CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07107/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17293/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 84/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 5336/2017 depositata il04/12/2017, RG 2657/ 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5336 del 2017,ha rigettato l’impugnazione proposta da più lavoratori, tra cui gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA],nei confronti del Ministero della salute,avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale. 2. I lavoratori dipendenti del Ministero della salute, dove erano transitati a seguito di mobilità provenendo da Enti del [OSCURATO:PERSONA], inquadrati quali “dirigenti delle professionalità sanitarie”, avevano agito in giudizio lamenta ndo che il Ministero della salute aveva loro riconosciuto una posizione deteriore rispetto ai dirigenti di seconda fascia del Ministero , ed in particolare non aveva consentito la loro partecipazione agli interpelli per l’attribuzione di incarichi di seconda fascia ex art . 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. I lavoratori, nel richiamare in particolare gli artt. 15 e 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, e l’ art. 2 della legge n. 120 del 2007, affermavano che erroneamente l’Amministrazione aveva ritenuto applicabili ai dirigenti delle professionalità sanitarie un trattamento distinto rispetto ai dirigenti di seconda fascia, sostenendo di avere diritto allo stesso trattamentodei dirigenti di seconda fascia. 3. Il Tribunale aveva respinto la domanda in quanto i ricorrenti non avevano superato un concorso per dirigenti di seconda fascia, come previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001.4. La Corte d’Appello ha ricordatoil mancato superamento del concorso di secondo livello di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001. Ha affermato cheil CCNL 21 aprile 2006 [OSCURATO:PERSONA] 1, per i dirigenti delle professionalità sanitarie, aveva previsto , per questi ultimi, l’inserimento in apposita sezione separata, e l’art. 80 del medesimo CCNL aveva specificamente disciplinato le tipologie di incarichi che potevano essere conferiti “ai dirigenti delle professionalità sanitarie”. L’art. 2 della legge n. 120 del 2007 aveva,altresì, statuito, per i dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari, l’inquadramento nel ruolo dirigenziale in una distinta sezione. Pertanto, dal suddetto quadro normativo e contrattuale emergeva che nessuno degli appellanti possedeva i requisiti di idoneità utilia far acquisire la qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo della dirigenza,come richiesto dall’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001. 5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prospettando due motivi di ricorso. 6. Resiste con controricorso il Ministero della salute. 7. In data 2 febbraio i lavoratori hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente,va rilevata la tardività della memoria dei ricorrenti, in quanto la stessa è stata depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell’adunanza, come stabilito dall’art. 378, cod. proc. civ., come mod. dal d.lgs. n. 149 del 2022, che trova applicazione nella specie. 2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro,e specificamente dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 112, cod. proc. civ.I ricorrenti deducono di essere transitati per mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.Il trasferimento per mobilità volontaria rappresentava un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro assimilabile alla ipotesi di cessione del contratto. Il Ministero avrebbe dovuto procedere al corretto inquadramento dei lavoratori sulla base della posizione posseduta nell’ambito della precedente fase del rapporto con altra Amministrazione e ad individuare la posizione maggiormente corrispondente, così stabilendo un quadro di effettiva corrispondenza in applicazione di un criterio sostanziale e non meramente formale. La Corte d’Appello, invece, aveva preso in considerazione il solo sistema organizzativo del Ministero della salute, senza esaminare l’erroneo inquadramento nelle professionalità sanitarie. [OSCURATO:PERSONA] S anitario Nazionale ricoprivano incarichi di dirigenza amministrativa e sanitaria medica ex dPR 483 del 1997 e d.lgs. 502 del 1992, a seguito del passaggio venivano equiparati ai dirigenti delle professionalità sanitarie. [OSCURATO:PERSONA]., S.U., n. 22800 del 2010 che avrebbe definito analoghe vicende. Erroneamente la Corte d’Appello ometteva di stabilire il quadro di effettiva corrispondenza della posizione dirigenziale ricoperta dai ricorrenti nell’Amministrazione di provenienza. Nel SSN l’Area ella dirigenza era unica, mentre il sistema del Ministero della salute era diverso. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, especificamente dell’art. 8 e dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, commi 1, 1-bise 5. Deducono i ricorrenti che il reinquadramento in questione ha dato luogo a dequalificazione professionale non consentita dalle suddette disposizioni.4. I motivi devono essere trattati insieme,in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati, 4.1. Con la sentenza Cass., S . U ., n. 22800 del 2010, richiamata dai ricorrenti,si è affermato che con riferimento ad ipotesi di trasferimenti di dipendenti tra P ubbliche A mministrazioni, il passaggio ad un altro datore di lavoro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, sebbene sia conservata l'anzianità pregressa, non essendosi in presenza di una nuova assunzione, con la conseguenza che, salva l'esistenza di regole diverse, il trattamento economico e normativo applicabile è, per principio generale, quello in atto presso il nuovo datore di lavoro, in conformità a quanto desumibile dall'art. 2112, cod. civ. Per i dipendenti pubblici tale regola è confermata dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, come mod. dall’art, 16, comma 1, della legge n. 246 del 2005, che qualifica il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse come “cessione del contratto” e stabilisce l'applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione cessionaria. Tali principi ha nno avuto applicazione nelle successive decisioni di questa Corte ( ex aliis , Cass., n. 16846 del 2016, n. 86 del 2021),che hanno ribadito che l'espressione di carattere atecnico «passaggio diretto», contenuta nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 ss. cod.civ. L’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti -si è ancora aggiunto - deve essere effettuata, sulla base dell'inquadramento presso l’Ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell'Amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all'interno dell'area, una progressione di carriera. 4.2. Nella specie, la normativa che regola la fattispecie non prevede un'equiparazione tra i dirigenti delle professionalità sanitarie - già inquadrati nelle ex qualifiche funzionali VII, VIII e IX, e successivamente collocati nel I livello dirigenziale del ruolo sanitario (art. 18, comma 2-bis, lettere a, b del d.lgs. n. 502 del 1992) - ed i dirigenti di II fascia dei ruoli dirigenziali di cui all'art. 23, primo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001. Per l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali,l’art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, e succ. mod., ha previsto l’espletamento di procedure concorsuali. Il CCNL 21 aprile 2006 A rea I – dirigenza 2002 - 2005, richiamato dalla Corte d’Appello, che viene in rilievo, si articola in tre parti: la Parte Prima contiene norme comuni a tutti i dirigenti dell’Area I. [OSCURATO:PERSONA] è costituita da apposite sezioni, in ognuna delle quali sono definite particolari clausole destinate alle sole categorie di dirigenti ivi individuate, anche in deroga alle disposizioni della Parte Prima; la Parte Terza contiene norme comuni finali a tutti i dirigenti dell’Area I. La Sezione I della Seconda Parte (artt. 74-80) riguarda i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute.L’art. 74 stabilisce al comma 1 che “La presente sezione speciale ai sensi dei CCNL del 30 settembre 1997 e del 23 dicembre 2004 si applica ai dirigenti del Ministero della salute appartenenti ai profili di medico chirurgo, veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, già inquadrati dal DPCM del 13 dicembre 1995 - nel I livello dirigenziale dei corrispondenti profili del [OSCURATO:PERSONA], denominati poi “dirigenti” dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 229 del 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. del 16 luglio 1999 “. L’art. 80 del suddetto C.C.N.L. 2002-2005, che richiama l’art. 74 quanto all’ambito di applicazione, stabilisce che al personale sanitario possono essere attribuiti esclusivamente gli "incarichi di struttura semplice, di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi di verifica e di controllo". Occorre inoltre considerare che l'art. 2 della legge n. 120 del 2007 prevede che i dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari, articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del dPCM 13 dicembre 1995 , a decorrere dalla data di istituzione del ruolodei dirigenti (articolato in prima e seconda fascia) di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, previstadall'articolo 1 del regolamento di cui al DPR 23 aprile 2004, n. 108, sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta Sezione. L’art. 2 della legge n. 120 del 2007 specifica, al comma 2, che da tale inclusione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (cfr., Corte Conti sez. contr., 09/11/2009, n.18). Pertanto, correttamente la Corte d’Appello ha rigettato la domanda attesa la non equiparabilità tra il dirigente sanitario di primo livello del Ministero della salute e il personale inserito nel ruolo della dirigenza.5. Il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in solido, ai sensi dell’art. 97, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore