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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03917/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11763-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo Studio PIACCI-[OSCURATO:PERSONA]- PETRACCA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrentí - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3041/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2018 R.G.N. 4606/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori convenivano in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere che fosse accertato il loro diritto all'assunzione, quali operatori ecologici, alle dipendenze della società convenuta a decorrere dal 1.1.2010, o in via subordinata, il diritto al corretto svolgimento delle prove psicologiche e, all'esito positivo delle stesse, alla costituzione del rapporto di lavoro; chiedevano, in ogni caso, la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate sino alla data dell'assunzione in sevizio; in via ulteriormente subordinata, previo accertamento della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nello svolgimento delle prove selettive, chiedevano la condanna al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data di decorrenza del diritto sino alla data della decisione;1.2. a fondamento della domanda esponevano di avere partecipato alla procedura selettiva bandita dalla società per l'assunzione di 324 operatori ecologici lamentando che dopo avere superato tutte le prove ed essersi collocati utilmente in graduatoria erano stati illegittimamente sottoposti ad un'ulteriore prova attitudinale ( colloquio psicologico), non prevista dal bando, all'esito della quale erano risultati non idonei:

2. il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva, accoglieva la domanda dei lavoratori che avevano partecipato alla prima procedura selettiva;

3. la Corte di appello di Roma, pronunziando sui ricorsi dei lavoratori e sul ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., ha confermato la sentenza di primo grado;

3.1. la Corte territoriale, premesso che il bando relativo alla procedura selettiva in oggetto si configurava quale offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. contenendo tutti gli elementi indispensabili per la costituzione del rapporto di lavoro, ha ritenuto non conforme alle previsioni del bando e comunque in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede la condotta di [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva assoggettato coloro che si erano collocati utilmente in graduatoria ad un ulteriore colloquio psicologico da parte di una Commissione nominata dalla società, all'esito della quale gli odierni ricorrenti non erano risultati idonei; ha respinto l'appello incidentale dei lavoratori avente ad oggetto la detrazione dell' aliunde perceptum dall'importo riconosciuto a titolo risarcitorio;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e altri dipendenti hanno resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale affidato a sei motivi; i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria; Considerato che Motivi di ricorso principale

1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. deduce nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329 comma 2, 102 e 354 cod. proc. civ., censurando la decisione di appello per avere ritenuto preclusa dalla formazione del giudicato sul punto la questione concernente la sussistenza o meno di un litisconosorzio in relazione a possibili controinteressati; sostiene che, a differenza di quanto affermato dalla sentenza impugnata, la questione della necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati era stata specificamente riproposta in seconde cure da ess società;2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, comma 2 bis d.l. n.112/2008, dell'art. 76, commi 4 e 7 d.l. n. 112/2008, degli artt. 9 e 14 d.l. n. 78/2010, dell'art. 4 d.l. n. 138/2011, in relazione all'art. 1336 cod. civ., censurando il rigetto del motivo di gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. incentrato sulla natura pubblica della società e sul rilievo che la eventuale assunzione degli originari ricorrenti avrebbe esposto la Società a profili di responsabilità per violazione dei limiti propri delle società a partecipazione pubblica in materia di reclutamento del personale;

3. con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1336 e 2932 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere, nel qualificare come offerta al pubblico l'avviso di selezione, omesso l'esame di circostanze ripetutamente allegate in relazione alle quali aveva, in sintesi, sostenuto che la lex specialis della procedura non era costituita esclusivamente dall'avviso di selezione ma destinata ad essere integrata sia dal Regolamento d'esame, sia dal Foglio riepilogativo sottoscritto da tutti i partecipanti alla selezione sia dalla lettera di convocazione alla prima fase della procedura inviata ai concorrenti; Motivi di ricorso incidentale

1. con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ.; si censura la sentenza impugnata per omessa pronunzia sul motivo di appello incidentale condizionato incentrato sulla illegittimità/inefficacia dell'assoggettamento ad ulteriore colloquio psicologico dei concorrenti che avevano superato la prima procedura e sulla illegittimità/inefficacia delle modalità di conduzione di tale colloquio psicologico;

2. con il secondo motivo di ricorso condizionato si denunzia omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla intrinseca illegittimità, e conseguente inefficacia ai fini selettivi, del colloquio psicologico,; denunzia inoltre mancato esame di documenti, violazione di legge, con riferimento agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., illegittimità intrinseca dei criteri ed estrema e irragionevole discrezionalità con riferimento al coefficiente attitudinale previsto nell'ambito del detto colloquio ;

3. con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce, per l'ipotesi di rigetto implicito delle doglianze formulate in relazione al colloquio psicologico, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.l. n. 112/2008, dell'art. 35, comma 3, d.

Igs. n. 165/2001, degli artt.1336, 1175 e 1375 cod. civ., in punto di verifica della conformità a correttezza e buona fede della condotta della società sia in relazione alla previsione del colloquio psicologico sia in relazione alle modalità di conduzione dello stesso;

4. con il quarto motivo di ricorso, non condizionato, si deduce, omessa pronunzia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., mancanza del requisito di cui al n. 4 dell'art. 132 cod. proc. civ., nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.; si censura la sentenza impugnata per essersi limitata, in relazione alla pretesa risarcitoria, a pronunciare solo sulla questione relativa all'aliunde perceptum trascurando di pronunziare su quella, che si asserisce ritualmente sottoposta con l'impugnazione, relativa alla decorrenza del diritto al risarcimento del danno;

5. con il quinto motivo di ricorso, non condizionato, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1327 cod. civ. per l'ipotesi di rigetto implicito del motivo di gravame incentrato sulla decorrenza del diritto al risarcimento del danno;

6. con il sesto motivo di ricorso, non condizionato, si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione alla determinazione del quantum risarcitorio.

Esame dei motivi di ricorso principale

7. il primo motivo di ricorso principale è inammissibile per difetto di specificità.

Secondo consolidati arresti del giudice di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", come nel caso di specie, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti ( v. tra le altre, Cass. n. 23834/2019, Cass. n. 11738/2016, Cass. n. 19410/2015).

In particolare, è stato precisato che nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007).

Tale onere non è stato assolto dalla odierna ricorrente in quanto la illustrazione delle censure risulta affidata al generico rinvio per relationem agli atti della fase di merito, senza esplicitazione del relativo contenuto, come non consentito ( v. tra le altre, Cass. n. 342/2021, Cass. n. 11984/2011); la trascrizione o esposizione per riassunto del motivo del ricorso in appello, con il quale AMA asserisce essere stata impugnata la statuizione di primo grado relativa al contraddittorio con eventuali controinteressati, risultava tanto più necessaria in quanto tale circostanza non emergeva dalla esposizione della complessiva vicenda processuale contenuta nel ricorso per cassazione della società ed in particolare dal riferimento ai motivi di appL1,o della società ( v. ricorso per cassazione, pagg.- 8 e sg.);

8. il secondo motivo di ricorso deve essere respinto in continuità con precedente, condivisibile, pronunzia di questa Corte (Cass. n. 34544/2019), che in relazione alla medesima procedura attivata dalla società AMA ha respinto una censura analoga a quella in esame osservando che le limitazioni di spesa alle quali sarebbe soggetta [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione della sua natura di società partecipata con capitale interamente pubblico, non possono essere invocate laddove, come nel caso di specie, l'accertamento e la costituzione in via giudiziaria del rapporto di lavoro (a seguito di procedura selettiva conclusasi con l'utile inserimento nella graduatoria, poi illegittimamente stravolto) abbiano rispristinato una situazione di legalità che tale doveva essere ab initio,; in particolare, è stato precisato che «In sostanza non possono essere opposte le disposizioni normative che regolano il risparmio di spesa per inibire gli effetti delle irregolarità commesse in sede di procedura selettiva e per sottrarsi ad un obbligo di assunzione che doveva sussistere nell'ipotesi di corretto adempimento delle regole dell'avviso-bando» ( Cass. n. 34544/2019 cit.);

9. il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile in quanto parte ricorrente, pur formalmente denunziando violazione di norme di diritto non incentra le proprie censure sulla ricognizione della fattispecie astratta, e quindi sull'errore di diritto in tesi imputato al giudice d'appello, bensì sulla ricognizione concreta della fattispecie contestando l'accertamento in fatto della Corte territoriale concernente l'individuazione dell'atto che fissava i requisiti di partecipazione alla selezione e ne indicava le tappe fino all'assunzione finale, accertamento astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., neppure formalmente prospettato dalla odierna ricorrente.

La società denuncia, infatti, la violazione di norme di diritto ma non formula le censure così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, trascurando di considerare che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v.

Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 287/2016, Cass. n. 635/2015, Cass. n. 25419/2014, Cass. n. 16038/2013); le considerazioni che precedono assorbono l'ulteriore profilo di inammissibilità connesso all'evocazione degli atti e documenti di causa in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. che impone alla parte, a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento alla base delle censure, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte (Cass. n. 29093/2018 rh 195/2016, n. 16900/2015, n. 26174/ 2014, n. 22607/2014, Sez.

Un. n. 7161/2010);

9.1. può soggiungersi che censura analoga a quella in esame è stata scrutinata nel merito da questa Corte la quale, con la sentenza n. 983/2020, ha affermato che in tema di reclutamento del personale nell'ambito delle società cd.

"in house", ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla

I. n. 133 del 2008, la scelta di avvalersi di una procedura di selezione dei candidati secondo le modalità di svolgimento delle prove di idoneità contenute in un pubblico avviso impone il rispetto delle condizioni previste nel bando, le cui prescrizioni, configurando un'offerta al pubblico a termini dell'art. 1336 c.c., sono intangibili e non possono essere modificate o integrate una volta intervenuta l'accettazione e comunque in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione; in base a tali presupposti in diritto ha ritenuto illegittima l'integrazione del bando originariamente pubblicato con la previsione di un'ulteriore prova - un colloquio psicoattitudinale - idonea a modificare le risultanze della graduatoria ai fini dell'assunzione) (Cass. Sez.

Un. n. 7759/2017).

Esame dei motivi di ricorso incidentale

10. l'esame del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso incidentale, svolti in via condizionata, risulta assorbito dal rigetto del ricorso principale;

11. il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso incidentale sono inammissibili essendo rimasto indimostrato che gli odierni ricorrenti incidentali avevano, in seconde cure, impugnato la statuizione di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno (anche) sotto il profilo della relativa decorrenza.

A tal fine il riferimento al contenuto dell'atto di appello formulato a pagina 47 (terzo capoverso) del controricorso con ricorso incidentale appare generico e non rispettoso dell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla condivisibile giurisprudenza di questa Corte per la valida deduzione del vizio di omessa pronunzia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. (v. giurisprudenza citata al paragrafo 7);

12. infine, il terzo motivo di ricorso presenta un concorrente profilo di inammissibilità inf quanto la denunzia di vizio di motivazione non è conforme all'attuale configurazione dell'art. ' comma 1 n. 5 cod. proc. civ. il quale esige che l'omesso esame riguardi un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti ( ex plurimis, Cass. Sez.

Un. 8053/2014 , Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 9749/2016), laddove nella illustrazione della censura manca la stessa individuazione del fatto il cui esame sarebbe stato omesso;

13. al rigetto di entrami i ricorsi consegue la compensazione delle spese di lite;

14. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dell'art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi.

Compensa le spese di lite.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11763-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo Studio PIACCI-[OSCURATO:PERSONA]- PETRACCA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrentí - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3041/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2018 R.G.N. 4606/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori convenivano in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere che fosse accertato il loro diritto all'assunzione, quali operatori ecologici, alle dipendenze della società convenuta a decorrere dal 1.1.2010, o in via subordinata, il diritto al corretto svolgimento delle prove psicologiche e, all'esito positivo delle stesse, alla costituzione del rapporto di lavoro; chiedevano, in ogni caso, la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate sino alla data dell'assunzione in sevizio; in via ulteriormente subordinata, previo accertamento della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nello svolgimento delle prove selettive, chiedevano la condanna al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data di decorrenza del diritto sino alla data della decisione;1.2. a fondamento della domanda esponevano di avere partecipato alla procedura selettiva bandita dalla società per l'assunzione di 324 operatori ecologici lamentando che dopo avere superato tutte le prove ed essersi collocati utilmente in graduatoria erano stati illegittimamente sottoposti ad un'ulteriore prova attitudinale ( colloquio psicologico), non prevista dal bando, all'esito della quale erano risultati non idonei: 2. il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva, accoglieva la domanda dei lavoratori che avevano partecipato alla prima procedura selettiva; 3. la Corte di appello di Roma, pronunziando sui ricorsi dei lavoratori e sul ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., ha confermato la sentenza di primo grado; 3.1. la Corte territoriale, premesso che il bando relativo alla procedura selettiva in oggetto si configurava quale offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. contenendo tutti gli elementi indispensabili per la costituzione del rapporto di lavoro, ha ritenuto non conforme alle previsioni del bando e comunque in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede la condotta di [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva assoggettato coloro che si erano collocati utilmente in graduatoria ad un ulteriore colloquio psicologico da parte di una Commissione nominata dalla società, all'esito della quale gli odierni ricorrenti non erano risultati idonei; ha respinto l'appello incidentale dei lavoratori avente ad oggetto la detrazione dell' aliunde perceptum dall'importo riconosciuto a titolo risarcitorio; 4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e altri dipendenti hanno resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale affidato a sei motivi; i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria; Considerato che Motivi di ricorso principale 1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. deduce nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329 comma 2, 102 e 354 cod. proc. civ., censurando la decisione di appello per avere ritenuto preclusa dalla formazione del giudicato sul punto la questione concernente la sussistenza o meno di un litisconosorzio in relazione a possibili controinteressati; sostiene che, a differenza di quanto affermato dalla sentenza impugnata, la questione della necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati era stata specificamente riproposta in seconde cure da ess società;2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, comma 2 bis d.l. n.112/2008, dell'art. 76, commi 4 e 7 d.l. n. 112/2008, degli artt. 9 e 14 d.l. n. 78/2010, dell'art. 4 d.l. n. 138/2011, in relazione all'art. 1336 cod. civ., censurando il rigetto del motivo di gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. incentrato sulla natura pubblica della società e sul rilievo che la eventuale assunzione degli originari ricorrenti avrebbe esposto la Società a profili di responsabilità per violazione dei limiti propri delle società a partecipazione pubblica in materia di reclutamento del personale; 3. con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1336 e 2932 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere, nel qualificare come offerta al pubblico l'avviso di selezione, omesso l'esame di circostanze ripetutamente allegate in relazione alle quali aveva, in sintesi, sostenuto che la lex specialis della procedura non era costituita esclusivamente dall'avviso di selezione ma destinata ad essere integrata sia dal Regolamento d'esame, sia dal Foglio riepilogativo sottoscritto da tutti i partecipanti alla selezione sia dalla lettera di convocazione alla prima fase della procedura inviata ai concorrenti; Motivi di ricorso incidentale 1. con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ.; si censura la sentenza impugnata per omessa pronunzia sul motivo di appello incidentale condizionato incentrato sulla illegittimità/inefficacia dell'assoggettamento ad ulteriore colloquio psicologico dei concorrenti che avevano superato la prima procedura e sulla illegittimità/inefficacia delle modalità di conduzione di tale colloquio psicologico; 2. con il secondo motivo di ricorso condizionato si denunzia omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla intrinseca illegittimità, e conseguente inefficacia ai fini selettivi, del colloquio psicologico,; denunzia inoltre mancato esame di documenti, violazione di legge, con riferimento agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., illegittimità intrinseca dei criteri ed estrema e irragionevole discrezionalità con riferimento al coefficiente attitudinale previsto nell'ambito del detto colloquio ; 3. con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce, per l'ipotesi di rigetto implicito delle doglianze formulate in relazione al colloquio psicologico, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.l. n. 112/2008, dell'art. 35, comma 3, d. Igs. n. 165/2001, degli artt.1336, 1175 e 1375 cod. civ., in punto di verifica della conformità a correttezza e buona fede della condotta della società sia in relazione alla previsione del colloquio psicologico sia in relazione alle modalità di conduzione dello stesso; 4. con il quarto motivo di ricorso, non condizionato, si deduce, omessa pronunzia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., mancanza del requisito di cui al n. 4 dell'art. 132 cod. proc. civ., nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.; si censura la sentenza impugnata per essersi limitata, in relazione alla pretesa risarcitoria, a pronunciare solo sulla questione relativa all'aliunde perceptum trascurando di pronunziare su quella, che si asserisce ritualmente sottoposta con l'impugnazione, relativa alla decorrenza del diritto al risarcimento del danno; 5. con il quinto motivo di ricorso, non condizionato, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1327 cod. civ. per l'ipotesi di rigetto implicito del motivo di gravame incentrato sulla decorrenza del diritto al risarcimento del danno; 6. con il sesto motivo di ricorso, non condizionato, si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione alla determinazione del quantum risarcitorio. Esame dei motivi di ricorso principale 7. il primo motivo di ricorso principale è inammissibile per difetto di specificità. Secondo consolidati arresti del giudice di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", come nel caso di specie, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti ( v. tra le altre, Cass. n. 23834/2019, Cass. n. 11738/2016, Cass. n. 19410/2015). In particolare, è stato precisato che nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007). Tale onere non è stato assolto dalla odierna ricorrente in quanto la illustrazione delle censure risulta affidata al generico rinvio per relationem agli atti della fase di merito, senza esplicitazione del relativo contenuto, come non consentito ( v. tra le altre, Cass. n. 342/2021, Cass. n. 11984/2011); la trascrizione o esposizione per riassunto del motivo del ricorso in appello, con il quale AMA asserisce essere stata impugnata la statuizione di primo grado relativa al contraddittorio con eventuali controinteressati, risultava tanto più necessaria in quanto tale circostanza non emergeva dalla esposizione della complessiva vicenda processuale contenuta nel ricorso per cassazione della società ed in particolare dal riferimento ai motivi di appL1,o della società ( v. ricorso per cassazione, pagg.- 8 e sg.); 8. il secondo motivo di ricorso deve essere respinto in continuità con precedente, condivisibile, pronunzia di questa Corte (Cass. n. 34544/2019), che in relazione alla medesima procedura attivata dalla società AMA ha respinto una censura analoga a quella in esame osservando che le limitazioni di spesa alle quali sarebbe soggetta [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione della sua natura di società partecipata con capitale interamente pubblico, non possono essere invocate laddove, come nel caso di specie, l'accertamento e la costituzione in via giudiziaria del rapporto di lavoro (a seguito di procedura selettiva conclusasi con l'utile inserimento nella graduatoria, poi illegittimamente stravolto) abbiano rispristinato una situazione di legalità che tale doveva essere ab initio,; in particolare, è stato precisato che «In sostanza non possono essere opposte le disposizioni normative che regolano il risparmio di spesa per inibire gli effetti delle irregolarità commesse in sede di procedura selettiva e per sottrarsi ad un obbligo di assunzione che doveva sussistere nell'ipotesi di corretto adempimento delle regole dell'avviso-bando» ( Cass. n. 34544/2019 cit.); 9. il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile in quanto parte ricorrente, pur formalmente denunziando violazione di norme di diritto non incentra le proprie censure sulla ricognizione della fattispecie astratta, e quindi sull'errore di diritto in tesi imputato al giudice d'appello, bensì sulla ricognizione concreta della fattispecie contestando l'accertamento in fatto della Corte territoriale concernente l'individuazione dell'atto che fissava i requisiti di partecipazione alla selezione e ne indicava le tappe fino all'assunzione finale, accertamento astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., neppure formalmente prospettato dalla odierna ricorrente. La società denuncia, infatti, la violazione di norme di diritto ma non formula le censure così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, trascurando di considerare che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 287/2016, Cass. n. 635/2015, Cass. n. 25419/2014, Cass. n. 16038/2013); le considerazioni che precedono assorbono l'ulteriore profilo di inammissibilità connesso all'evocazione degli atti e documenti di causa in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. che impone alla parte, a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento alla base delle censure, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte (Cass. n. 29093/2018 rh 195/2016, n. 16900/2015, n. 26174/ 2014, n. 22607/2014, Sez. Un. n. 7161/2010); 9.1. può soggiungersi che censura analoga a quella in esame è stata scrutinata nel merito da questa Corte la quale, con la sentenza n. 983/2020, ha affermato che in tema di reclutamento del personale nell'ambito delle società cd. "in house", ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla I. n. 133 del 2008, la scelta di avvalersi di una procedura di selezione dei candidati secondo le modalità di svolgimento delle prove di idoneità contenute in un pubblico avviso impone il rispetto delle condizioni previste nel bando, le cui prescrizioni, configurando un'offerta al pubblico a termini dell'art. 1336 c.c., sono intangibili e non possono essere modificate o integrate una volta intervenuta l'accettazione e comunque in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione; in base a tali presupposti in diritto ha ritenuto illegittima l'integrazione del bando originariamente pubblicato con la previsione di un'ulteriore prova - un colloquio psicoattitudinale - idonea a modificare le risultanze della graduatoria ai fini dell'assunzione) (Cass. Sez. Un. n. 7759/2017). Esame dei motivi di ricorso incidentale 10. l'esame del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso incidentale, svolti in via condizionata, risulta assorbito dal rigetto del ricorso principale; 11. il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso incidentale sono inammissibili essendo rimasto indimostrato che gli odierni ricorrenti incidentali avevano, in seconde cure, impugnato la statuizione di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno (anche) sotto il profilo della relativa decorrenza. A tal fine il riferimento al contenuto dell'atto di appello formulato a pagina 47 (terzo capoverso) del controricorso con ricorso incidentale appare generico e non rispettoso dell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla condivisibile giurisprudenza di questa Corte per la valida deduzione del vizio di omessa pronunzia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. (v. giurisprudenza citata al paragrafo 7); 12. infine, il terzo motivo di ricorso presenta un concorrente profilo di inammissibilità inf quanto la denunzia di vizio di motivazione non è conforme all'attuale configurazione dell'art. ' comma 1 n. 5 cod. proc. civ. il quale esige che l'omesso esame riguardi un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti ( ex plurimis, Cass. Sez. Un. 8053/2014 , Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 9749/2016), laddove nella illustrazione della censura manca la stessa individuazione del fatto il cui esame sarebbe stato omesso; 13. al rigetto di entrami i ricorsi consegue la compensazione delle spese di lite; 14. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa le spese di lite.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari