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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2021

Cassazione n. 27736/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0.21 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 20 aprile 2021 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Il ricorrente ha violato le disposizioni con le quali veniva imposto l'obbligo di presentarsi all'Autorità di p.s. tutti i lunedì, venerdì, domenica e gli altri giorni festivi, non essendosi presentato in diversi giorni dell'anno 2015.

La pena è stata così commisurata: anni uno e mesi otto di reclusione, operato l'aumento della pena base per la ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraq u inq uenna le.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione.

Il ricorso censura e ribadisce la carenza dell'elemento soggedivo del reato, non essendo stato il ricorrente messo in condizione di comprendere le prescrizioni allo stesso imposte con la misura di prevenzione, anche a causa del suo scarso grado di alfabetizzazione.

Si lamenta, in subordine, la mancanza di motivazione anche in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e del loro bilanciamento con la recidiva cotestata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro ad ottenere non consentite rivalutazioni su punti della decisione congruamente trattati in sede di merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0.21 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 aprile 2021 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il ricorrente ha violato le disposizioni con le quali veniva imposto l'obbligo di presentarsi all'Autorità di p.s. tutti i lunedì, venerdì, domenica e gli altri giorni festivi, non essendosi presentato in diversi giorni dell'anno 2015. La pena è stata così commisurata: anni uno e mesi otto di reclusione, operato l'aumento della pena base per la ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraq u inq uenna le. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. Il ricorso censura e ribadisce la carenza dell'elemento soggedivo del reato, non essendo stato il ricorrente messo in condizione di comprendere le prescrizioni allo stesso imposte con la misura di prevenzione, anche a causa del suo scarso grado di alfabetizzazione. Si lamenta, in subordine, la mancanza di motivazione anche in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e del loro bilanciamento con la recidiva cotestata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro ad ottenere non consentite rivalutazioni su punti della decisione congruamente trattati in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27736/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris