CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 19597/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 22263-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - contribuzione volontaria R.G.N.22263/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 17/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 25/01/2019 R.G.N. 157/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Caltanissetta, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da società di Risanamento e [OSCURATO:PERSONA] -RESAIS S.p.A. (subentrata all’[OSCURATO:PERSONA] nella gestione del personale in prepensionamento per chiusura dello stabilimento minerario Italkali S.p.A.) ha riformato la sentenza del Tribunale di Enna che aveva accolto la domanda originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire il versamento dei contributi previdenziali sugli arretrati dell’indennità di prepensionamento posti a carico della RESAIS,in forza di accordo transattivo , ed alla riliquidazione del trattamento pensionistico erogato da INPS tenuto conto della contribuzione dovuta. Nel rigettare l’originaria domanda, la Corte territoriale ha altresì confermato il difetto di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] delle attività produttive, ed ha compensato le spese di lite. Il giudice di primo grado aveva anche escluso che la rinuncia a qualsivoglia pretesa vantata nei confronti della Resais S.p.A., riportata nell’accordo conciliativo, potesse estendersi anche ai contributi previdenziali dovuti in forza delle maggiori somme riconosciute dal datore di lavoro, ed ha precisato che in ogni caso, una clausola limitativa della contribuzione sarebbe affetta da nullità ai sensi dell’art. 2115 c.c. stante la indisponibilità del rapporto contributivo, comprensivo della contribuzione volontaria posta a carico della società di risanamento e sviluppo in base all’art. 119 L.Reg. Sicilia n.4/2013, a computarsi su tutte le somme ricevute in esecuzione dell’accordo transattivo. La Corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’appello incidentale tardivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ancorché avente ad oggetto capi autonomi e diversi da quelli investiti dall’appello principale, anche nelle cause scindibili ed anche in caso di preesistenza dell’interesse ad impugnare, derivato tale interesse dal motivo di appello principale di INPS sulla durata quinquennale della prescrizione. Ha quindi ritenuto fondato il motivo di appello principale sull’ampiezza contenutistica dell’accordo transattivo conclusosi dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro avendo il [OSCURATO:PERSONA] rinunciato ad ogni pretesa creditoria nei confronti della Resais S.p.A. ed essendosi impegnato a non avviare azioni a qualunque titolo. La Corte ha quindi considerato che l’art. 2115 c.c. si riferisce alle sole forme di previdenza obbligatoria e non a quelle di natura volontaria, ed essendo stato introdotto dalla Legge Reg. n.42/75 il carico alla Regione degli oneri per l’assistenza sanitaria per la contribuzione volontaria da parte degli interessati ai fini pensionistici, ed essendo Regione e Resais accollanti ex lege di un onere contributivo volontario, quest’ultimo è rimesso alla volontà dei lavoratori e ben può essere oggetto di rinunce, né erano ravvisabili cause di invalidità ex art. 2113 c.c. La Corte territoriale, in mancanza di obblighi di versamento contributivo da parte di Resais ad INPS, ha respinto anche la domanda proposta verso l’istituto previdenziale sulla riliquidazione del trattamento pensionistico. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a quattro motivi, illustrati da memoria, a cui Resais S.p.A. ed INPS resistonocon controricorso. 3. La causa è stata discussa e decisa all’adunanza camerale del 14/2/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, in via preliminare, ribadisce la doglianza, per violazione dell’art. 334 c.p.c., circa la tardività dell’appello incidentale notificato dalla Resais S.p.A. il 10/1/2017 e proposto per motivi diversi da quelli dell’appello principale, avente ad oggetto capi ad esso estranei e, pertanto, passati in giudicato il 26/10/2016 (alla scadenza del sesto mese dalla pubblicazione della sentenza di primo grado del 26/4/2016). 1.1 - Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale ritenuto l’efficacia abdicativa dell’accordo sottoscritto l’8 luglio 2004 anche ai fini della regolarizzazione contributiva, e, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 4 L. Reg. n.42/1975. In particolare, si duole che la Corte territoriale abbia mutato l’orientamento favorevole agli ex lavoratori minerari, espresso anche in sede di legittimità, e che abbia erroneamente ritenuto che l’accordo transattivo includesse l’abdicazione dei conseguenti oneri previdenziali, laddove esso aveva riguardato esclusivamente i criteri per la riliquidazione della indennità di prepensionamento. 1.