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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 34129/2022

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9 ORDINANZA sul ricorso 30800/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede della madre [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] de' Calboli 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 82 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1714/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Roma il 13 maggio 2010 decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - in seguito [OSCURATO:SOCIETA]. - di pagarle la somma di euro 115.000 a titolo di restituzione di somme versate per polizze sottoscritte con l'agenzia M10 di cui era titolare, dotato di rappresentanza della compagnia, l'agente [OSCURATO:PERSONA]; la compagnia si opponeva avviando il giudizio a piena cognizione in cui veniva poi autorizzata a chiamare in causa il Curti.

Il Tribunale accoglieva l'opposizione con sentenza del 26 luglio 2013. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva la compagnia, rimanendo contumace il Curti.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 12 marzo 2019, parzialmente accogliendo il gravame, condannava la compagnia a pagare all'appellante la somma di euro 45.000 oltre accessori e condannava il Curti a manlevarla.

Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], quale erede della Amato deceduta nelle more; Generali si è difesa con controricorso, in cui ha proposto ricorso incidentale, dal quale la Donatelli si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non si è difeso.

Sia la Donatelli sia la Generali hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Il ricorso principale della Donatelli veicola un unico motivo, che denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2049, 2697, 1375, 1223, 1227, 1228, 1396 e 1398 c.c.

La Corte d'appello escluderebbe dall'accoglimento la somma riguardante tre polizze, ritenendo inidonea la prova del pagamento di queste, cioè la produzione di polizze quietanzate dall'agente e di fotocopie degli assegni emessi - prove che per l'emissione del decreto ingiuntivo avrebbero invece dimostrato il credito liquido ed esigibile -.

Sarebbe stato accertato che il Curti aveva frodato vari clienti dell'agenzia, come risulterebbe anche da un precedente di questa Suprema Corte, Cass. 13 novembre 2018 n. 29033.

L'agente sarebbe stato comunque responsabile nei confronti dei contraenti se questi erano in buona fede incolpevoli, ovvero sussisteva in loro affidamento; e la compagnia avrebbe avuto potere di controllo su di lui.

Tutto ciò sarebbe stato riconosciuto dalla corte territoriale, escludendo pure la rilevanza di un eventuale comportamento colposo del danneggiato; ma la corte non avrebbe tratto "da quei convincimenti la ulteriore conseguenza di diritto" in ordine alla valutazione delle prove dei pagamenti all'agente, bensì, "valutando che la prova fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] non avesse idoneamente dimostrato il pagamento ha fatto implicitamente proprio il ragionamento di diritto" adottato dal Tribunale, il quale aveva ritenuto le tre "quietanze" "prova, se non della mancanza di buona fede, quantomeno di una evidente e grossolana superficialità della contraente".

In tal modo la posizione di buona fede riconosciuta dal giudice d'appello in effetti non sarebbe stata considerata, mentre avrebbe dovuto fondare la valutazione delle prove, in sé sufficienti.

L'unico elemento che avrebbe potuto giuridicamente escludere la ripetizione delle somme versate sarebbe stata la prova di collusione tra cliente e agente: e dinanzi alla quietanza dell'agente la compagnia, per escludere il suo obbligo di pagamento, avrebbe dovuto proprio provare questo.

2. Il ricorso incidentale è composto di due motivi 2.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2049 c.c. e della disciplina riguardante la responsabilità della società preponente per l'illecito del suo agente infedele e riguardante altresì la non responsabilità della preponente nel caso in cui l'affidamento del terzo sia gravemente colposo, nonché concernente l'onere della prova, il tutto in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.; denuncia inoltre, ancora in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p e per.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. e della disciplina dell'onere della prova anche in relazione all'articolo 2049 c.c.; denuncia infine, all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.

Il giudice d'appello avrebbe condannato la compagnia dopo avere riconosciuto la prova soltanto per tre delle polizze rivendicate da controparte, e quindi "l'esistenza di una condotta, quantomeno, gravemente colposa" della Amato, e che il Curti, alla luce delle risultanze penali prodotte nel giudizio, avrebbe svolto, a latere dell'attività di agente assicurativo, una autonoma attività finanziaria illecita, e ancora che "l'accertata condotta colposa" della Amato non avrebbe spezzato il nesso causale perché il Curti aveva "rilasciato polizze e proposte di polizza utilizzando stampati originali per cui l'Amato non aveva alcuna ragione per dubitare della correttezza e fedeltà dell'agente".

Peraltro la corte territoriale non avrebbe potuto condannare la compagnia ex articolo 2049 c.c. solo perché il Curti, appunto, aveva "rilasciato polizze e proposte di polizza utilizzando stampati originali per cui l'Amato non aveva alcuna ragione per dubitare della correttezza e fedeltà dell'agente", bensì avrebbe dovuto escludere che tra il Curti e l'Amato vi fossero rapporti per concludere contratti assicurativi: avrebbe dovuto dunque rigettare tutte le domande ai sensi dell'articolo 2049 c.c. non risultando provato che il Curti avesse incassato gli assegni della Amato "perché i moduli delle polizze, rilasciati a fronte dei suddetti assegni, erano redatti su stampati Toro".La Corte d'appello non avrebbe potuto non considerare che la "Amato aveva rivendicato l'esistenza di numerose asserite polizze di cui, ... come da essa stessa Corte ... riconosciuto, non aveva documentato" i pagamenti; e, avendo accertato la condotta quantomeno gravemente negligente e colposa della Amato, non avrebbe potuto condannare la compagnia.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe dunque "intrinsecamente contraddittoria con tutte le altre circostanze emerse dall'istruttoria e riconosciute" dalla stessa corte territoriale, che in tal modo avrebbe violato l'articolo 2049 c.c.

Si richiamano poi gli argomenti che sarebbero stati evidenziati "nel corso del giudizio di appello", criticando le errate conclusioni della corte, soprattutto sul piano probatorio, e sostenendo infine che essa, "anziché affermare con sconcertante disinvoltura" che la compagnia era responsabile solo per "tre asserite polizze", avrebbe invece dovuto valutare tutte le altre circostanze emerse dall'istruttoria che avevano provato appunto la condotta quantomeno gravemente negligente e colposa della Amato.

Si conclude nel senso che la sentenza dovrebbe essere cassata in quanto dall'istruttoria emergerebbe che il Curti aveva svolto attività cui la compagnia era estranea e che non vi era stato incolpevole affidamento del terzo. 2.2 Il secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e della disciplina per cui il giudice deve pronunciarsi tutte le domande ed eccezioni; denuncia pure, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2049 c.c. e della disciplina attinente alla società preponente per illecito di infedele agente assicurativo; denuncia altresì, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. e della disciplina relativa all'onere della prova anche in relazione all'articolo 2049 c.c.; denuncia infine, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.

Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'attuale ricorrente avrebbe, ex articolo 2719 c.c., disconosciuto le fotocopie di asserite polizze o proposte.

Anche le copie conformi poi prodotte per superare tale eccezione sarebbero state da essa disconosciute ai sensi degli articoli 2702, 2712 c.c. e 214 c.p.c., come risulterebbe dal verbale del 19 gennaio 2011.

Nella "memoria di costituzione in appello" sarebbero state riproposte ex articolo 346 c.p.c. tutte le eccezioni del primo grado; e non vi sarebbe stata verificazione.

Pertanto non avrebbero valore probatorio i suddetti documenti.

Su ciò la corte territoriale non si sarebbe pronunciata, così venendo a violare l'articolo 112 c.p.c.

Inoltre, "nel corso del giudizio di appello" sarebbe stata eccepita dall'attuale ricorrente la inesigibilità al momento della proposizione del ricorso monitorio delle polizze nn. 60055 e 60056, scadenti nel 2011: anche su questo il giudice d'appello sarebbe incorso nella omessa pronuncia.

Seguono poi, adducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. e mantenendo le preliminari eccezioni di disconoscimento, inopponibilità e inesigibilità, argomenti diretti a dimostrare che per le polizze nn. 40179, 60055 e 60056 i documenti prodotti da controparte non sarebbero idonei a provare la conclusione dei contratti assicurativi: per la prima di tali tre polizze, controparte avrebbe prodotto assegni di importo inferiore al premio in essa indicato; per la seconda, la compagnia avrebbe ribattuto che non vi sarebbe la prova del pagamento del premio; per la terza, sarebbe risultato "quale asserito premio" l'importo di euro 17.500, ma controparte non avrebbe provato il pagamento e avrebbe indicato nel ricorso un importo di euro

20.000. Da tutto questo deriverebbe che il giudice d'appello avrebbe errato nel dichiarare provati i pagamenti per le suddette polizze, in tal modo violando l'articolo 2049 c.c. anche in relazione agli articoli 2697 c.c. e 116 c.p.c. e ai principi probatori in relazione alla responsabilità del preponente per l'agente infedele.

Tutto quanto evidenziato nei due motivi appena esposti, infine, secondo la compagnia dimostrerebbe pure l'infondatezza del ricorso principale.3.

Occorre esaminare, seguendo un percorso logico prima ancora che giuridico, anzitutto il ricorso incidentale. 3.1 II primo motivo di tale ricorso per conclamata evidenza risulta inammissibile, in quanto è interamente intessuto mediante critiche mosse a livello direttamente fattuale avverso la sentenza impugnata, così da perseguire - inammissibilmente, appunto - un terzo grado di merito. 3.2 n secondo motivo è composto di due submotivi. 3.2.1 n primo submotivo, a prescindere dal fatto che non gode di completa autosufficienza riguardo al contenuto delle asserite contestazioni (generico è affermare, senza riportare nulla di quel che vi era scritto, che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si erano disconosciute le fotocopie; comunque si ammette poi che, a fronte di ciò, parte opposta aveva prodotte "copie conformi", adducendo che vi sarebbe stato allora il disconoscimento di queste ultime, senza però riportare alcunché del verbale richiamato - neppure nella memoria, dove ancora viene citato -, neanche parzialmente; non si riporta poi in modo specifico neppure il richiamo che sarebbe stato effettuato nella "memoria di costituzione" in appello in ordine alla riproposizione anche di queste eccezioni; "nel corso del giudizio di appello" è infine, ictu ocuii, una espressione in toto generica), confligge col dato che, seppur implicitamente, inequivocamente il giudice d'appello ha ritenuto irrilevante la questione di tali contestazioni - su cui evidentemente incidevano soprattutto gli articoli appunto 2702 c.c. e 214 c.p.c.-, dal momento che ha fondato l'accoglimento (pur parziale) della domanda della Amato su documenti non attribuiti alla compagnia, bensì all'agente Curti, che aveva rappresentanza della Toro e che aveva rilasciato polizze o proposte di polizza utilizzando egli stesso stampati originali Toro.

Afferma infatti la corte territoriale, nelle pagine 11s. della sentenza, che il diritto alla restituzione non è escluso nel caso in esame, neanche ai sensi dell'articolo 2721, primo comma, c.c., perché il Curti è "agente con rappresentanza della Toro e ha rilasciato polizze o proposte di polizza I utilizzando stampati originali per cui la Amato non aveva alcuna ragione per dubitare della correttezza e fedeltà dell'agente...".

Quindi questo primo submotivo è privo di interesse, id est inammissibile. 3.2.2 Parimenti inammissibile è il secondo submotivo, il quale si appalesa, con la stessa evidenza del primo motivo, come una prospettazione direttamente fattuale che si pone come obiettivo l'ottenimento di un'alternativa ricostruzione del merito, e che sarebbe pertanto congrua in un gravame.

Tutto il secondo motivo, dunque, patisce inammissibilità. 3.3.3 In conclusione, tutto il ricorso incidentale risulta inammissibile. 4.1 n ricorso principale, come si è detto, si fonda su un unico motivo ut supra ampiamente esposto, il cui contenuto, in effetti, non corrisponde alla rubrica, non trovandosi in esso applicazione dell'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., integrando piuttosto il n.4 di tale norma, nel senso di denuncia, per difetto di motivazione nella misura minima costituzionale anche sotto il profilo della comprensibilità, id est dell'assenza di gravi contraddittorietà, della violazione dell'articolo 111, sesto comma, Cost. e quindi pure dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.

Tale riqualificazione del motivo, nel caso in cui un motivo del ricorso per cassazione sia rubricato in difformità dal proprio effettivo contenuto - come qui si è verificato -, qualora esso rimanga comunque entro l'ambito tassativo di cui all'articolo 360, primo comma, c.p.c., rientra nel potere del giudicante - jura novit curia -, la riqualificazione costituendo poi il presupposto per procedere a vagliarlo nella sua effettiva sostanza (sulla non vincolatività per il giudicante della configurazione formale offerta dalla rubrica del motivo se questo è tuttavia riconducibile nel perimetro dell'articolo 360 c.p.c. è ben noto l'insegnamento di S.U. 24 luglio 2013 n. 17931; su questa linea, tra gli arresti massimati, condivisibilmente si pongono Cass. sez. 3, 29 agosto 2013 n. 19882, Cass. sez. 1, 31 ottobre 2013 n. 24553, Cass. sez. 6-3, ord. 20 febbraio 2014 n. 4036, Cass. sez.

L, 17 dicembre 2015 n. 25386, Cass. sez. 2, 29 novembre 2016 n. 24247, Cass. sez. 5, ord. 6 ottobre 2017 n. 23381, Cass. sez. 6-5, ord. 27 ottobre 2017 n. 25557, Cass. sez. 2, ord. 7 maggio 2018 n. 10862). 4.2 Quel che allora in realtà denuncia l'unico motivo del ricorso principale è un'intrinseca grave contraddittorietà presente nella motivazione (per cui ne occorre riqualificazione): se si è affermato che il Curti aveva creato un'apparenza in cui era incorsa la Amato con buona fede, non si comprende perché la Corte d'appello ne abbia poi ridotto - e certo non poco: dal richiesto recupero di euro 115.000 a euro 45.000 - la conseguenza, cioè il recupero di quanto pagato.

E la corte non dà nessuna spiegazione, in effetti, sul perché ritenere non sussistente la prova per il resto dell'importo, limitandosi ad affermare, seguendo una assertiva linea tranchant, che la domanda va accolta "solo nei limiti della prova dell'effettivo pagamento dei premi ... e dell'impossessamento da parte dell'agente", senza neppure indicare a quali polizze o proposte di polizze si riferirebbero i tre assegni che poi invoca, così da impedire pure, dal punto di vista contrario, di comprendere adeguatamente dove risiederebbe e in che cosa consisterebbe la prova insufficiente, o quali sarebbero le polizze o proposte di polizze totalmente prive di prova: id est la corte non lascia intendere come si concretizzano gli affermati "limiti della prova", ovvero come ha accertato il quantum.

Risulta dunque inesistente il minimo costituzionale della trasparenza decisoria rappresentato da una motivazione che è veramente tale, vale a dire spiega, e non soltanto afferma.

Ciò conduce all'accoglimento del ricorso principale, con conseguente cassazione della sentenza per quanto di ragione.

5. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile; la sentenza deve essere cassata per quanto di ragione con rinvio - anche per le spese del giudizio di legittimità in relazione ad entrambi i ricorsi - alla Corte d'appello di Roma, in diversa sezione e diversa composizione.

P.Q.M.

Dichiara ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 30800/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede della madre [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] de' Calboli 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 82 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1714/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Roma il 13 maggio 2010 decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - in seguito [OSCURATO:SOCIETA]. - di pagarle la somma di euro 115.000 a titolo di restituzione di somme versate per polizze sottoscritte con l'agenzia M10 di cui era titolare, dotato di rappresentanza della compagnia, l'agente [OSCURATO:PERSONA]; la compagnia si opponeva avviando il giudizio a piena cognizione in cui veniva poi autorizzata a chiamare in causa il Curti. Il Tribunale accoglieva l'opposizione con sentenza del 26 luglio 2013. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva la compagnia, rimanendo contumace il Curti. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 12 marzo 2019, parzialmente accogliendo il gravame, condannava la compagnia a pagare all'appellante la somma di euro 45.000 oltre accessori e condannava il Curti a manlevarla. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], quale erede della Amato deceduta nelle more; Generali si è difesa con controricorso, in cui ha proposto ricorso incidentale, dal quale la Donatelli si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non si è difeso. Sia la Donatelli sia la Generali hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Il ricorso principale della Donatelli veicola un unico motivo, che denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2049, 2697, 1375, 1223, 1227, 1228, 1396 e 1398 c.c. La Corte d'appello escluderebbe dall'accoglimento la somma riguardante tre polizze, ritenendo inidonea la prova del pagamento di queste, cioè la produzione di polizze quietanzate dall'agente e di fotocopie degli assegni emessi - prove che per l'emissione del decreto ingiuntivo avrebbero invece dimostrato il credito liquido ed esigibile -. Sarebbe stato accertato che il Curti aveva frodato vari clienti dell'agenzia, come risulterebbe anche da un precedente di questa Suprema Corte, Cass. 13 novembre 2018 n. 29033. L'agente sarebbe stato comunque responsabile nei confronti dei contraenti se questi erano in buona fede incolpevoli, ovvero sussisteva in loro affidamento; e la compagnia avrebbe avuto potere di controllo su di lui. Tutto ciò sarebbe stato riconosciuto dalla corte territoriale, escludendo pure la rilevanza di un eventuale comportamento colposo del danneggiato; ma la corte non avrebbe tratto "da quei convincimenti la ulteriore conseguenza di diritto" in ordine alla valutazione delle prove dei pagamenti all'agente, bensì, "valutando che la prova fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] non avesse idoneamente dimostrato il pagamento ha fatto implicitamente proprio il ragionamento di diritto" adottato dal Tribunale, il quale aveva ritenuto le tre "quietanze" "prova, se non della mancanza di buona fede, quantomeno di una evidente e grossolana superficialità della contraente". In tal modo la posizione di buona fede riconosciuta dal giudice d'appello in effetti non sarebbe stata considerata, mentre avrebbe dovuto fondare la valutazione delle prove, in sé sufficienti. L'unico elemento che avrebbe potuto giuridicamente escludere la ripetizione delle somme versate sarebbe stata la prova di collusione tra cliente e agente: e dinanzi alla quietanza dell'agente la compagnia, per escludere il suo obbligo di pagamento, avrebbe dovuto proprio provare questo. 2. Il ricorso incidentale è composto di due motivi 2.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2049 c.c. e della disciplina riguardante la responsabilità della società preponente per l'illecito del suo agente infedele e riguardante altresì la non responsabilità della preponente nel caso in cui l'affidamento del terzo sia gravemente colposo, nonché concernente l'onere della prova, il tutto in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.; denuncia inoltre, ancora in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p e per.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. e della disciplina dell'onere della prova anche in relazione all'articolo 2049 c.c.; denuncia infine, all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo. Il giudice d'appello avrebbe condannato la compagnia dopo avere riconosciuto la prova soltanto per tre delle polizze rivendicate da controparte, e quindi "l'esistenza di una condotta, quantomeno, gravemente colposa" della Amato, e che il Curti, alla luce delle risultanze penali prodotte nel giudizio, avrebbe svolto, a latere dell'attività di agente assicurativo, una autonoma attività finanziaria illecita, e ancora che "l'accertata condotta colposa" della Amato non avrebbe spezzato il nesso causale perché il Curti aveva "rilasciato polizze e proposte di polizza utilizzando stampati originali per cui l'Amato non aveva alcuna ragione per dubitare della correttezza e fedeltà dell'agente". Peraltro la corte territoriale non avrebbe potuto condannare la compagnia ex articolo 2049 c.c. solo perché il Curti, appunto, aveva "rilasciato polizze e proposte di polizza utilizzando stampati originali per cui l'Amato non aveva alcuna ragione per dubitare della correttezza e fedeltà dell'agente", bensì avrebbe dovuto escludere che tra il Curti e l'Amato vi fossero rapporti per concludere contratti assicurativi: avrebbe dovuto dunque rigettare tutte le domande ai sensi dell'articolo 2049 c.c. non risultando provato che il Curti avesse incassato gli assegni della Amato "perché i moduli delle polizze, rilasciati a fronte dei suddetti assegni, erano redatti su stampati Toro".La Corte d'appello non avrebbe potuto non considerare che la "Amato aveva rivendicato l'esistenza di numerose asserite polizze di cui, ... come da essa stessa Corte ... riconosciuto, non aveva documentato" i pagamenti; e, avendo accertato la condotta quantomeno gravemente negligente e colposa della Amato, non avrebbe potuto condannare la compagnia. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe dunque "intrinsecamente contraddittoria con tutte le altre circostanze emerse dall'istruttoria e riconosciute" dalla stessa corte territoriale, che in tal modo avrebbe violato l'articolo 2049 c.c. Si richiamano poi gli argomenti che sarebbero stati evidenziati "nel corso del giudizio di appello", criticando le errate conclusioni della corte, soprattutto sul piano probatorio, e sostenendo infine che essa, "anziché affermare con sconcertante disinvoltura" che la compagnia era responsabile solo per "tre asserite polizze", avrebbe invece dovuto valutare tutte le altre circostanze emerse dall'istruttoria che avevano provato appunto la condotta quantomeno gravemente negligente e colposa della Amato. Si conclude nel senso che la sentenza dovrebbe essere cassata in quanto dall'istruttoria emergerebbe che il Curti aveva svolto attività cui la compagnia era estranea e che non vi era stato incolpevole affidamento del terzo. 2.2 Il secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e della disciplina per cui il giudice deve pronunciarsi tutte le domande ed eccezioni; denuncia pure, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2049 c.c. e della disciplina attinente alla società preponente per illecito di infedele agente assicurativo; denuncia altresì, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. e della disciplina relativa all'onere della prova anche in relazione all'articolo 2049 c.c.; denuncia infine, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo. Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'attuale ricorrente avrebbe, ex articolo 2719 c.c., disconosciuto le fotocopie di asserite polizze o proposte. Anche le copie conformi poi prodotte per superare tale eccezione sarebbero state da essa disconosciute ai sensi degli articoli 2702, 2712 c.c. e 214 c.p.c., come risulterebbe dal verbale del 19 gennaio 2011. Nella "memoria di costituzione in appello" sarebbero state riproposte ex articolo 346 c.p.c. tutte le eccezioni del primo grado; e non vi sarebbe stata verificazione. Pertanto non avrebbero valore probatorio i suddetti documenti. Su ciò la corte territoriale non si sarebbe pronunciata, così venendo a violare l'articolo 112 c.p.c. Inoltre, "nel corso del giudizio di appello" sarebbe stata eccepita dall'attuale ricorrente la inesigibilità al momento della proposizione del ricorso monitorio delle polizze nn. 60055 e 60056, scadenti nel 2011: anche su questo il giudice d'appello sarebbe incorso nella omessa pronuncia. Seguono poi, adducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. e mantenendo le preliminari eccezioni di disconoscimento, inopponibilità e inesigibilità, argomenti diretti a dimostrare che per le polizze nn. 40179, 60055 e 60056 i documenti prodotti da controparte non sarebbero idonei a provare la conclusione dei contratti assicurativi: per la prima di tali tre polizze, controparte avrebbe prodotto assegni di importo inferiore al premio in essa indicato; per la seconda, la compagnia avrebbe ribattuto che non vi sarebbe la prova del pagamento del premio; per la terza, sarebbe risultato "quale asserito premio" l'importo di euro 17.500, ma controparte non avrebbe provato il pagamento e avrebbe indicato nel ricorso un importo di euro 20.000. Da tutto questo deriverebbe che il giudice d'appello avrebbe errato nel dichiarare provati i pagamenti per le suddette polizze, in tal modo violando l'articolo 2049 c.c. anche in relazione agli articoli 2697 c.c. e 116 c.p.c. e ai principi probatori in relazione alla responsabilità del preponente per l'agente infedele. Tutto quanto evidenziato nei due motivi appena esposti, infine, secondo la compagnia dimostrerebbe pure l'infondatezza del ricorso principale.3. Occorre esaminare, seguendo un percorso logico prima ancora che giuridico, anzitutto il ricorso incidentale. 3.1 II primo motivo di tale ricorso per conclamata evidenza risulta inammissibile, in quanto è interamente intessuto mediante critiche mosse a livello direttamente fattuale avverso la sentenza impugnata, così da perseguire - inammissibilmente, appunto - un terzo grado di merito. 3.2 n secondo motivo è composto di due submotivi. 3.2.1 n primo submotivo, a prescindere dal fatto che non gode di completa autosufficienza riguardo al contenuto delle asserite contestazioni (generico è affermare, senza riportare nulla di quel che vi era scritto, che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si erano disconosciute le fotocopie; comunque si ammette poi che, a fronte di ciò, parte opposta aveva prodotte "copie conformi", adducendo che vi sarebbe stato allora il disconoscimento di queste ultime, senza però riportare alcunché del verbale richiamato - neppure nella memoria, dove ancora viene citato -, neanche parzialmente; non si riporta poi in modo specifico neppure il richiamo che sarebbe stato effettuato nella "memoria di costituzione" in appello in ordine alla riproposizione anche di queste eccezioni; "nel corso del giudizio di appello" è infine, ictu ocuii, una espressione in toto generica), confligge col dato che, seppur implicitamente, inequivocamente il giudice d'appello ha ritenuto irrilevante la questione di tali contestazioni - su cui evidentemente incidevano soprattutto gli articoli appunto 2702 c.c. e 214 c.p.c.-, dal momento che ha fondato l'accoglimento (pur parziale) della domanda della Amato su documenti non attribuiti alla compagnia, bensì all'agente Curti, che aveva rappresentanza della Toro e che aveva rilasciato polizze o proposte di polizza utilizzando egli stesso stampati originali Toro. Afferma infatti la corte territoriale, nelle pagine 11s. della sentenza, che il diritto alla restituzione non è escluso nel caso in esame, neanche ai sensi dell'articolo 2721, primo comma, c.c., perché il Curti è "agente con rappresentanza della Toro e ha rilasciato polizze o proposte di polizza I utilizzando stampati originali per cui la Amato non aveva alcuna ragione per dubitare della correttezza e fedeltà dell'agente...". Quindi questo primo submotivo è privo di interesse, id est inammissibile. 