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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 15205/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto Con ricorso depositato in data 8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 29 ottobre 2021, che, sull'impugnazione della sentenza del tribunale di Torino del 13 marzo 2018, ha ridotto le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma r.d. n. 267/42, confermandone affermazione di responsabilità e trattamento sanzionatorio principale per il reato di cui agl'artt.110 c.p., 223 comma 1 r.d. n. 267/42 in relazione all'art. 216 prima parte nn. 1 e 2 e all'art. 219 commi 1 e 2 n. 1 della medesima legge fallimentare; l'imputazione prevede, anche a titolo di contestazione alternativa, la violazione dell'art. 223 comma 2 n. 2 r.d. n. 267/42 (bancarotta impropria con dolo o per effetto di operazioni dolose).

E' stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore formale dal 5 aprile 2004 al fallimento, con firma disgiunta, di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita il 19 luglio 2007, nonché in qualità di suo socio al 50% attraverso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., da lui parimenti amministrata.

Articola tre motivi di ricorso, qui indicati nel rispetto dei limiti dell'art. 173 disp. att. c.p.p. 1.Col primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 216 nn. 1 e 2 - bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - e 223 comma 2 n. 2 - bancarotta impropria per effetto di dolo o di operazioni dolose - ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) del codice di procedura penale.

La Corte di merito avrebbe violato la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, codificato dalla sentenza delle Sezioni unite Franzese del 2002 e desumibile da altri arresti giurisprudenziali. 2.11 secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 216 n. 1 e 223 comma secondo n. 2, e agli artt. 40 e 43 cod. pen..

Sarebbe mera congettura della sentenza che [OSCURATO:PERSONA] - quand'anche gli fosse stato impedito di gestire l'impresa - avrebbe comunque potuto assumere ogni iniziativa per porre fine all'attività della di poi fallita, in difficoltà economiche.

Il giudizio della Corte sarebbe viziato, perché si afferma la sussistenza della bancarotta per distrazione e della bancarotta impropria di cui al comma 2 dell'art. 223 I.f., il cui elemento soggettivo si atteggia in modo differente.

Sarebbe errata l'attribuzione di un contributo concorsuale, anche soltanto omissivo, del [OSCURATO:PERSONA] alle condotte realizzate dagli amministratori di fatto Scolamiero e [OSCURATO:PERSONA], unici protagonisti delle operazioni di privazione delle risorse societarie, come emerso dalle dichiarazioni dei testimoni.

Anche a voler ammettere che egli non si sia adoperato per interrompere l'attività aziendale, il reato configurabile sarebbe quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217 n. 3 o n. 4 I.f.. [OSCURATO:PERSONA] era bensì amministratore di diritto, ma privo di deleghe e in presenza di amministratori di fatto avrebbero dovuto individuarsi i segnali d'allarme che avrebbero potuto indurre l'imputato ad attivarsi.

3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 216 comma 1 n. 2 della legge fallimentare, articolo 40 capoverso, 43 n. 3 del codice penale, in quanto all'imputato sarebbe attribuita una responsabilità per omissione.

La sentenza impugnata sarebbe carente perché difetterebbe l'analisi della condotta positiva dell'imputato, avuto riguardo al ruolo concreto degli amministratori di fatto, in quanto beneficiari delle distrazioni e delle operazioni dolose.

La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo anche con riferimento alla tenuta della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del volume degli affari e non avrebbe valutato una riqualificazione della condotta in quella di bancarotta semplice.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre innanzitutto premettere che siamo in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale e motivazionale, nel rispetto, in particolare, dei seguenti parametri: a) la sentenza d'appello ripetutamente richiama la decisione del tribunale e la sua correttezza; b) le sentenze adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (così Cass. sez.3, n. 44418 del 16/7/13, Argentieri; Cass. sez.2, n.51192/19, Cassin e altro).

Va ancora premesso che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Cass. sez.

U, 27 ottobre 2016 n. 8825, Galtelli).

Ancora, "in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati" (Sez. 1, Sentenza n. 54281 del 05/07/2017 Cc. (dep. 01/12/2017) Rv. 272492 01 Tallarico).

"È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione" (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12).

A riguardo della tecnica di redazione dei motivi del ricorso per cassazione, la giurisprudenza di legittimità afferma che "in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Cass. sez.1,n.39122 del 22/9/15 Rv.264535 - 01, il P.G. in proc.

Rugiano; conf.

Cass. n. 800 del 2012 RV.251528, n. 31811 del 2012, RV 254329).

Ebbene. 2.11 primo motivo di ricorso è indeterminato, prima che generico, in quanto formula alcune considerazioni sul principio della regola di giudizio di cui all'art. 533 comma 1 c.p.p., senza alcun aggancio con le singole statuizioni della pronuncia impugnata. 3.11 secondo motivo di ricorso - oltre a presentarsi disarticolato e confuso nei contenuti, tra loro eterogenei e promiscui - è del tutto aspecifico ed omette di confrontarsi con la compiuta e lineare motivazione della sentenza della Corte territoriale, secondo cui: [OSCURATO:PERSONA] gestiva concretamente la società, come emerso dal complesso degli elementi di prova e riferito dal teste Majorino, era costantemente presente, nominava consulenti, assumeva decisioni, trattava con le autorità e si era costituito garante dei debiti aziendali attraverso una fidejussione.

E' dunque da escludere che ne sia stata affermata una mera responsabilità "di posizione"; la sentenza impugnata ha dato conto delle circostanze in virtù delle quali l'imputato fosse pienamente cògnito degli obblighi di diligenza che gravano sull'amministratore nella gestione dell'azienda, inclusi il dovere di preservarne il patrimonio a tutela dei soci e dell'interesse dei creditori, di tenerne e curarne l'impianto contabile e di adottare ogni rimedio organizzativo volto a vigilare sulla continuità aziendale e a garantire il conseguimento degli scopi societari.

Quand'anche si volesse dirottare il ragionamento sulla responsabilità per omissione, la Corte territoriale si è conformata al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "L'amministratore di società, che, contravvenendo all'obbligo contenuto nell'art. 2392 cod. civ. di impedire non solo gli atti pregiudizievoli per la società ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori o i terzi, non adempie al suo obbligo di garanzia, concorre, ex art. 40 cpv. cod. pen., per omissione, consistita nella mancata vigilanza e nella mancata attivazione per impedire l'adozione di atti di gestione pregiudizievoli, nei delitti fallimentari commessi da altri amministratori, dal momento che anche gli interessi tutelati dalle norme penali fallimentari sono compresi tra quelli affidati alle sue cure".(Cass. sez.5, sent. 36674 del 24/5/06, Bevilacqua e altri).

Fuor di luogo è il richiamo della tematica della responsabilità dei consiglieri di amministrazione privi di delega - fondata sulla ricorrenza dei cc.dd. segnali di allarme - dal momento che in seno alla società fallita de qua non sono stati nominati amministratori delegati.

Vale, allora, nuovamente il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità - sia pure relativo al tema dei reati tributari, comunque ascrivibili alla responsabilità degli amministratori delle persone giuridiche - secondo il quale "In tema di reati tributari, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli altri amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art.2392 cod. civ. (Fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti)."(Cass. sez.3, n.30689 del 4/5/21, Cerbone).

E nessuna rilevanza possiedono le ragioni che avrebbero indotto l'imputato ad entrare a far parte della compagine societaria che - inquadrate dal medesimo ricorrente nella volontà di ottenere la restituzione delle risorse anticipate alla società - varrebbero semmai ad affermarne l'intento di partecipare al drenaggio delle sue residue consistenze finanziarie. 4.Parimenti totalmente aspecifico è il terzo motivo di ricorso che, sulla scorta delle argomentazioni già espresse a riguardo del secondo, risulta divaricato rispetto alle ragioni articolate nella sentenza impugnata, vuoi a riguardo della consapevolezza delle condotte illecite contestate, vuoi a riguardo della disamina dei profili oggettivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, tanto nella forma "per sottrazione" connotata dal dolo specifico - la documentazione contabile non è stata ostesa alla curatela del fallimento, che pure l'aveva richiesta all'amministratore - quanto nella forma - assistita dal dolo generico - dell'irregolare tenuta, strumentale ad ostacolare la ricostruzione dei fatti gestionali di rilievo, dal momento che quella, incompleta e raffazzonata, recuperata solo a seguito dell'attivazione degli inquirenti, non è stata comunque utile ad una esauriente opera di ricomposizione dei dati contabili (pag.5 sent. impugnata). 5.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escluderne la colpa, il ricorrente deve essere condannato - oltre al pagamento delle spese del procedimento - anche al pagamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto Con ricorso depositato in data 8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 29 ottobre 2021, che, sull'impugnazione della sentenza del tribunale di Torino del 13 marzo 2018, ha ridotto le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma r.d. n. 267/42, confermandone affermazione di responsabilità e trattamento sanzionatorio principale per il reato di cui agl'artt.110 c.p., 223 comma 1 r.d. n. 267/42 in relazione all'art. 216 prima parte nn. 1 e 2 e all'art. 219 commi 1 e 2 n. 1 della medesima legge fallimentare; l'imputazione prevede, anche a titolo di contestazione alternativa, la violazione dell'art. 223 comma 2 n. 2 r.d. n. 267/42 (bancarotta impropria con dolo o per effetto di operazioni dolose). E' stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore formale dal 5 aprile 2004 al fallimento, con firma disgiunta, di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita il 19 luglio 2007, nonché in qualità di suo socio al 50% attraverso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., da lui parimenti amministrata. Articola tre motivi di ricorso, qui indicati nel rispetto dei limiti dell'art. 173 disp. att. c.p.p. 1.Col primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 216 nn. 1 e 2 - bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - e 223 comma 2 n. 2 - bancarotta impropria per effetto di dolo o di operazioni dolose - ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) del codice di procedura penale. La Corte di merito avrebbe violato la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, codificato dalla sentenza delle Sezioni unite Franzese del 2002 e desumibile da altri arresti giurisprudenziali. 2.11 secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 216 n. 1 e 223 comma secondo n. 2, e agli artt. 40 e 43 cod. pen.. Sarebbe mera congettura della sentenza che [OSCURATO:PERSONA] - quand'anche gli fosse stato impedito di gestire l'impresa - avrebbe comunque potuto assumere ogni iniziativa per porre fine all'attività della di poi fallita, in difficoltà economiche. Il giudizio della Corte sarebbe viziato, perché si afferma la sussistenza della bancarotta per distrazione e della bancarotta impropria di cui al comma 2 dell'art. 223 I.f., il cui elemento soggettivo si atteggia in modo differente. Sarebbe errata l'attribuzione di un contributo concorsuale, anche soltanto omissivo, del [OSCURATO:PERSONA] alle condotte realizzate dagli amministratori di fatto Scolamiero e [OSCURATO:PERSONA], unici protagonisti delle operazioni di privazione delle risorse societarie, come emerso dalle dichiarazioni dei testimoni. Anche a voler ammettere che egli non si sia adoperato per interrompere l'attività aziendale, il reato configurabile sarebbe quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217 n. 3 o n. 4 I.f.. [OSCURATO:PERSONA] era bensì amministratore di diritto, ma privo di deleghe e in presenza di amministratori di fatto avrebbero dovuto individuarsi i segnali d'allarme che avrebbero potuto indurre l'imputato ad attivarsi. 3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 216 comma 1 n. 2 della legge fallimentare, articolo 40 capoverso, 43 n. 3 del codice penale, in quanto all'imputato sarebbe attribuita una responsabilità per omissione. La sentenza impugnata sarebbe carente perché difetterebbe l'analisi della condotta positiva dell'imputato, avuto riguardo al ruolo concreto degli amministratori di fatto, in quanto beneficiari delle distrazioni e delle operazioni dolose. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo anche con riferimento alla tenuta della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del volume degli affari e non avrebbe valutato una riqualificazione della condotta in quella di bancarotta semplice. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre innanzitutto premettere che siamo in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale e motivazionale, nel rispetto, in particolare, dei seguenti parametri: a) la sentenza d'appello ripetutamente richiama la decisione del tribunale e la sua correttezza; b) le sentenze adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (così Cass. sez.3, n. 44418 del 16/7/13, Argentieri; Cass. sez.2, n.51192/19, Cassin e altro). Va ancora premesso che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Cass. sez. U, 27 ottobre 2016 n. 8825, Galtelli). Ancora, "in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati" (Sez. 1, Sentenza n. 54281 del 05/07/2017 Cc. (dep. 01/12/2017) Rv. 272492 01 Tallarico). "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione" (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). A riguardo della tecnica di redazione dei motivi del ricorso per cassazione, la giurisprudenza di legittimità afferma che "in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Cass. sez.1,n.39122 del 22/9/15 Rv.264535 - 01, il P.G. in proc. Rugiano; conf. Cass. n. 800 del 2012 RV.251528, n. 31811 del 2012, RV 254329). Ebbene. 2.11 primo motivo di ricorso è indeterminato, prima che generico, in quanto formula alcune considerazioni sul principio della regola di giudizio di cui all'art. 533 comma 1 c.p.p., senza alcun aggancio con le singole statuizioni della pronuncia impugnata. 3.11 secondo motivo di ricorso - oltre a presentarsi disarticolato e confuso nei contenuti, tra loro eterogenei e promiscui - è del tutto aspecifico ed omette di confrontarsi con la compiuta e lineare motivazione della sentenza della Corte territoriale, secondo cui: [OSCURATO:PERSONA] gestiva concretamente la società, come emerso dal complesso degli elementi di prova e riferito dal teste Majorino, era costantemente presente, nominava consulenti, assumeva decisioni, trattava con le autorità e si era costituito garante dei debiti aziendali attraverso una fidejussione. E' dunque da escludere che ne sia stata affermata una mera responsabilità "di posizione"; la sentenza impugnata ha dato conto delle circostanze in virtù delle quali l'imputato fosse pienamente cògnito degli obblighi di diligenza che gravano sull'amministratore nella gestione dell'azienda, inclusi il dovere di preservarne il patrimonio a tutela dei soci e dell'interesse dei creditori, di tenerne e curarne l'impianto contabile e di adottare ogni rimedio organizzativo volto a vigilare sulla continuità aziendale e a garantire il conseguimento degli scopi societari. Quand'anche si volesse dirottare il ragionamento sulla responsabilità per omissione, la Corte territoriale si è conformata al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "L'amministratore di società, che, contravvenendo all'obbligo contenuto nell'art. 2392 cod. civ. di impedire non solo gli atti pregiudizievoli per la società ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori o i terzi, non adempie al suo obbligo di garanzia, concorre, ex art. 40 cpv. cod. pen., per omissione, consistita nella mancata vigilanza e nella mancata attivazione per impedire l'adozione di atti di gestione pregiudizievoli, nei delitti fallimentari commessi da altri amministratori, dal momento che anche gli interessi tutelati dalle norme penali fallimentari sono compresi tra quelli affidati alle sue cure".(Cass. sez.5, sent. 36674 del 24/5/06, Bevilacqua e altri). Fuor di luogo è il richiamo della tematica della responsabilità dei consiglieri di amministrazione privi di delega - fondata sulla ricorrenza dei cc.dd. segnali di allarme - dal momento che in seno alla società fallita de qua non sono stati nominati amministratori delegati. Vale, allora, nuovamente il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità - sia pure relativo al tema dei reati tributari, comunque ascrivibili alla responsabilità degli amministratori delle persone giuridiche - secondo il quale "In tema di reati tributari, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli altri amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art.2392 cod. civ. (Fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti)."(Cass. sez.3, n.30689 del 4/5/21, Cerbone). E nessuna rilevanza possiedono le ragioni che avrebbero indotto l'imputato ad entrare a far parte della compagine societaria che - inquadrate dal medesimo ricorrente nella volontà di ottenere la restituzione delle risorse anticipate alla società - varrebbero semmai ad affermarne l'intento di partecipare al drenaggio delle sue residue consistenze finanziarie. 4.Parimenti totalmente aspecifico è il terzo motivo di ricorso che, sulla scorta delle argomentazioni già espresse a riguardo del secondo, risulta divaricato rispetto alle ragioni articolate nella sentenza impugnata, vuoi a riguardo della consapevolezza delle condotte illecite contestate, vuoi a riguardo della disamina dei profili oggettivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, tanto nella forma "per sottrazione" connotata dal dolo specifico - la documentazione contabile non è stata ostesa alla curatela del fallimento, che pure l'aveva richiesta all'amministratore - quanto nella forma - assistita dal dolo generico - dell'irregolare tenuta, strumentale ad ostacolare la ricostruzione dei fatti gestionali di rilievo, dal momento che quella, incompleta e raffazzonata, recuperata solo a seguito dell'attivazione degli inquirenti, non è stata comunque utile ad una esauriente opera di ricomposizione dei dati contabili (pag.5 sent. impugnata). 5.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escluderne la colpa, il ricorrente deve essere condannato - oltre al pagamento delle spese del procedimento - anche al pagamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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