Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 1988

Cassazione n. 39087/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che il motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha dato atto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) delle ragioni (la finalità perseguita dall'imputato, valutata alla luce del precedente per omicidio stradale) per le quali ha ritenuto, in aderenza ai criteri normativi, il fatto non particolarmente tenue; valutazione frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune - come in questo caso - da manifesti vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che il motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha dato atto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) delle ragioni (la finalità perseguita dall'imputato, valutata alla luce del precedente per omicidio stradale) per le quali ha ritenuto, in aderenza ai criteri normativi, il fatto non particolarmente tenue; valutazione frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune - come in questo caso - da manifesti vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 39087/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris