CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 25776/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, decidendosull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico ministero presso ilTribunale di Palermo avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. delmedesimo ufficio giudiziario aveva rigettato la richiesta di misura cautelareavanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento delgravame, ha applicato al [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari inrelazione ai delitti di cui agli artt. 110, 628, primo e terzo comma n. 1 (prima eterza parte) cod. pen. (capo A) e 110, 648 cod. pen. (capo C).Si contesta all'indagato di avere concorso con [OSCURATO:PERSONA], MarcoCardullo e [OSCURATO:PERSONA], nella rapina perpetrata il 01/06/2025 ai danni diun centro scommesse Eurobet di Palermo, all’interno del quale il [OSCURATO:PERSONA] avevafatto irruzione armato di pistola, e, minacciando i presenti si era fattoconsegnare la somma di 410 euro, per poi darsi alla fuga a bordo di un'autorisultata provento di furto denunciato il 18/03/2025.2. Avverso l'ordinanza del Tribunale distrettuale ha proposto ricorso percassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo i motivi che diseguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensidell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc.pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione pertravisamento della prova in ordine ai gravi indizi per il reato di rapina di cui alcapo A). La difesa lamenta in particolare il travisamento (e/o l'omessavalutazione) da parte del Giudice di merito delle dichiarazioni rese dai duedipendenti della sala scommesse ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dallequali emergerebbe la conferma della versione fornita dall'indagato, vale a dire diessere intervenuto non per aiutare l'autore materiale della rapina (AngeloMorello) – che era stato bloccato dai suddetti dipendenti – ma nella convinzionedi separare delle persone che si stavano azzuffando. Si deduce inoltre chel'affermazione del Tribunale – secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA], dopo la rapina,sarebbe rimasto in loco solo per controllare la scena del crimine – è meramenteassertiva nonché illogica. Per quanto riguarda invece l'ulteriore elementoindiziario valorizzato dai Giudici di merito – vale a dire il fatto che l'indagatoaveva selettivamente cancellato i contatti telefonici avuti col coindagato Cardulloprima della rapina –, il difensore lamenta che il Tribunale non si è confrontatocon le giustificazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA]. Quanto poi alla ricostruzione deimovimenti dei veicoli in uso agli indagati, sarebbe del tutto congetturalel'affermazione che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto da staffetta all'auto rubata percommettere la rapina. Illogica sarebbe anche l'interpretazione del contenutodell'intercettazione del colloquio tra gli indagati nei locali della Questura, inquanto il Tribunale avrebbe immotivatamente attribuito il valore di una sorta diammissione degli addebiti ad alcune la dichiarazioni con le quali l'indagato stavainvece semplicemente commentando gli atti d'indagine che gli erano statinotificati. Il Tribunale avrebbe poi omesso di considerare l'assenza del [OSCURATO:PERSONA] alcd sopralluogo fatto nei giorni precedenti la rapina e la mancanza di contattitelefonici con i coindagati dopo i fatti.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 110, 648 cod.pen. e 273 cod. proc. pen. e manifesta illogicità motivazione in relazione ai graviindizi di colpevolezza per il reato di ricettazione di cui al capo C). Il difensoreevidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile della ricettazione dell'auto,nonostante emergesse dagli atti che lo stesso non aveva mai avuto il possessodell'auto rubata né prima né durante né dopo la consumazione della rapina. Ladifesa evidenzia altresì che il Tribunale aveva affermato che l'indagato avevarecuperato il veicolo prima dell'azione criminosa, solo perché lo aveva ritenutoconcorrente nella rapina, e dunque sulla base di una motivazione illogica.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla sceltadella misura. Il difensore lamenta che il pericolo di recidiva è stato desunto dalTribunale del riesame sulla base di elementi (capacità organizzativa einserimento in ambienti criminali) inesistenti e non dimostrati; il [OSCURATO:PERSONA] è infattiincensurato, mentre i suoi rapporti con il coindagato (pluripregiudicato) Imparatosono dovuti solo al fatto che sono amici d'infanzia. I Giudici di merito nonavrebbero poi considerato il cd tempo silente e il fatto che, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] stato monitorato costantemente dagli inquirenti, non ha dato motivi disospetto né commesso altri illeciti. In relazione alla scelta della misura, sidenuncia invece l'illegittimità della statuizione con la quale il Tribunale hadisposto l'applicazione della custodia in carcere ove l'indagato non presti ilconsenso al cd braccialetto elettronico.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso inammissibile per le seguenti ragioni.1.1. In primo luogo, sebbene la questione non abbia costituito oggetto deimotivi di ricorso, questo Collegio intende preliminarmente ribadire il principio didiritto secondo il quale in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesamein funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione delprimo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazionerafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa ilprocedimento incidentale cautelare rispetto al giudizio di merito principale, ma ènecessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, nonpotendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, percontro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili,tratte dall'intero compendio processuale (ex plurimis Sez. 3, n. 31022 del22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 04).2. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto i gravi indizi di colpevolezzaper il reato di rapina, esula da quelli consentiti ai sensi dell'art. 606 cod. proc.pen. in quanto si limita ad invocare una mera rivalutazione o lettura alternativadelle risultanze istruttorie che non è consentita in sede di legittimità.Al riguardo giova ribadire che, secondo quanto costantemente affermato daquesta Corte anche nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828 – 01), in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenzadelle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge oppure la contraddittorietà o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).2.1. Così individuati i limiti della cognizione e del sindacato di questa Cortein relazione all'ordinanza impugnata, occorre rilevare che il motivo articolato dalricorrente non supera il vaglio di ammissibilità.Quanto alle singole censure va infatti evidenziato quanto segue.Non sussiste, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, alcuntravisamento della prova. Giova ribadire che il vizio di "contraddittorietàprocessuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione delgiudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento delgiudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarnel'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di"fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato",dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283370 – 01). Nel caso in esame, contrariamente a quanto assume la difesa, ilTribunale non ha affatto omesso di considerare le dichiarazioni dei duedipendenti della sala scommesse indicate dal ricorrente (né ne ha stravolto ilcontenuto), ma ha ritenuto che le stesse non fossero né rilevanti né decisive inquanto dettate da una errata percezione degli accadimenti in cui i due eranocoinvolti; e ciò il Tribunale ha fatto, non in maniera apodittica, bensìvalorizzando la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza dalle qualiera emerso in maniera chiara che il [OSCURATO:PERSONA], per le modalità e i tempi della suaazione, non era affatto intervenuto a separare due persone che pensava stesserolitigando, bensì era deliberatamente intervenuto per aiutare l'autore della rapinaa divincolarsi dalla presa dell'addetto alla sicurezza che lo avevamomentaneamente bloccato. Tale visione oggettiva e d'insieme della scena èstata ritenuta più significativa della visione parziale e soggettiva dei duedichiaranti e quindi idonea, a detta dei Giudici di merito, a superare i residuidubbi che potevano sul punto emergere dal narrato dei due dipendenti escussi.Anche per quanto riguarda il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia rimasto nella salascommesse dopo che il rapinatore era fuggito, il Tribunale ha spiegato le ragioniper le quali, sempre visionando le già citate immagini, il comportamentodell'indagato era piuttosto anomalo e non appariva quello di un sempliceavventore che si era casualmente ritrovato coinvolto in una rapina.Quanto poi all'ulteriore elemento indiziario – costituito dalla accertatacancellazione selettiva dalla memoria del cellulare del [OSCURATO:PERSONA] dei contatti avuticol coindagato Cardullo immediatamente prima della rapina –, la difesa si limitaa prospettare una mera lettura alternativa del dato processuale, peraltro sullabase di una giustificazione abbastanza inverosimile e fantasiosa – il [OSCURATO:PERSONA],avendo promesso ai familiari di smettere di giocare, non voleva che questiscoprissero visionando il suo cellulare che aveva ancora contatti col Cardullo,anche lui dedito al gioco –.I movimenti dei veicoli utilizzati per giungere sul luogo della rapina (tra iquali l'auto del [OSCURATO:PERSONA] da lui stesso condotta) sono stati ricostruiti conprecisione, grazie alle immagini delle telecamere comunali acquisite, e sul puntola difesa articola censure del tutto generiche, senza neppure prospettare specificitravisamenti degli elementi acquisiti. La versione alternativa del difensore – valea dire che l'auto del [OSCURATO:PERSONA] e quella rubata usata dal rapinatore siano statecasualmente riprese vicine nel traffico cittadino per una mera coincidenza – nonè certamente idonea a scardinare la tenuta logica della ricostruzione delTribunale, in quanto non si confronta col fatto che le due auto sono state ripreseinsieme in più punti della città e in più momenti diversi, sicché una meracoincidenza è del tutto improbabile.Anche l'assenza di contatti telefonici post delictum tra indagati e il fatto cheil [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso parte al sopralluogo prima del “colpo” sono, perovvie ragioni, elementi che non possono dimostrare la sua estraneità ai fatti néminare la coerenza e logicità della ricostruzione che i Giudici del riesame hannoeffettuato sulla base di elementi (peraltro piuttosto solidi e convincenti).2.2. Ferme restando le considerazioni che precedono, occorre ancheconsiderare che il motivo difetta di specificità e sconta un errore metodologico difondo. Ed infatti, il difensore, a fronte di una motivazione che ha valorizzatoplurimi elementi – condotte dell'imputato poste in essere prima durante e dopola rapina –, i quali, singolarmente e unitariamente considerati, sono stati ritenutiidonei a dimostrare il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell'azione delittuosa, ha inveceproceduto ad una valutazione parcellizzata degli stessi omettendo però dieffettuare una lettura complessiva e di insieme delle risultanze probatorie. Acausa di tale non condivisibile impostazione, i singoli argomenti a discaricodedotti dal ricorrente risultano, dunque, non solo non decisivi, ma anche inidoneia mettere in discussione la coerenza e la complessiva tenuta logica delprovvedimento impugnato. Al riguardo, va ribadito quanto più volte affermato daquesta Corte, vale a dire che il difetto di motivazione, quale causa diannullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una criticaframmentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerenteed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una validamotivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di unadeterminata statuizione risultare anche da altri punti del provvedimento ai qualisia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024,Rossitto, Rv. 286492 – 01; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri,Rv. 231302 – 01).3. Il secondo motivo, avente ad oggetto i gravi indizi di colpevolezza per ilreato di ricettazione di cui al capo B, difetta della necessaria specificità.Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale emerge: che la vettura(oggetto di furto) era stata utilizzata già il giorno 29/05/2025 per effettuare unasorta di sopralluogo presso la sala scommesse; che il veicolo era stato poiparcheggiato in una via di Palermo dove gli indagati (compreso il [OSCURATO:PERSONA]) sierano recati con le loro auto per recuperarla e poi usarla per recarsi sul luogo deldelitto; che il mezzo era stato poi abbandonato nelle vicinanze, dove la p.g. loaveva rinvenuto. Si tratta di elementi dai quali è lecito desumere che la vetturarubata fosse stata acquistata o ricevuta proprio allo scopo di effettuare la rapinae che dunque la ricettazione fosse parte integrante del piano criminoso elaboratodagli indagati. In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], avendopreso parte alla rapina e alla sua pianificazione, ha anche concorso a pianificarela ricettazione del veicolo usato per eseguirla. I Giudici di merito hanno quindiritenuto che, almeno col minor grado di certezza che la fase cautelare esige, talielementi fossero sufficienti ad integrare i gravi indizi di colpevolezza a caricodell'indagato anche per il reato di ricettazione. Si tratta di una motivazione nonmanifestamente illogica (e dunque non censurabile in questa sede), con la qualela difesa non si confronta.4. Il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto, le esigenze cautelari ègenerico e versato in fatto.Il Tribunale del riesame, in sede di appello cautelare, ha congruamentemotivato in ordine all'esistenza e all'attualità delle esigenze cautelari (pericolo direcidiva) valorizzando: 1) la gravità e l'elevata offensività delle condottecontestate (rapina a mano armata in esercizio commerciale durante la quale undipendente è stato anche aggredito fisicamente e ferito ed è stato anche esplosoun colpo di pistola seppure a salve); 2) la circostanza che l'azione criminosa erastata certamente concordata dagli autori e pianificata, come si desumeva anchedall'impiego di una vettura rubata ricevuta alcuni giorni prima; 3) il fatto che ilDe [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto remore a collaborare con soggetti gravati da plurimipregiudizi penali. Si tratta di una motivazione nella quale non è dato ravvisareprofili di contraddittorietà o manifesta illogicità (a ben vedere neppurespecificamente dedotti dalla difesa). In conclusione, le censure della difesa – piùche denunciare specifiche violazioni di legge o criticare la coerenza e la tenutalogica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare una letturaalternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento daparte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 – 01). Va infine rilevato che anche nella parte in cui denunciail mancato apprezzamento del cd tempo silente, il motivo di ricorso si fonda supresupposti giuridicamente errati. Ed infatti, secondo i principi più volte ribaditida questa Corte – dei quali il Tribunale ha fatto corretta applicazione –, il c.d."tempo silente" non è l'unico elemento di cui tenere conto ai fini del requisitodella attualità né è, di per sé, decisivo al fine di escluderla, soprattutto quando ifatti per cui si procede – come pacificamente nel caso in esame (essendodecorso solo qualche mese tra fatto e misura) – non siano molto lontani neltempo (cfr Sez. 2, Sentenza n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01).L'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere infatti essereconcettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condottecriminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c)c.p.p. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condottecontestate, anche se risalenti nel tempo, soprattutto ove persistanoin cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016,Stamegna, Rv. 267785 – 01). Peraltro nel caso in esame si procede per fattiabbastanza recenti, sicché il decorso di meno di un anno dal reato non è di certoun elemento decisivo o dirimente per escludere il pericolo di recidiva. Quanto poiall'incensuratezza si è ribadito che ai fini della valutazione in ordine allasussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta dellamisura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, l'assenza di precedentipenali dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minimapericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità delpericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concretotenuta (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Lucia, Rv. 288567 - 01).Per quanto riguarda la scelta della misura applicata, è sufficiente evidenziareche non vi è stata alcuna violazione di legge in quanto il Tribunale del riesame siè limitato a fare applicazione del disposto dell'art. 275bis, comma 1 ultimoperiodo, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice con lo stesso provvedimentocon cui applica la misura autocustodiale “prevede l'applicazione della misuradella custodia in carcere per l'eventualità in cui l'imputato neghi il consensoall'adozione degli strumenti di controllo a distanza”. Il diniego del consensoimpone dunque, per volontà del legislatore, l'applicazione della misura più grave,non residuando per il giudice alcun margine di discrezionalità (a differenza diquanto accade nella diversa ipotesi in cui l'indagato presti il consenso ma lostrumento di controllo a distanza è momentaneamente indisponibile).5. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente