CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 28621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15822-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 2062/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2062/2020 della Corte d'appello di Catania che, in accoglimento del gravame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato legittimo il recesso dei medesimi dal contratto stipulato con [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente condannando l'erede di quest'ultimo a pagare il doppio della caparra ricevuta, pari ad euro 51.646. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è articolato in due motivi, che denunciano: 1) il primo violazione o falsa applicazione dell'art. 1455 c.c., avendo il giudice d'appello erroneamente qualificato il contratto concluso tra le parti quale preliminare di vendita ad effetti anticipati, così erroneamente applicando la disciplina di cui all'art. 1455 c.c. sull'inadempimento reciproco; 2) il secondo violazione o falsa applicazione degli artt. 1457 e 1219 c.c., per avere erroneamente ritenuto non essenziale il termine fissato per la stipulazione del definitivo. I motivi sono inammissibili, in quanto la Corte ha qualificato il contratto come preliminare di vendita con interpretazione ad essa spettante (e la ricorrente non invoca d'altro canto la violazione degli artt. 1362 e segg. c.c.); la Corte ha poi, con ampia argomentazione, ritenuto il termine non essenziale (e "l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimen- to, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile Ric. 2021 n. 15822 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua", così Cass. 10353/2020). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sez