CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15077/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 14444 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3258/26/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 26 novembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno di imposta 2009. Riteneva la CTR che, vedendosi in tema di accertamento c.d. «a tavolino», non trovava nella specie applicazione il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'ad. 12, comma 7, I. n. 212/2000. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 12 ottobre 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, etel-t^i Q- (/), °I L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. cìv. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. cív., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto valido l'avviso di accertamento - che concerneva anche VIVA - emesso in pendenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto a pena di nullità dall'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000. La censura è infondata. Ric. 2020 n. 14444 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, hanno chiarito che l'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 7, della I. n. 212/2000 è circoscritto ai soli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente, non essendo espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario e non trovando quindi applicazione al di fuori delle ipotesi esplicitamente previste. Ciò comporta che l'Ufficio, al di fuori di tali ipotesi (accertamento c.d. «a tavolino»), «può emettere l'avviso di accertamento anche in assenza di un processo verbale che attesti la chiusura dell'attività istruttoria, in difetto di norme che impongano un obbligo di verbalizzazione e laddove sia prevista una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente prima dell'emissione dell'accertamento». Le stesse Sezioni Unite hanno posto poi la basilare distinzione, riguardo al tema del contraddittorio endoprocedimentale, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell'Unione europea, chiarendo che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il Ric. 2020 n. 14444 sez. MT - ud. 22-03-2022 -3- contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (nella successiva giurisprudenza conforme, tra le tante, Cass. n. 27421 del 2018). Tanto premesso, è incontroverso che nella specie si verta in ipotesi di accertamento c.d. «a tavolino», per il quale non sussiste l'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale in relazione ai tributi non armonizzati (IRPEF ed IRAP). Un obbligo generale di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale sussiste invece - come si è visto - riguardo all'IVA, trattandosi di tributo armonizzato. L'art. 12 della I. n. 212 del 2000 disciplina i diritti e le garanzie del contribuente in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività, commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. La specifica previsione del termine dilatorio di sessanta giorni tra il processo verbale di chiusura delle operazioni e l'emanazione dell'avviso di accertamento, dettata dal comma 7 della suddetta legge, concerne quindi soltanto tale tipologia di accertamenti, là dove per gli accertamenti c.d. «a tavolino» concernenti i tributi armonizzati l'obbligo generale del contraddittorio endoprocedimentale non richiede il rispetto di tale termine dilatorio. Orbene, risulta dal ricorso che il 24 aprile 2013 l'Ufficio inoltrava invito a comparire richiedendo al contribuente Ric. 2020 n. 14444 sez. MT - ud. 22-03-2022 -4- documentazione, il 23 luglio 2013 veniva redatto il processo verbale di chiusura delle operazioni e il 10 agosto 2013 veniva notificato l'avviso di accertamento. Il contraddittorio endoprocedimentale risulta dunque correttamente espletato, non essendo necessario per gli accertamenti c.d. «a tavolino» concernenti i tributi armonizzati il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000. In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]