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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04456/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .í [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 25 novembre 2021, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa aggravata.

Ritenuto che il ricorso è reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale e per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale il ricorso per cassazione è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera reiterazione, il provvedimento oggetto di impugnazione, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Considerato, inoltre, che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato alla luce degli argomenti esposti alle pagine 2 e 3 della motivazione, in particolare i giudici di appello hanno sottolineato che l'avvenuta consegna in pagamento di un assegno emesso su un conto estinto da quattro mesi costituisce evidente raggiro.

La Corte di merito ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il pagamento di corrispettivo effettuato mediante assegni di conto corrente per qualsiasi motivo non validi concorre ad integrare l'elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato, come nel caso di specie, da un malizioso comportamento dell'agente (Sez. 2, Sent. n. 10850 del 20/02/2014 Rv. 259427 - 01; Sez. 2, Sent. n. 33441 del 21/07/2015 Rv. 264236 - 01).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla complessiva determinazione della pena, è manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali che gravano il ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).

La decisione della Corte territoriale è fondata, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv. 269196 - 01).

La Corte territoriale, con motivazione adeguata e priva di vizi di logicità, ha correttamente affermato la congruità della pena rispetto all'entità del fatto (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), tenuto conto che, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, è sufficiente il riferimento alla adeguatezza della stessa (v.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .í [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 25 novembre 2021, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa aggravata. Ritenuto che il ricorso è reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale e per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale il ricorso per cassazione è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera reiterazione, il provvedimento oggetto di impugnazione, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Considerato, inoltre, che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato alla luce degli argomenti esposti alle pagine 2 e 3 della motivazione, in particolare i giudici di appello hanno sottolineato che l'avvenuta consegna in pagamento di un assegno emesso su un conto estinto da quattro mesi costituisce evidente raggiro. La Corte di merito ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il pagamento di corrispettivo effettuato mediante assegni di conto corrente per qualsiasi motivo non validi concorre ad integrare l'elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato, come nel caso di specie, da un malizioso comportamento dell'agente (Sez. 2, Sent. n. 10850 del 20/02/2014 Rv. 259427 - 01; Sez. 2, Sent. n. 33441 del 21/07/2015 Rv. 264236 - 01). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla complessiva determinazione della pena, è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali che gravano il ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). La decisione della Corte territoriale è fondata, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv. 269196 - 01). La Corte territoriale, con motivazione adeguata e priva di vizi di logicità, ha correttamente affermato la congruità della pena rispetto all'entità del fatto (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), tenuto conto che, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, è sufficiente il riferimento alla adeguatezza della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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