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’erronea interpretazione degli accordi regionali del 5/11/2017 e dell’8/3/2000, nonché la violazione e la mancata applicazione dell’art. 12 della L. n. 153/1969, a mente dell’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.; tali accordi affrontava l’adeguamento ISTAT della indennità di prepensionamento ed il contenzioso da esso nascente, ed hanno valenza propria ed autonoma ai fini previdenziali nel determinare la base imponibile contributiva. 1.3 -Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.5 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2115 co.3 c.c., dell’art 6 della L. Reg. N. 42/1975, e del d.lgs. n. 184/97 per avere ritenuto la Corte territoriale volontari i contributi versati da Resais s.p.a. all’INPS ed inapplicabile la sanzione di nullità dei patti diretti ad eludere gli obblighi legali di pagamento dei contributi, sostenendo che l’art. 2115 c.c. si riferisca alle sole forme di previdenza obbligatoria, laddove la fonte di tale contribuzione si ravvisa nella disposizione di legge che disciplina l’indennità di prepensionamento dovuta dalla Resais nella misura massima consentita ex art. 6 co.4 L.42/75. 1.4 -Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co.268 L.266/2005 e della circolare applicativa INPS n.27/2006 non potendo i lavoratori disporre della regolarizzazione contributiva disposta ex lege. 1.5 - Con il quinto ed ultimo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio. 2.Nel controricorso l’INPS eccepisce l’insussistenza dell’obbligo a proprio carico poiché a seguito di chiusura dello stabilimento Italkali con prepensionamento degli operai fu trasferito l’onere contributivo a carico della Regione Sicilia, con assunzione pubblica che, compatibile con l’automaticità delle prestazioni, non fu però richiesta. Eccepisce anche l’inesigibilità delle prestazioni per intervenuta prescrizione. 2.1 - Anche RESAIS S.p.A. si costituisce con controricorso e chiede l’inammissibilità del primo motivo che non illustra il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame, peraltro contraddittorio con la violazione di legge sullo stesso profilo; segnala quindi il difetto di autosufficienza del motivo perché non riporta il contenuto della transazione e dell’accordo; lamenta l’incomprensibilità della denunciata violazione di norme che richiamano altre disposizioni regionali; sul quarto motivo osserva che ilricorrente non espone le ragioni per le quali debba ritenersi violata la norma di interpretazione autentica. 4.Il ricorso è fondato e va accolto. 5. Riguardo alla preliminare eccezione di tardività dell’appello incidentale, la doglianza non è argomentata e non è inquadrata in uno specifico motivo di ricorso, eventualmente riferibile ad un error in procedendo di cui tuttavia non si articolano, con specificità, le ragioni della doluta violazione dell’art. 334 c.p.c. Ad ogni modo, con il primo motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente denuncia proprio la violazione dell’indisponibilità della contribuzione, ancorché volontaria, a seguito di transazione, questione speculare a quanto l’appellante incidentale aveva lamentato in secondo grado e che, quindi, può essere trattata sotto l’aspetto dell’error in judicando come rappresentato dal ricorrente. Si aggiunga che se, nell’interesse del ricorrente, fosse ritenuto tardivo l’appello incidentale di Resais in ordine alla diponibilità negoziale della contribuzione volontaria, nel senso della validità della sua rinuncia, si riespanderebbe la pronuncia di primo grado, favorevole al ricorrente. E tale tema costituisce oggetto della specifica doglianza del primo motivo di ricorso che, per quanto di seguito, è comunque fondato. 5.1 –Ancora, in via preliminare, vanno respinte le eccezioni del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] su mancanza di autosufficienza relativo al contenuto della transazione, che invece nella parte che in questa sede interessa è stata trascritta sub motivo n.1, e sulla doluta “mescolanza” di motivi, che invece esaminano la violazione della ritenuta rinuncia alla contribuzione volontaria sotto diversi profili, richiamando più disposizioni normative dalle quali si evince non solo la indisponibilità contributiva ma anche l’obbligatorietà dell’impegno assunto su fonte legale. 6. Iprimi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente per l’unicità della tematica centrale che li avvolge, inerente alla disponibilità o meno della contribuzione volontaria. 7. Le questioni s’inquadrano nel più ampio contesto della normativa regionale volta a tutelare i lavoratori del settore minerario siciliano. Tale normativa ha imposto alla Regione Siciliana e quindi a RESAIS di corrispondere, fino al raggiungimento dell’età pensionabile, un’indennità mensile pari all’80% della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data della risoluzione, versando, presso gli enti competenti, la contribuzione volontaria a fini pensionistici, nella misura massima consentita. Come ilricorrente non ha mancato di rammentare nella memoria illustrativa, in molteplici occasioni questa Corte ha censurato le statuizioni dei giudici d’appello, che hanno rigettato la pretesa di commisurare all’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata al lavoratore il calcolo dei contributi, reputando dirimenti, a tale scopo, le rinunce sottoscritte dai lavoratori.Alle conclusioni ora delineate questa Corte è giunta sulla scorta della peculiare disciplina previdenziale concernente il personale cessato dal servizio presso le miniere siciliane (da ultimo, fra le molte richiamate anche dalla parte ricorrente, Cass., ord. n n .18370 - 18371/2020). 8. Nel caso di specie, la forma di prosecuzione volontaria della contribuzione «diverge notevolmente dallo schema generale al cui interno si colloca l’ordinario istituto della prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria […], posto che questa è normalmente legata ad una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ente previdenziale a chi si trova in possesso dei requisiti richiesti ed è sul richiedente che ricade l’onere della contribuzione» (Cass., sez. lav., 31 gennaio 2019, n. 2939). In tal sensodepongono, per un verso, l’applicazione alle posizioni contributive di ciascun lavoratore interessato dalla cessazione forzata dell’attività mineraria e, per altro verso, il metodo di finanziamento, posto a carico di un soggetto pubblico regionale in via esclusiva. 9. Invero, esplicito è il tenore letterale dell’art. 6 co.4 L. Reg. Sicilia n. 42/1975 circa l’assunzione a carico della Regione degli “oneri per l'assistenza sanitaria e per la contribuzione volontaria da parte degli interessati a fini pensionistici, nella misura massima consentita”; evidente è l’erroneo riferimento all’art. 4 L.42/75,riportato nella rubrica del primo motivo di ricorso, ben comprensibile dal suo stesso sviluppo argomentativo. 10. Si ravvisa, pertanto, un’ipotesi del tutto peculiare di assunzione pubblica dell’onere contributivo previdenziale, che si riconnette alla scelta della Regione Siciliana di dismettere l’attività mineraria (trattasi di norme inserite in una più ampia disposizione legislativa che aveva adottato un piano di intervento per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari dismessi). L’obbligo inerente al relativo versamento dei contributi «non ha base negoziale, ma legale» e tale circostanza vale a configurare la contribuzione in esame come «obbligatoria, con finalità assistenziale» (Cass., sez. lav., n.3184/2019). Ne discende che la sentenza impugnata presta il fianco alle censure del ricorrente, nella parte in cui incentra il ragionamento sulla natura volontaria della contribuzione. Sul punto, conforme è anche la più recente pronuncia di questa Corte, ord. n.23038/2024. 10.– Proprio perché viene in rilievo un’obbligazione di diritto pubblico, speculare ai diritti tutelati dall’art. 38 Cost., per loro natura distinti da quelli retributivi, non può essere condiviso il vaglio di liceità degli accordi, compiuto dalla Corte territoriale alla stregua dell’art. 2113 cod. civ.; l’obbligo di versare i contributi, regolato da una disciplina cogente e inderogabile, non può venir meno per effetto delle pattuizioni intercorse tra il soggetto obbligato al versamento della contribuzione e il lavoratore. Tali pattuizioni, nella parte relativa alla interpretata estensione della rinuncia alla pretesa contributiva vantata, che abbia titolo nel rapporto pregresso, e quindi sulla base delle somme corrisposte a titolo di indennità di prepensionamento, sono inficiate da nullità, secondo la disciplina racchiusa nell’art.2115 cod. civ. La Corte di merito incorre, dunque, negli errori di diritto denunciati dal ricorrente, nella parte in cui ha considerato vincolanti, nei confronti dell’ente previdenzi ale , le pattuizioni stipulate dal lavoratore e dal soggetto obbligato al versamento dei contributi, senza tenere nel debito conto la natura pubblicistica dell’obbligazione in esame. 12. Su tutte le questioni trattate, si rammenta il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, disatteso dal giudice di appello, al quale la Corte non intende discostarsi (cfr. oltre alle pronunce già menzionate, Cass. n. 14490/24, n.13524/24, n. 13432/24, ed altre precedenti in serie da n.18365/2020 a n.18371/20, nonché n.25/2019, nn.2939/19, 2940/19, 2229/19, 20016/17, 24413/17, 24350/17). 12. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione; resta assorbito l’esame del quinto mezzo, inerente a lla regolazione delle spese. 13. La sentenza d’appello dev’essere cassata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, rinnoverà la disamina della fattispecie controversa in conformità ai principi ribaditi nella presente ordinanza. Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese dell’odierno giudizio. P.Q.M