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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 26507/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 13 maggio 2020 il Tribunale di Sorveglianza per il distretto della Corte di Appello di Torino respingeva il reclamo avanzato da ATTANASIO Alessio avverso l'ordinanza in materia di reclamo disciplinare ex art. 69 comma 6 lett. a) ord.pen. .

In motivazione, il Tribunale osserva che in data 7/03/2019 ATTANASIO ha ricevuto un rapporto disciplinare per aver avuto un atteggiamento offensivo nei confronti di un operatore penitenziario nei cui confronti si era rivolto.

In data 21/03/2019 il Consiglio di Disciplina della C.C. di Cuneo riteneva integrate le infrazioni disciplinari di cui ai nn. 15 e 16 dell'art. 77 D.P.R. 230/2000 e infliggeva al detenuto la sanzione dell'isolamento durante le attività in comune per 8 giorni.

Il detenuto proponeva tempestivo reclamo, dichiarato infondato dal Magistrato di Sorveglianza di Cuneo con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il detenuto ha tempestivamente proposto reclamo ex art. 35bis comma 4 ord.pen. avverso la suddetta ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] riteneva il reclamo parzialmente inammissibile e, comunque, infondato nel merito.

Nello specifico, il Collegio ha sottolineato come, con i primi motivi del reclamo, il condannato si è limitato a ribadire le medesime eccezioni già sollevate con il precedente reclamo al Magistrato di Sorveglianza e senza contestare specificamente le motivazioni adottate dal Magistrato, le quali appaiono pienamente condivisibili e coerenti con il quadro istruttorio. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, evidenziato come non risulti essere derivato al detenuto alcun pregiudizio dalle presunte violazioni procedurali invocate e che, pertanto, non può essere rilevata alcuna nullità del procedimento disciplinare in esame, con conseguente nullità del provvedimento sanzionatorio adottato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ATTANASIO Alessio deducendo come motivi: Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 666, comma 2, cod.proc.pen., ex art. 606 lett. b) ; Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 179 cod.proc.pen. e 81, comma 4, D.P.R. 230/2000 ex art. 606 lett. b); Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 38, commi 1 e 2 0.P., e 81, comma 4, D.P.R. 230/2000, ex art. 606 lett. b).

In sostanza, si contesta l'avvenuta anticipazione di due ore della trattazione dell'udienza innanzi al Consiglio di disciplina e l'assenza di precisione della contestazione in fatto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, che non si confrontano in modo adeguato e specifico con il contenuto della decisione impugnata.

Ed invero, l'avvenuta anticipazione dell'orario di trattazione non ha comportato, per quanto emerge dagli atti, alcun vizio, in ragione della presenza in quella sede del detenuto.

Anche la contestata genericità dell'addebito appare essere censura formulata in astratto, dato l'ampio esercizio del contraddittorio in sede disciplinare.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 13 maggio 2020 il Tribunale di Sorveglianza per il distretto della Corte di Appello di Torino respingeva il reclamo avanzato da ATTANASIO Alessio avverso l'ordinanza in materia di reclamo disciplinare ex art. 69 comma 6 lett. a) ord.pen. . In motivazione, il Tribunale osserva che in data 7/03/2019 ATTANASIO ha ricevuto un rapporto disciplinare per aver avuto un atteggiamento offensivo nei confronti di un operatore penitenziario nei cui confronti si era rivolto. In data 21/03/2019 il Consiglio di Disciplina della C.C. di Cuneo riteneva integrate le infrazioni disciplinari di cui ai nn. 15 e 16 dell'art. 77 D.P.R. 230/2000 e infliggeva al detenuto la sanzione dell'isolamento durante le attività in comune per 8 giorni. Il detenuto proponeva tempestivo reclamo, dichiarato infondato dal Magistrato di Sorveglianza di Cuneo con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il detenuto ha tempestivamente proposto reclamo ex art. 35bis comma 4 ord.pen. avverso la suddetta ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] riteneva il reclamo parzialmente inammissibile e, comunque, infondato nel merito. Nello specifico, il Collegio ha sottolineato come, con i primi motivi del reclamo, il condannato si è limitato a ribadire le medesime eccezioni già sollevate con il precedente reclamo al Magistrato di Sorveglianza e senza contestare specificamente le motivazioni adottate dal Magistrato, le quali appaiono pienamente condivisibili e coerenti con il quadro istruttorio. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, evidenziato come non risulti essere derivato al detenuto alcun pregiudizio dalle presunte violazioni procedurali invocate e che, pertanto, non può essere rilevata alcuna nullità del procedimento disciplinare in esame, con conseguente nullità del provvedimento sanzionatorio adottato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ATTANASIO Alessio deducendo come motivi: Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 666, comma 2, cod.proc.pen., ex art. 606 lett. b) ; Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 179 cod.proc.pen. e 81, comma 4, D.P.R. 230/2000 ex art. 606 lett. b); Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 38, commi 1 e 2 0.P., e 81, comma 4, D.P.R. 230/2000, ex art. 606 lett. b). In sostanza, si contesta l'avvenuta anticipazione di due ore della trattazione dell'udienza innanzi al Consiglio di disciplina e l'assenza di precisione della contestazione in fatto. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, che non si confrontano in modo adeguato e specifico con il contenuto della decisione impugnata. Ed invero, l'avvenuta anticipazione dell'orario di trattazione non ha comportato, per quanto emerge dagli atti, alcun vizio, in ragione della presenza in quella sede del detenuto. Anche la contestata genericità dell'addebito appare essere censura formulata in astratto, dato l'ampio esercizio del contraddittorio in sede disciplinare. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere e
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