contributo all'estorsione commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo fino al suo arresto nel giugno 2007, deve rilevarsi, però, che nessuna incompatibilità può riconoscersi tra la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata, avente ad oggetto, per quel che qui interessa, non già la partecipazione alla consorteria criminosa, bensì la partecipazione ad un'estorsione aggravata dal metodo mafioso e della finalità di agevolazione del sodalizio al quale le sentenze invocate dal ricorrente riconoscono che il Salsiera ha fatto parte in periodi precedenti e successivi ai fatti di cui si tratta in questa sede. Contrariamente all'assunto difensivo, pertanto, nessun elemento decisivo potrebbe trarsi dalla considerazione che l'azione criminosa oggetto dell'imputazione di cui al capo n. 2), benché posta in essere con metodo mafioso e con finalità agevolatrici del sodalizio criminoso, sia stata posta in essere in periodo nel quale dalle precedenti pronunce il Salsiera non risultava riconosciuto partecipare al sodalizio in parola. 3.2. Nessun vizio logico, inoltre, può ravvisarsi nella motivazione della sentenza impugnata, laddove ha riconosciuto la responsabilità del Salsiera in relazione all'estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari della pizzeria "La braciera", di cui al capo 2, laddove ha ritenuto che le dichiarazioni quelle delle persone offese erano state in qualche modo riscontrate da quelle dei collaboratori Macaluso e Mammì in quanto ha evidenziato che, pur difettando queste ultime di accuse nei confronti del Salsiera, comunque il Macaluso aveva riferito che era stato proprio questo a descrivergli il carattere dei fratelli Cottone, suggerendogli come comportarsi con loro sicché, senza incorrere in vizio logico alcuno, la Corte territoriale ha ritenuto che la stessa conoscenza del fratelli Cottone da parte del Salsiera costituisse un indiretto riscontro al racconto delle persone offese, laddove queste avevano riferito di pagamenti effettuati in favore del ricorrente di cui si tratta. Allo stesso modo, il riferimento del Salsiera alla "proprietà delle mura" ove era l'esercizio commerciale dei Cottone, per rassicurarli del fatto che nessuno avrebbe procurato danni o incendi, senza incorrere in vizio logico alcuno è stato valorizzato da entrambe le sentenze di merito come rilevante riscontro alle dichiarazioni del Cottone, atteso che l'immobile apparteneva a [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del sodalizio criminoso, e che la condanna del Salsiera per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. si fondava anche sul favoreggiamento della latitanza proprio di [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, e non si confrontano nemmeno adeguatamente con la motivazione di questa, anche le censure di cui al terzo motivo del ricorso del Salsiera: in realtà la corte territoriale ha dato adeguatamente conto della compatibilità delle dichiarazioni della persona offesa con quelle del Macaluso, accusatosi dell'estorsione ai suoi danni, e di come, sin dalle sue prime dichiarazioni, il Misseri abbia indicato il Salsiera come colui che, dopo l'arresto del Niosi, era solito presentarsi per riscuotere il pizzo, dal periodo precedente la Pasqua del 2016 fino alla Pasqua del 2017. A fronte di un percorso argonnentativo della sentenza impugnata immune da contraddizioni, pertanto, non sono deducibili in questa sede censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Per le stesse considerazioni deve ritenersi inammissibile anche il motivo di ricorso relativo al tentativo di estorsione di cui al capo 5), emerso da una conversazione intercettata il 30/9/2015, anche alla luce delle dichiarazioni poi rese dal Macaluso, che ha anche evidenziato che, interrotte le pressioni estorsive a causa delle condizioni di salute del soggetto che doveva agire da intermediario, poi dopo l'arresto di uno dei correi le richieste estorsive erano riprese proprio per decisione del Macaluso, del [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso Slasiera, la cui responsabilità è stata ravvisata dai giudici di merito, invece, soprattutto con riferimento alla fase di progettazione dell'estorsione rivelata anche dalla citata conversazione del 30/9/2015. 4.4. Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo del ricorso proposto dal Salsiera, in quanto rivolto ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), bensì fondata principalmente sulla reiterazione nel tempo delle condotte e sulla personalità del ricorrente. 5. Sono inammissibili, perché attaccano il merito della sentenza impugnata, anche i ricorsi con i quali sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] censurano il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti in ordine al delitto di estorsione aggravata ai danni dei fratelli Cottone, titolari della pizzeria "[OSCURATO:PERSONA]", di cui al capo n. 2) dell'imputazione. La Corte territoriale, infatti, ha dato adeguatamente conto delle discrasie rinvenibili nelle dichiarazioni delle due persone offese, evidenziando anche come le stesse abbiano mostrato di avere "un ricordo poco chiaro su queste due tranche pagate, di cui si non si era occupato [OSCURATO:PERSONA] ma il fratello Antonino" - secondo il racconto di entrambi, sul punto convergente - e, tuttavia, senza incorrere in vizi logici ha evidenziato anche le ragioni per le quali il racconto di quest'ultimo doveva ritenersi attendibile ed idoneo a fondare un giudizio di penale responsabilità nei confronti del Napoli e del Giannusa, non solo perché, come anticipato, era stato proprio l'Antonino ad occuparsi dei pagamenti, ma anche perché lo stesso aveva corredato il racconto con circostanze specifiche sulle modalità del pagamento che, in qualche misura, sono state anche riscontrate, avendo lo stesso riferito di aver effettuato il pagamento in due rate, una presso una cartoleria in via [OSCURATO:PERSONA], che poi si è riscontrato essere realmente gestita dalla moglie del Giannusa, e l'altra presso il bar di via Calvi. 5.1. Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, pertanto, la sentenza impugnata, dopo aver approfondito le ragioni dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, peraltro non prive di riscontri, ha fondato su di queste il giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite, infatti, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente .poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214) né la mera costituzione di parte civile impone di per sé la ricerca di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, una volta che queste abbiano superato il rigoroso ed approfondito vaglio di attendibilità di cui si è detto: con la sentenza n. 41461/2012 cit., infatti, le sezioni unite della Corte hanno altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere "opportuno" (e non già necessario) procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Peraltro, nel caso di specie la corte ha dato atto anche della presenza di elementi esterni - quali la titolarità della cartoleria in cui si è riferito essere stato effettuato un pagamento - idonei a corroborare l'attendibilità del dichiarato. Da qui l'inammissibilità del primo motivo di ricorso del Napoli, per la sua manifesta infondatezza, e di quello del Giannusa, peraltro formulato in termini di assoluta genericità 5.2. Anche il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Napoli è inammissibile, perché prospetta una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata senza incorrere in vizi logici in sentenza, peraltro incorrendo anche nel vizio di specificità, in quanto omette di confrontarsi con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, laddove questi hanno ricordato che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è emerso che, dopo la morte del Cumbo, egli aveva effettuato due pagamenti nelle mani del Napoli e del Giannusa, nei periodi di Pasqua e, comunque, ben prima che questi si recassero presso la pizzeria dove incontravano il solo [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni prima del loro arresto, e segnalavano a questo con chiarezza che sarebbero tornati per riscuotere la successiva rata di Natale. Alla luce della ricostruzione dei fatti operata in sentenza, pertanto, il pagamento di due rate di "pizzo" risulta del tutto incompatibile con la qualificazione del fatto come mero tentativo, prospettata dalla difesa del Napoli. 5.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo del ricorso del Napoli, con il quale questo censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla Corte territoriale - sia pure con una valutazione cumulativa delle posizioni di più imputati - con la considerazione che non sono emerse condizioni tali a giustificare la concessione del beneficio, "sia avuto riguardo alla personalità degli imputati, come desumibile dal casellario, sia alle modalità del fatto ed alla reiterazione della condotta". Premesso che nemmeno con il ricorso in cassazione vengono indicati elementi idonei a giustificare l'invocata concessione del benefico, deve rilevarsi che, contrariamente all'assunto del ricorrente, si tratta di motivazione che, lungi dall'essere meramente apparente, si conforma all'insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del. giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460) 6. E' inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole di tentata estorsione aggravata ai danni degli stessi fratelli Cottone, in concorso con suo cugino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base innanzitutto delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], riconosciute perfettamente coincidenti tra loro: il Cottone, infatti, ha riferito che, dopo l'arresto del Giannusa e del Napoli, aveva incontrato in un ippodromo il Tarallo e [OSCURATO:PERSONA], che gli avevano rappresentato che si sarebbero occupati loro del "pizzo" richiesto ai titolari della pizzeria "[OSCURATO:PERSONA]"; in una seconda occasione aveva di nuovo incontrato i due, che gli avevano specificato che avrebbe dovuto effettuare i pagamenti direttamente a [OSCURATO:PERSONA], ma poi nessuno dei tre si era più presentato da lui, in quanto erano stati arrestati. 6.1. Emerge dalla sentenza impugnata che tale ricostruzione dei fatti si riscontra sia con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di aver "parlato" dell'estorsione ai danni dei Cottone con il cugino Luigi e con il Fricano, sia con le dichiarazioni del collaboratore Macaluso, che ha riferito di essere stato incaricato di recuperare le somme dal Cottone, quando questi non pagavano da tempo, perché "il discorso" che avrebbe dovuto riprendere [OSCURATO:PERSONA] era stato interrotto con l'arresto di questo. Senza incorrere in vizio logico alcuno, pertanto, la sentenza impugnata ha riconosciuto in tali dichiarazioni, tutte ritenute attendibili e nella sostanza tutte convergenti tra loro, un accordo criminoso, coinvolgente il ricorrente, volto alla prosecuzione dell'attività estorsiva ai danni dei Cottone, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], interrotta prima della consumazione a causa dell'arresto del ricorrente. La Corte territoriale, pertanto, ha riconosciuto la mancanza di contatti tra il ricorrente e le persone offese, ma non illogicamente ha ritenuto questa compatibile con il carattere meramente tentato del reato ascritto al Siragusa e non portato a termine solo per l'arresto di questo. 6.2. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Siragusa, volto a censurare il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991,in quanto si tratta di doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. 6.3. Le censure del Siragusa in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili per le stesse ragioni già evidenziate in relazione al ricorso del coimputato Napoli, di cui supra, par. sub. 5.3. 6.4. Immune da vizi logici o giuridici è anche la determinazione della pena inflitta al Siragusa, atteso che la pena base per la tentata estorsione, determinata dal primo giudice in anni sette, mesi 11J10 e giorni dieci di . reclusione ed euro 6667,00 di multa, è . stata notevolmente ridotta dalla Corte territoriale nella misura di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 4500,00 di multa (poi ulteriormente ridotta per il rito) proprio "tenuto conto che trattasi di una ipotesi di estorsione tentata e che le condotte si sono limitate in un ristretto arco temporale". Né è censurabile il ricorso al cd. metodo sintetico nel calcolo della pena per il delitto tentato, atteso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 277528). 7. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] fuoriesce dai limiti dell'impugnazione di legittimità posti dall'art. 606 cod. proc. pen. in quanto attacca il merito della decisione impugnata talvolta reiterando censure già esaminate e disattese, quantomeno implicitamente, dalla Corte territoriale. 7.1. Prendendo atto che il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'estorsione aggravata ai danni dei fratelli Cottone, di cui al capo n. 2) dell'imputazione, si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni delle persone offese, la sentenza impugnata si è, infatti, confrontata approfonditamente con tutti i limiti di tali dichiarazioni, oltre che con i pregi delle stesse, sottoponendole a quel vaglio approfondito richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte laddove, come esposto al par. 5.1. (al quale si rinvia) ha rilevato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste anche da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214). La Corte di appello ha, così, ragionevolmente attribuito al timore di ritorsioni - inevitabile in contesti di mafiosità quali quello emerso dalla sentenza - in ritardo nelle denunce delle persone offese, ha riconosciuto un'identità nel nucleo centrale dei racconti dei fratelli Cottone, pur rilevando discrasie attribuibili al lungo tempo durante il quale i Cottone sono stati sottoposti ad estorsioni, con l'alternarsi di interlocutori, ed al diverso ruolo da ciascuno dei fratelli svolto nelle diverse vicende, gestite nei rapporti con il Niosi ed il [OSCURATO:PERSONA] essenzialmente da [OSCURATO:PERSONA]. Infine, la Corte ha rilevato che dai racconti dei due fratelli sono emerse, comunque, circostanze talmente specifiche - anche sul ruolo di terzi e su un incontro al bar Barbara, dove [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato al [OSCURATO:PERSONA] la volontà di non pagare il pizzo - da avvalorare.ulteriormente il giudizio di attendibilità di tali.dichiarazioni, ritenute palesemente genuine e non concordate. Pur nel difetto di determinanti riscontri esterni alle dichiarazioni delle persone offese - nel loro nucleo centrale, peraltro, riconosciute riscontrarsi a vicenda - la Corte territoriale, pertanto, ha dato ampiamente conto, senza incorrere in vizio logico alcuno, dell'approfondito vaglio di attendibilità al quale ha sottoposto le dichiarazioni dei fratelli Cottone per giungere non illogicamente ad attribuire loro credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca ai loro racconti, così implicitamente disattendendo le censure difensive che invocavano il mancao riferimento al [OSCURATO:PERSONA] da parte di coimputati che, pure, hanno mostrato di sapere che i fratelli Cottone erano soliti pagare il "pizzo". 7.2. Anche il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] censura, nella sostanza, il merito della decisione impugnata che, senza incorrere in illogicità alcuna, ha dato adeguatamente conto dell'esercizio del potere discrezionale in ordine al trattamento sanzionatorio. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato, infatti, sia pure cumulativamente con altri ricorrenti, non solo con il rilievo dell'assenza di elementi concretamente valutabili in tal senso (ritenendo evidentemente la Corte di non poter ritenere tale la mancanza di condanne relative a reati commessi negli ultimi dodici anni, dal momento che i reati per cui si procede sono, invece, coevi ad altri oggetto di condanna e ritenuti in continuazione con questi), ma anche con riferimento "alla personalità degli imputati, come desumibile dal certificato del casellario giudiziale" ed altresì "alle modalità del fatto ed alla reiterazione delle condotte". Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Analogamente, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. N. 152/1991 (oggi 416 bis.1 cod. pen.), risulta adeguatamente giustificato dalle sentenze di merito che, integrandosi a vicenda in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 26661701) con motivazione tutt'altro che apparente hanno evidenziato essere emerso non solo dalle dichiarazioni delle diverse persone offese, ma anche da quelle dei collaboratori Mancuso e Mammì, la riferibilità delle azioni criminose all'associazione mafiosa di cui i ricorrenti facevano parte, e la conseguente finalità agevolatrice del sodalizio per conto del quale veniva richieste somme di denaro alle persone offese.Anche la graduazione della pena e. della misura di sicurezza risulta operata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, in consideraqzione dei ripetuti riferimenti alla personalità del ricorrente, alle modalità dei fatti ed alla reiterazione delle condotte.. 8. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro. Tutti i ricorrenti vanno altresì condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle associazioni costituitesi parti civili nei confronti degli stessi e ciascuno dei ricorrenti va, invece, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle persone offese dai reati da ciascuno commessi, in relazione ai quali le stesse si sono costituite parti civili, spese tutte che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Solidaria S.C.S. Onlus in persona del I.r.p.t., S.O.S. [OSCURATO:PERSONA] - Sicilia, in persona del I.r.p.t. che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge; in favore di Sicindustria in persona del I.r.p.t. e di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del I.r.p.t. che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge; in favore del [OSCURATO:PERSONA], in persona del I.r.p.t., [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia - Palermo, in persona del I.r.p.t., e F.AI. Federazione delle associazioni Antiracket ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del I.r.p.t., che liquida per ciascuna di esse in euro 3.686,00 oltre accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] all
Sentenza Cassazione n. 27029/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris