CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 07517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torre del Greco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 5/11/2019 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione a fini penali per i fatti commessi nell'anno 2012 e per l' annullamento con rinvio agli effetti civili. Rigetto nel resto udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 ottobre 2018, dichiarava l'estinzione per nnaturà/prescrizione dei reati di appropriazione indebita commessi dall'imputato in danno di tutte le pp.00., con la sola eccezione di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena per detto illecito nella misura di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, e confermando nel resto. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 157 cod.pen. e 531 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione sia con riguardo al mancato accoglimento delle doglianze difensive in punto di responsabilità che con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione anche del reato commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa sostiene che la Corte di merito ha trascurato il gravame difensivo a sostegno della richiesta di assoluzione per tutte le ipotesi appropriative contestate, limitandosi a richiamare in modo acritico la motivazione del primo giudice, senza fornire adeguata risposta ai rilievi formulati. Aggiunge che la conferma della responsabilità del prevenuto per la condotta in danno di [OSCURATO:PERSONA] si fonda sull'omessa dichiarazione a fini IRAP relativa al 2011, il cui importo doveva essere corrisposto nel 2012, ritenuta dalla sentenza impugnata non prescritta. Rileva, tuttavia, il ricorrente che già il primo giudice aveva evidenziato che il consulente di parte, [OSCURATO:PERSONA], aveva segnalato che l'[OSCURATO:PERSONA] non gli aveva dato contezza di aver fornito all'imputato il danaro necessario a pagare l'imposta e la stessa parte civile nel corso della sua deposizione ha dichiarato di non poter escludere che per alcuni tributi non gli fosse stata chiesta la corresponsione del dovuto da parte dello studio del prevenuto. Inoltre, la difesa adduce che il consulente tecnico di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo esame dibattimentale ha dichiarato che gli adempimenti relativi all'IRAP 2011 sono stati successivamente effettuati dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che era subentrato all'imputato quale commercialista della GIURAF. La circostanza, secondo il ricorrente, attesta che la dichiarazione non fu predisposta dal prevenuto il quale, dunque, non conosceva l'importo dovuto né avrebbe potuto chiederlo all'[OSCURATO:PERSONA], il quale già nel luglio 2012 aveva messo fine ai rapporti con l'imputato, chiedendo la restituzione della documentazione contabile e fiscale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze che denunziano la mancata considerazione del gravame difensivo in punto di responsabilità per gli addebiti contestati sono inammissibili per genericità ed aspecificità in quanto la difesa omette di chiarire quali specifiche e decisive circostanze siano state pretermesse, chiarendone l'incidenza sul complessivo compendio probatorio scrutinato.1.1 Le residue censure che lamentano l'omessa declaratoria di prescrizione anche in relazione alle condotte in danno della parte civile [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate. Invero, la sentenza impugnata (pag. 4) ha chiarito di condividere il percorso argomentativo del primo giudice laddove ha limitato le ipotesi di affermazione di responsabilità all'omissione di pagamenti da parte del prevenuto in presenza della prova dei relativi versamenti, documentati dalle ricevute prodotte dalle parti civili, recanti le firme delle segretarie dello studio. E' stato lo stesso consulente della difesa, [OSCURATO:PERSONA], richiamato dal primo giudice a pag. 21, a riferire in dibattimento di avere raffrontato le ricevute acquisite dai clienti con i versamenti che avrebbero dovuto essere eseguiti dal commercialista, verificando i mod. F24 e i movimenti del conto corrente dello studio, tenendo conto, altresì, delle relazione degli altri consulenti di parte. Da detto esame risulta acclarato che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato versamenti in data 16 maggio e 16 giugno 2012 in relazione ai quali il c.t. ha riscontrato pagamenti inferiori a quanto versato rispettavamente pari ad euro 1.687,00 ed euro 1.783,95 mentre con riguardo all'ulteriore versamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per euro 1.615,00, destinato a far fronte al pagamento di tributi personali dell'[OSCURATO:PERSONA], non risultavano effettuati versamenti di sorta. 1.2 Siffatte emergenze provano in maniera inequivoca l'illecito incameramento da parte del prevenuto di somme versate dalla parte civile fino al 12 luglio 2012 e vincolate ad adempimenti fiscali, con la conseguenza che all'epoca della pronunzia della sentenza d'appello il reato a giudizio non era perento e correttamente la Corte di merito ha confermato la responsabilità del prevenuto per detto titolo. 2. A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cosi deciso in Roma il 27 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]