CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 14755/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 del TRIBUNALE di GORIZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che l'impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Gorizia in data 28 gennaio 2025, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla sola pena di euro duecento di ammenda, è stata proposta, il giorno 12 febbraio 2025, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] che non risulta iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; [OSCURATO:PERSONA] infatti che, in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell'appello presentato al giudice del merito e redatto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n.42385 del 17/09/2019, Rv. 277208 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. P.Q.M• DEF509r77,-,TA 23 6 2