3.2.2 Parimenti inammissibile è il secondo submotivo, il quale si appalesa, con la stessa evidenza del primo motivo, come una prospettazione direttamente fattuale che si pone come obiettivo l'ottenimento di un'alternativa ricostruzione del merito, e che sarebbe pertanto congrua in un gravame. Tutto il secondo motivo, dunque, patisce inammissibilità. 3.3.3 In conclusione, tutto il ricorso incidentale risulta inammissibile. 4.1 n ricorso principale, come si è detto, si fonda su un unico motivo ut supra ampiamente esposto, il cui contenuto, in effetti, non corrisponde alla rubrica, non trovandosi in esso applicazione dell'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., integrando piuttosto il n.4 di tale norma, nel senso di denuncia, per difetto di motivazione nella misura minima costituzionale anche sotto il profilo della comprensibilità, id est dell'assenza di gravi contraddittorietà, della violazione dell'articolo 111, sesto comma, Cost. e quindi pure dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. Tale riqualificazione del motivo, nel caso in cui un motivo del ricorso per cassazione sia rubricato in difformità dal proprio effettivo contenuto - come qui si è verificato -, qualora esso rimanga comunque entro l'ambito tassativo di cui all'articolo 360, primo comma, c.p.c., rientra nel potere del giudicante - jura novit curia -, la riqualificazione costituendo poi il presupposto per procedere a vagliarlo nella sua effettiva sostanza (sulla non vincolatività per il giudicante della configurazione formale offerta dalla rubrica del motivo se questo è tuttavia riconducibile nel perimetro dell'articolo 360 c.p.c. è ben noto l'insegnamento di S.U. 24 luglio 2013 n. 17931; su questa linea, tra gli arresti massimati, condivisibilmente si pongono Cass. sez. 3, 29 agosto 2013 n. 19882, Cass. sez. 1, 31 ottobre 2013 n. 24553, Cass. sez. 6-3, ord. 20 febbraio 2014 n. 4036, Cass. sez. L, 17 dicembre 2015 n. 25386, Cass. sez. 2, 29 novembre 2016 n. 24247, Cass. sez. 5, ord. 6 ottobre 2017 n. 23381, Cass. sez. 6-5, ord. 27 ottobre 2017 n. 25557, Cass. sez. 2, ord. 7 maggio 2018 n. 10862). 4.2 Quel che allora in realtà denuncia l'unico motivo del ricorso principale è un'intrinseca grave contraddittorietà presente nella motivazione (per cui ne occorre riqualificazione): se si è affermato che il Curti aveva creato un'apparenza in cui era incorsa la Amato con buona fede, non si comprende perché la Corte d'appello ne abbia poi ridotto - e certo non poco: dal richiesto recupero di euro 115.000 a euro 45.000 - la conseguenza, cioè il recupero di quanto pagato. E la corte non dà nessuna spiegazione, in effetti, sul perché ritenere non sussistente la prova per il resto dell'importo, limitandosi ad affermare, seguendo una assertiva linea tranchant, che la domanda va accolta "solo nei limiti della prova dell'effettivo pagamento dei premi ... e dell'impossessamento da parte dell'agente", senza neppure indicare a quali polizze o proposte di polizze si riferirebbero i tre assegni che poi invoca, così da impedire pure, dal punto di vista contrario, di comprendere adeguatamente dove risiederebbe e in che cosa consisterebbe la prova insufficiente, o quali sarebbero le polizze o proposte di polizze totalmente prive di prova: id est la corte non lascia intendere come si concretizzano gli affermati "limiti della prova", ovvero come ha accertato il quantum. Risulta dunque inesistente il minimo costituzionale della trasparenza decisoria rappresentato da una motivazione che è veramente tale, vale a dire spiega, e non soltanto afferma. Ciò conduce all'accoglimento del ricorso principale, con conseguente cassazione della sentenza per quanto di ragione. 5. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile; la sentenza deve essere cassata per quanto di ragione con rinvio - anche per le spese del giudizio di legittimità in relazione ad entrambi i ricorsi - alla Corte d'appello di Roma, in diversa sezione e diversa composizione. P.Q.M. Dichiara ina
Decreto Cassazione n. 34129/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris