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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 00698/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso richiamando, in subordine, la maturata prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 217, comma 2, Lf., così qualificato il fatto originariamente contestato, ha rideterminato la pena previo riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in particolare dell'art. 37 cod. pen. in riferimento all'art. 217, ultimo comma, legge fall.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha ritenuto di poter concedere le attenuanti generiche rideterminando la pena in mesi 8 di reclusione, ciononostante ha confermato la pronuncia del primo giudice con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari determinata in primo grado in anni uno; si lamenta la mancata riduzione di tale durata in conseguenza della rideterminazione della pena principale. 2.2.Col secondo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riaffermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

L'atteggiamento psicologico assunto dall'imputato rispetto alla ritenuta condotta di bancarotta semplice per omissione non è riconducibile neppure alla colpa, essendosi egli trovato nella materiale impossibilità di tenere le scritture contabili per non avere ottenuto, nonostante le reiterate richieste, la collaborazione del commercialista della società, che, rimasto insoddisfatto del pagamento delle proprie competenze,, non aveva ritenuto di proseguire nell'incarico.

La Corte di appello, pur avendo riconosciuto l'impossibilità oggettiva dell'imputato di soddisfare le richieste documentali del curatore, ha ravvisato, in capo al ricorrente, la colpa lieve per negligenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Preliminarmente si osserva che il termine di prescrizione del reato non era maturato all'atto della pronuncia della sentenza di appello', né è ancora decorso a (il termine massimo di 7 anni e mesi 6, ex art. 161 cod. pen., applicabile in considerazione dell'interruzione intervenuta, decorrente dalla data di consumazione del reato risalente al 24.7.2014 scade il 24.10.2023, tenuto conto dei periodi di sospensione per complessivi anni 1 e mesi 9).1.1.Quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato, non ricorrendo la violazione di legge denunciata con riferimento all'art. 37 c.p. i dal momento che la determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 217 l.f. - nel caso di specie, in assenza di impugnazione sul punto, confermata dalla Corte di Appello cin misura diversa da quella della pena principale, come rideterminata - deve al pari di quelle di cui all'art. 216 I.f. intervenire alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 37 c.p., secondo il dictum della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28910 del 2019, Suraci, rv. 276286-01), che hanno affermato il seguente principio di diritto: "le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.", applicabile anche in relazione alle sanzioni accessorie di cui all'art. 217 I.f. (la cui durata è fino a 2 anni).

1.2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato, non essendo incorsa la Corte di appello nella lamentata contraddittorietà ed illogicità della motivazione, avendo coerentemente valorizzato, da un lato, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la effettiva portata della condotta tenuta dall'imputato e il suo comportamento processuale, e dall'altro, dovuto nondimeno rilevare, ai fini della conferma del giudizio di responsabilità, l'atteggiamento negligente in cui era incorso l'imputato, sottolineando che il ruolo di liquidatore assunto richiede comunque un certo grado di competenza, capacità di gestione e accuratezza.

D'altronde, questa Corte ha già avuto modo di affermare, proprio rispetto a una vicenda analoga, che in tema di bancarotta semplice documentale, punibile anche a titolo di colpa, la responsabilità del liquidatore per l'omessa tenuta delle scritture contabili non può essere esclusa deducendo incompetenza tecnica, posto che coloro che svolgono professionalmente una determinata attività hanno l'obbligo di conoscenza delle norme che la disciplinano e rispondono dell'illecito anche per colpa lieve (Sez. 5, Sentenza n. 39009 del 28/05/2018, Rv. 273877 - 01).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso richiamando, in subordine, la maturata prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 217, comma 2, Lf., così qualificato il fatto originariamente contestato, ha rideterminato la pena previo riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in particolare dell'art. 37 cod. pen. in riferimento all'art. 217, ultimo comma, legge fall. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha ritenuto di poter concedere le attenuanti generiche rideterminando la pena in mesi 8 di reclusione, ciononostante ha confermato la pronuncia del primo giudice con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari determinata in primo grado in anni uno; si lamenta la mancata riduzione di tale durata in conseguenza della rideterminazione della pena principale. 2.2.Col secondo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riaffermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'atteggiamento psicologico assunto dall'imputato rispetto alla ritenuta condotta di bancarotta semplice per omissione non è riconducibile neppure alla colpa, essendosi egli trovato nella materiale impossibilità di tenere le scritture contabili per non avere ottenuto, nonostante le reiterate richieste, la collaborazione del commercialista della società, che, rimasto insoddisfatto del pagamento delle proprie competenze,, non aveva ritenuto di proseguire nell'incarico. La Corte di appello, pur avendo riconosciuto l'impossibilità oggettiva dell'imputato di soddisfare le richieste documentali del curatore, ha ravvisato, in capo al ricorrente, la colpa lieve per negligenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Preliminarmente si osserva che il termine di prescrizione del reato non era maturato all'atto della pronuncia della sentenza di appello', né è ancora decorso a (il termine massimo di 7 anni e mesi 6, ex art. 161 cod. pen., applicabile in considerazione dell'interruzione intervenuta, decorrente dalla data di consumazione del reato risalente al 24.7.2014 scade il 24.10.2023, tenuto conto dei periodi di sospensione per complessivi anni 1 e mesi 9).1.1.Quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato, non ricorrendo la violazione di legge denunciata con riferimento all'art. 37 c.p. i dal momento che la determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 217 l.f. - nel caso di specie, in assenza di impugnazione sul punto, confermata dalla Corte di Appello cin misura diversa da quella della pena principale, come rideterminata - deve al pari di quelle di cui all'art. 216 I.f. intervenire alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 37 c.p., secondo il dictum della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28910 del 2019, Suraci, rv. 276286-01), che hanno affermato il seguente principio di diritto: "le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.", applicabile anche in relazione alle sanzioni accessorie di cui all'art. 217 I.f. (la cui durata è fino a 2 anni). 1.2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato, non essendo incorsa la Corte di appello nella lamentata contraddittorietà ed illogicità della motivazione, avendo coerentemente valorizzato, da un lato, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la effettiva portata della condotta tenuta dall'imputato e il suo comportamento processuale, e dall'altro, dovuto nondimeno rilevare, ai fini della conferma del giudizio di responsabilità, l'atteggiamento negligente in cui era incorso l'imputato, sottolineando che il ruolo di liquidatore assunto richiede comunque un certo grado di competenza, capacità di gestione e accuratezza. D'altronde, questa Corte ha già avuto modo di affermare, proprio rispetto a una vicenda analoga, che in tema di bancarotta semplice documentale, punibile anche a titolo di colpa, la responsabilità del liquidatore per l'omessa tenuta delle scritture contabili non può essere esclusa deducendo incompetenza tecnica, posto che coloro che svolgono professionalmente una determinata attività hanno l'obbligo di conoscenza delle norme che la disciplinano e rispondono dell'illecito anche per colpa lieve (Sez. 5, Sentenza n. 39009 del 28/05/2018, Rv. 273877 - 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in
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